D. lgs. Lgt. 16 marzo 1946, n.. 98,
Integrazioni e Modifiche al Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, relativo all´Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, al
giuramento dei membri del Governo ed alla facoltā del Governo di emanare norme
giuridiche
(estratto)
3. Durante
il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma
della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia
costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi
di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate
dall´Assemblea.
Il governo potrā
sottoporre all´esame dell´Assemblea qualunque altro argomento per il quale
ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo č
responsabile verso l´Assemblea Costituente.
Il rigetto di una
proposta governativa da parte dell´Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni
del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una
apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua
presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell´Assemblea.