Corte Suprema di cassazione, sezioni
unite civili - Sentenza 28 luglio 1947, n. 1212
Pres. Pagano P.P.; Est. Cannada Bartoli;
P.M. De Martini (concl. diff.);
Pellicciari (Avv. Labriola, Conforti) c. Alloggio e
altri.
(Omissis). Il ricorso è fondato, poiché
in realtà il cpv. dell’art. 4 del decreto legislativo del Presidente del
consiglio dei ministri, in data 22 giugno 1946 n. 44, con il quale si dissero
convalidate e ratificate a tutti gli effetti e con vigore retroattivo fino
dalla data di emanazione, le disposizioni del decr. min. 26 luglio 1944 proprio
in riguardo alla ripartizione dei prezzi di ammasso, ritenuta illegittima da
tutti i tribunali dello Stato, compresa questa Suprema Corte a Sezioni unite,
viola i limiti della potestà legislativa attribuita al Governo con il d. legis. luog. 16 marzo 1946 n. 98
integrativo e modificativo del d. legge luog. 25
giugno 1944 n. 151; viola cioè i limiti intesi a salvaguardare, durante la
temporanea mancanza degli organi parlamentari, i fondamentali principi dell’ordinamento
giuridico costituzionale sopravvivente agli sconvolgimenti cagionati dalla
guerra, i quali non hanno soppresso, né potevano sopprimere le naturali
garanzie proprie di ogni società civilmente organizzata e come tali
riconosciute dallo Statuto, precipua fra esse quella del rispetto della
divisione e coordinazione dei poteri quale contemperamento delle tre somme
funzioni costituzionali, la legislativa, la giurisdizionale e l’amministrativa,
nel cui armonico esercizio possono soltanto giuridicamente coesistere
l’autorità dello Stato e la libertà dei cittadini.
Ritiene,
però,
Dato,
dunque, il suddetto limite all’attività legislativa del Governo, nascente dalle
due leggi di natura sia pure transitoriamente costituzionale, che l’hanno
regolata, occorre stabilire se competa all’autorità giudiziaria di verificarne
l’osservanza, e, nell’affermativa, se nel caso concreto esso sia stato violato.
In
riguardo al primo punto si è obiettato che per il principio della così detta
flessibilità della costituzione, nel senso che, fino a quando essa non sia resa
rigida dal controllo di ogni innovazione, demandato ad appositi organi all’uopo
investiti dei corrispondenti poteri, la legge può modificarne le norme, non vi
sarebbe perciò stesso luogo a sindacato giurisdizionale sul contenuto
sostanziale delle leggi, in quanto esso si risolverebbe in uno sconfinamento della
funzione giudiziaria in quella legislativa proprio in violazione del principio
della divisione dei poteri, che si vorrebbe invece garantire.
È
degno intanto di rilievo che, anche in relazione alle costituzioni flessibili,
si sostiene non essere consigliabile che le leggi, anche se votate dai
parlamenti, intacchino le libertà fondamentali.
Nel
caso particolare, in cui non si tratta dei limiti, che però non è ozioso aver
ricordato, alla ordinaria potestà legislativa dei parlamenti, ma, come si è
detto, si tratta di stabilire se nel momento attuale competa all’autorità giudiziaria di rendersi conto della
costituzionalità delle leggi, occorre considerare che la suddetta obiezione a
tale competenza si può intendere sempreché la flessibilità della costituzione
non sia avulsa dal funzionamento degli organi legislativi costituzionali, ossia
dal funzionamento delle Camere, le quali, con il libero dibattito in assemblea
e con le ripercussioni di esso nella pubblica opinione, tutelata dalla libertà
di stampa, determinano le condizioni necessarie perché nel congegno della
divisione dei poteri l’attività delle istituzioni legislative non sia
suscettiva del sindacato di costituzionalità da parte degli organi
giurisdizionali. Ma, se avvenga che per delega, o per ragioni di urgenza, o per
necessità derivanti, come nell’attuale tristissimo dopoguerra, da
sconvolgimenti capaci di impedire il funzionamento degli organi legislativi
costituzionali, la potestà legislativa si accentri nel potere esecutivo e i
vari provvedimenti acquistino valore di leggi o piuttosto di regolamenti per
una distinzione meramente nominale, identico essendo in entrambi i casi il
processo di formazione, cioè la deliberazione del Consiglio dei ministri, nei
primi dichiarata come tale e nei secondi con la formula “sentito il Consiglio
dei ministri” (decreti legge n. 151 del 1944 e numero 58 del 1945 e decreto
legislativo n. 98 del 1946), allora il controllo giurisdizionale della
conformità delle leggi al ricordato principio fondamentale del sopravvivente ordinamento
costituzionale, non essendo più in antitesi con la formazione costituzionale
delle leggi venuta meno, si pone come insuperabile esigenza di un minimo di
garanzia non soltanto dei diritti dei cittadini nell’ordinamento
dello Stato, ma anche del mantenimento dell’essenziale struttura di tale
ordinamento, senza la quale si renderebbe possibile ogni arbitrio.
E
detto questo per completezza di motivazione, e anche per ricordare l’importanza
delle garanzie costituzionali, è bene ripetere che qui il potere e il dovere di
tale riscontro risulta, come si è avuto cura di porre in evidenza, dal già
specificato limite della potestà legislativa assegnata al Governo, limite
espressamente posto nei suddetti decreti, di natura sia pure transitoriamente
costituzionale, n. 151 del 1944 e n. 98 del
1946, e corrispondente nel vigente ordinamento a quello dei decreti
legislativi delegati contemplati nel n. 1 dell’art. 3 della legge 31 gennaio
1926 n. 100, onde l’autorità giudiziaria è già in virtù di tale limite nell’obbligo
di verificarne l’osservanza, affinché possa rettamente applicare le leggi che
ne dipendono.
Né
serve rilevare che i provvedimenti legislativi deliberati dal Governo
dovranno per l’art. 6 del decreto n.
98 del 1946 essere sottoposti alla ratifica del futuro Parlamento, poiché,
come si dirà, codesta riserva (e se ne trarranno le dovute conseguenze) non
sembra riferibile al decreto di cui trattasi.
Dovendosi
ora esaminare se, nel caso in esame, il limite avanti spiegato sia stato
oltrepassato con la disposizione inserita nell’art. 4 del decr. legisl. pres. n. 44 del 1946, è necessario anzitutto tenere
presente il testo di tale disposizione. Nel suddetto art. 4, dopo la
disposizione contenuta nella prima parte e concernente la indicazione della
diversa misura di ripartizione del corrispettivo di ammasso tra locatori ed
affittuari per la quota che, secondo il contratto, sarebbe stata dovuta per
intero ai locatori, si legge il seguente capov.: “Le
disposizioni relative alla ripartizione dei prezzi e dei sussidi di
coltivazione contenute nei decreti del Ministro per l’agricoltura e foreste, 26
luglio 1944 e 4 giugno 1945, si intendono convalidate e ratificate a tutti gli
effetti, ed hanno vigore” i legge a decorrere rispettivamente dalle date dei
richiamati decreti ministeriali”.
Per
intendere codesta disposizione, che altrimenti suonerebbe come ultronea elargizione di legittimità a provvedimenti
gratuitamente presupposti illegittimi, è indispensabile tener presente che con
molteplici pronunzie conformi, culminate in quella di questa Suprema Corte a
Sezioni unite, portante la data 2-25 maggio 1946, cioè anteriore di appena 28
giorni al decr. legisl. 22 giugno, di cui trattasi,
era stata ritenuta e dichiarata la illegittimità del decr. min. 26 luglio 1944,
al quale peraltro è sostanzialmente conforme quello del 1945. Le conseguenze di
siffatta pronunzia, essendo di ordine generale e necessariamente sorpassanti il
caso deciso, stante la perfetta identità tra il medesimo e gli altri casi
parimenti regolati dall’illegittimo decreto avente natura e contenuto di
regolamento generale, si proiettavano con evidente forza decisiva sulle
controversie tuttavia in corso e sui rapporti non ancora litigiosi ma neppure
altrimenti definiti, sebbene già contrattualmente esauriti, e vi si
proiettavano con quella auctoritas rerum similiter iudicatarum, che
trascende i normali effetti della singola cosa giudicata e si inserisce nella
coscienza giuridica della generalità per quella virtù connaturale alla funzione
giurisdizionale, onde a questa viene riconosciuta dignità di fondamentale
funzione costituzionale nell’ordinamento giuridico di ogni Stato civilmente
organizzato. Non sono necessarie altre considerazioni al fine di fare intendere
come nelle suddette decisive circostanze la disposizione in esame trovi la
genesi e la ragion d’essere della sua retroattività nella volontà governativa
di contrapporre all’esercizio della funzione giurisdizionale un provvedimento
di natura legislativa inteso ad impedire, anche sui precedenti rapporti, quegli
ulteriori inevitabili effetti testé considerati, i quali non avrebbero potuto
per tali precedenti rapporti essere altrimenti impediti.
Qui
non si tratta, come si è voluto obiettare, di negare la potestà legislativa
attribuita al Governo, la possibilità di emanare norme aventi effetto
retroattivo, alle quali peraltro, ed in doveroso riconoscimento di superiori
esigenze di giustizia, è bene non ricorrere senza gravissimi motivi
eccezionali, ma si tratta piuttosto della incostituzionalità di avvalersi di
siffatto potere onde impedire in seno all’ordinamento giuridico, che invece la
tutela e la garantisce, quella normale esplicazione della funzione
giurisdizionale che nell’attuale situazione transitoria ed in presenza della
limitazione avanti rilevata, non può essere arbitrariamente vulnerata, anche
per rispetto alla stessa potestà legislativa del Governo, che, come ogni
giuridica potestà, si rafforza sotto la condizione che venga legittimamente
esercitata.
È
poi da rilevare che a sorreggere temporaneamente la dimostrata esorbitanza, la
quale, per ciò stesso, risulta ancora più evidente, non soccorrerebbe neppure,
come si è avanti accennato, la salvaguardia del futuro controllo parlamentare,
giacché nel decreto n.
98 del 1946 questo è previsto bensì (art. 6) per i provvedimenti
legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea costituente ai sensi del
1° comma dell’art. 3, ossia per i provvedimenti legislativi del Governo, ma
sempre che siano stati emanati durante il periodo della Costituente, come testualmente
si legge nel detto primo comma dell’art. 3, al quale soltanto fa richiamo
l’articolo 6; con che risulta escluso che al suddetto controllo siano parimenti
soggetti i provvedimenti legislativi emanati dal Governo ai sensi dell’art. 2 e
promulgati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ed
è facile intenderne la ragione. Le funzioni di Capo dello Stato, interinalmente attribuite, con l’art. 2, al Presidente del
Consiglio, dalla proclamazione del referendum fino alla elezione del Capo
provvisorio dello Stato, dovevano avere una brevissima durata, essendo stato
previsto e voluto brevissimo, mediante il congegno delle norme per lo
svolgimento del referendum (decreto legisl. luog. 23 aprile 1946 n. 219), il periodo intercorrente tra
la proclamazione dei risultati eventualmente favorevoli alla istituzione della
Repubblica e la elezione del Capo provvisorio dello Stato fatta dall’Assemblea
costituente come suo primo atto per la nuova costituzione. E in effetto le
funzioni suddette durarono appena dieci giorni, la proclamazione del referendum
essendo avvenuta il 18 giugno e la elezione del Capo provvisorio dello Stato il
28 giugno 1946. Stava pertanto alla base di quelle funzioni interinali, e del
conseguente esercizio della potestà legislativa del Governo in quella ristretta
parentesi, la necessità di non rendere impossibile qualche provvedimento
legislativo che, per sopravvenuti eventi o per altre apprezzabili circostanze,
si fosse presentato come indifferibile e per ciò stesso legittimato da imperiose
esigenze; e si spiega ampiamente come non sia sembrato necessario assoggettare
al futuro controllo parlamentare, oltre agli atti legislativi demandati alla
normale attività legislativa svolta dal Governo durante il periodo della
Costituente, anche quei pochi provvedimenti indilazionabili che sarebbero stati
deliberati nell’effimero periodo precedente, e rispetto ai quali poteva non
apparire ingiustificabile addirittura la previsione della loro eventuale
mancanza.
Il
provvedimento legislativo, di cui trattasi, fu emesso appunto in quei dieci
giorni, e non si può fare a meno di rilevare, non per sindacarlo sotto questo
aspetto, ma per meglio chiarirne il processo formativo, che l’urgenza, alla
quale poteva attingere la ragione della sua emanazione, risulta esclusa dai
suoi elementi estrinseci, cioè dal semplice raffronto tra la data di
promulgazione (22 giugno 1946) e quella di pubblicazione (Gazz.
Uff., n. 182 del 1946), rispetto alla quale si può aggiungere che allora già da
un mese e mezzo il Capo provvisorio dello Stato esercitava le alte funzioni
conferitegli dall’Assemblea costituente, onde sarebbe stato ben possibile di
sottoporre alla sua firma un provvedimento, che per il suo contenuto
modificativo delle norme del codice civile sulle libere contrattazioni, e più
ancora per la retroattiva convalidazione dell’arbitrario decreto del 1944,
lesivo appunto di tali norme, e perciò dichiarato illegittimo dall’autorità
giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione, rivestiva una importanza di gran
lunga eccedente i poteri che secondo la manifesta volontà della legge potevano,
fuori dei casi di urgenza, intendersi attribuiti al Governo durante il
brevissimo esercizio interinale delle funzioni di Capo dello Stato da parte del
Presidente del Consiglio.
E
non è privo di importanza rilevare, da ultimo, che coi provvedimenti
ministeriali sopraindicati era stata consumata la delega conferita dal r.d.
legge 10 maggio 1943 n. 397 al Ministro dell’agricoltura limitatamente alla
semplice approvazione dei prezzi di ammasso per quegli anni, onde segue essersi
con la ratifica e convalida di quei decreti operata una reviviscenza di poteri
definitivamente per quanto illegittimamente esercitati, lo che riconferma
ancora una volta la specifica destinazione della disposizione in esame (forse
l’unica apparsa urgente, tanto che nella fretta fu dimenticata la convalida e
ratifica dell’altro conforme decreto ministeriale 14 gennaio 1946 sul prezzo
del risone) siccome diretta a neutralizzare rapidamente gli inevitabili effetti
delle decisioni pronunziate dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali, come si è avanti spiegato, dimostrando, in osservanza
delle leggi da cui risulta l’attuale ordinamento giuridico costituzionale, la
sindacabile violazione del fondamentale principio della divisione e
coordinazione dei sommi poteri dello Stato.
In
accoglimento del ricorso la denunziata sentenza deve essere cassata e la causa
rinviata per nuovo esame ad altra corte d’appello, che dovrà uniformarsi in
punto di diritto alla ritenuta incostituzionalità del capov.
dell’articolo 4 del decreto legisl. presid. 22 giugno 1946 n.