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D. lgs. C. p. S. 15 settembre 1947, n. 942, Norme relative all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana. (G. U. 27 settembre 1947, n. 222).

 

1. Nella prima attuazione dello Statuto della Regione siciliana i membri dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto anzidetto, da nominarsi dalle Assemblee legislative dello Stato sono nominati dall'Assemblea Costituente.

Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte delle Assemblee legislative che saranno elette a norma della nuova Costituzione.

 

2. Le nomine dei membri dell'Alta Corte sono comunicate rispettivamente dal Presidente dell'Assemblea Costituente e dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, non oltre dieci giorni dall'ultima comunicazione, convoca i membri effettivi per l'elezione del Presidente e del Procuratore generale dell'Alta Corte, a norma dell'art. 24, comma secondo, dello Statuto della Regione.

L'elezione del Presidente e del Procuratore generale ha luogo con l'intervento di tutti i membri effettivi ed a maggioranza assoluta di voti. La riunione è presieduta dal membro più anziano di età; ha le funzioni di segretario il membro più giovane.

I risultati dell'elezione con il relativo processo verbale sono comunicati al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, constatata la regolarità delle operazioni, dichiara con sui decreto costituita l'Alta Corte.

Copia del decreto è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente regionale, che ne dispongono la pubblicazione rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica ed in quella della Regione.

 

3. L'impugnazione delle leggi previste nella lettera a) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.

L'impugnazione delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera b) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al Presidente regionale.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti, l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilità, nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato.

Possono essere presentate dalle parti memorie illustrative.

 

4. Avvenuto il deposito prescritto dall'art. 3, terzo comma, il Presidente dell'Alta Corte fissa l'udienza non oltre venti giorni dall'eseguito deposito e nomina il relatore. Dell'udienza è dato avviso dalla cancelleria alle parti almeno cinque giorni prima, anche telegraficamente.

All'udienza qualora il Commissario dello Stato e il Presidente regionale ritengano di intervenire, non hanno bisogno di assistenza di avvocati.

 

5. Appena l'Alta Corte ha deliberato sull'impugnazione, la cancelleria comunica, anche telegraficamente, al Presidente regionale il tenore della deliberazione, all'effetto indicato nell'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione.

 

6. Le impugnazioni e gli atti dei relativi procedimenti sono esenti da ogni tassa.

 

7. Per ciò che non è previsto dagli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura civile sul ricorso per cassazione.

 

8. L'Alta Corte ha sede in Roma presso la Corte di cassazione. Il servizio di cancelleria è disimpegnato dalla cancelleria della stessa Corte di cassazione.

 

9. Le spese per il funzionamento dell'Alta Corte sono anticipate dallo Stato e gravano per metà sul bilancio dello Stato e per metà su quello della Regione.

 

10. Salvo il diritto dello Stato e della Regione di impugnare rispettivamente le leggi regionali e le leggi ed i regolamenti dello Stato, emanati anteriormente alla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica del decreto che dichiara costituita l'Alta Corte, dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini previsti dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 4, primo comma, del presente decreto, nonché il termine di trenta giorni di cui all'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione siciliana.

 

11. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».