D. lgs. C. p. S. 15 settembre 1947, n. 942, Norme relative
all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana. (G. U. 27 settembre 1947, n. 222).
1. Nella prima
attuazione dello Statuto della Regione siciliana i membri dell'Alta Corte
prevista dall'art. 24 dello Statuto
anzidetto, da nominarsi dalle Assemblee legislative dello Stato sono nominati
dall'Assemblea Costituente.
Essi restano in
carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte delle Assemblee legislative
che saranno elette a norma della nuova Costituzione.
2. Le nomine
dei membri dell'Alta Corte sono comunicate rispettivamente dal Presidente
dell'Assemblea Costituente e dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana
al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, non oltre dieci giorni
dall'ultima comunicazione, convoca i membri effettivi per l'elezione del
Presidente e del Procuratore generale dell'Alta Corte, a norma dell'art. 24, comma secondo, dello Statuto della Regione.
L'elezione del
Presidente e del Procuratore generale ha luogo con l'intervento di tutti i
membri effettivi ed a maggioranza assoluta di voti. La riunione è presieduta
dal membro più anziano di età; ha le funzioni di segretario il membro più
giovane.
I risultati
dell'elezione con il relativo processo verbale sono comunicati al Primo
presidente della Corte di cassazione, il quale, constatata la regolarità delle
operazioni, dichiara con sui decreto costituita l'Alta Corte.
Copia del decreto
è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente
regionale, che ne dispongono la pubblicazione rispettivamente nella «Gazzetta
Ufficiale» della Repubblica ed in quella della Regione.
3. L'impugnazione
delle leggi previste nella lettera a) dell'art. 25 dello Statuto della
Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel
termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.
L'impugnazione
delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera
b) dell'art. 25 dello Statuto della
Regione si propone con atto da comunicare entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario
dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al
Presidente regionale.
Entro i dieci
giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti,
l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilità,
nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute
comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato.
Possono essere
presentate dalle parti memorie illustrative.
4. Avvenuto
il deposito prescritto dall'art. 3, terzo comma, il Presidente dell'Alta Corte
fissa l'udienza non oltre venti giorni dall'eseguito deposito e nomina il
relatore. Dell'udienza è dato avviso dalla cancelleria alle parti almeno cinque
giorni prima, anche telegraficamente.
All'udienza
qualora il Commissario dello Stato e il Presidente regionale ritengano di
intervenire, non hanno bisogno di assistenza di avvocati.
5. Appena
l'Alta Corte ha deliberato sull'impugnazione, la cancelleria comunica, anche
telegraficamente, al Presidente regionale il tenore della deliberazione, all'effetto
indicato nell'art. 29, comma secondo, dello
Statuto della Regione.
6. Le
impugnazioni e gli atti dei relativi procedimenti sono esenti da ogni tassa.
7. Per ciò
che non è previsto dagli articoli precedenti si osservano, in quanto
applicabili, le norme del Codice di procedura civile sul ricorso per
cassazione.
8. L'Alta
Corte ha sede in Roma presso la Corte di cassazione. Il servizio di cancelleria
è disimpegnato dalla cancelleria della stessa Corte di cassazione.
9. Le spese
per il funzionamento dell'Alta Corte sono anticipate dallo Stato e gravano per
metà sul bilancio dello Stato e per metà su quello della Regione.
10. Salvo il
diritto dello Stato e della Regione di impugnare rispettivamente le leggi
regionali e le leggi ed i regolamenti dello Stato, emanati anteriormente alla
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica del decreto che
dichiara costituita l'Alta Corte, dalla data di detta pubblicazione decorrono i
termini previsti dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 4, primo comma, del
presente decreto, nonché il termine di trenta giorni di cui all'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione
siciliana.
11. Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».