Legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale
dello Statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs.
15 maggio 1946, n. 455 (G.U. n. 58 del 9 marzo
1948)
(Estratto
del testo originario)
.
24. -E' istituita in Roma
un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il
Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello
Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia
giuridica.
Il Presidente ed
il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
L'onere
finanziario riguardante l'Alta Corte č ripartito egualmente fra lo Stato e la
Regione (1).
(1)
V. Corte cost. sent. 38/1957 con cui č stato affermato il carattere provvisorio
della competenza dell'Alta Corte fino all'entrata in funzione della Corte
costituzionale.
25. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalitą:
a) delle leggi
emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e
dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini
della efficacia dei medesimi entro la Regione
26. - L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal
Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale (1).
(1) V. Corte cost. sent. 6/1970 che ha
dichiarato l'illegittimitą costituzionale di questo articolo rispetto agli
artt. 3, 5, 96, 102, comma 2,108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione.
27. - Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato,
promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in
quest'ultimo caso,anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale
(1).
(1) V. Corte cost. sent. n. 6/1970, che ha
dichiarato l'illegittimitą costituzionale di questo articolo rispetto agli
artt. 3, 5, 96, 102, comma 2,108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione,
nonché Corte cost. sent. n. 545/1989, che ha dichiarato l'inammissibilitą, per
difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana nei confronti degli atti legislativi dello Stato.
28. - Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate
entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i
successivi cinque giorni puņ impugnarle davanti all'Alta Corte.
29. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti
giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al
Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi
trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia
pervenuta da partedell'Alta Corte sentenza di
annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.
30. - Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea
regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per
incostituzionalitą davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato,
entro trenta giorni dalla pubblicazione.