Decisione 22 aprile 1955 - 4 ottobre 1955, n. 88

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 22 aprile 1955 4 ottobre 1955, n. 88

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 10 marzo 1955: « Estensione al personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia delle norme della legge 28 novembre 1952, num. 54 della Regione siciliana

 

Presidente: PERASSI; Relatore: MIGLIORI; P.M. EULA; Commissario Stato (Avv. CALENDA) Regione siciliana (Avv. MIELE).

 

(omissis)

Nella seduta del 10 marzo 1955 l'Assemblea regionale siciliana approvava la legge recante « estensione al personale dei laboratori pro­vinciali di igiene e profilassi della Sicilia delle norme della legge 28 novembre 1952  n. 54, della Regione siciliana .

Con tale provvedimento legislativo si dispone;

a) coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge regio­nale 28 novembre 1952, n. 54, comunque assunti, prestavano servizio come assistenti non di ruolo presso i reparti chimico e medico micrografico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi dell'Isola, vengono nominati ai relativi posti di organico disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti vigenti, od abbiano superato apposito concorso interno per titoli (art. I);

b) coloro i quali alla data suddetta esercitavano presso i reparti chimico e medico-micrografico dei laboratori provinciali di igiene e pro­filassi della Sicilia funzioni di coadiutore e direttore ed abbiano superato il concorso di cui all' art. I, possono essere mantenuti nelle funzioni ricoperte, salvo adire i concorsi interni per conquistare la stabilit nei rispettivi gradi (art. 2);

c) coloro i quali, avendo superato prima della entrata in vigore della presente legge regolare concorso di assistente o coadiutore, occupa­no per incarico rispettivamente i posti di coadiutore o direttore o ne hanno disimpegnato le funzioni per un periodo non inferiore ai cinque anni, saranno confermati definitivamente nei posti in atto occupati, mediante concorso interno per titoli (art. 2).

L'art. 3 della legge, infine, detta le norme per la formazione delle commissioni giudicatrici dei previsti concorsi interni, a seconda che si tratti di concorsi per il reparto medico-micrografico e per il reparto chi­mico, stabilendo per entrambi i casi il numero di sei commissari, com­preso il presidente. La legge veniva comunicata in termini al Commis­sario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto per la Regione sicilia­na e il Commissario dello Stato, con atto 17 marzo 1955, notificato il giorno stesso al Presidente della Regione, la impugnava avanti questa Alta Corte chiedendo la dichiarazione di illegittimit costituzionale e deducendo:

a) la sistemazione in ruolo del personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi dell'Isola mediante concorsi per soli titoli non pu considerarsi conforme al criterio informatore del legislatore nazionale, che segue invece il sistema del concorso per esami in relazione all'inte­resse generale che funzioni di tanta delicatezza e importanza vengano conferite agli elementi pi idonei;

b) tale criterio, cui si informa la legislazione nazionale, costi­tuisce l'espressione di un principio generale, e come tale non pu essere osservato dalla Regione nell'esercizio della potest legislativa di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana;

c) anche le disposizioni dell'art. 3 della legge impugnata, per le quali le commissioni giudicatrici risulterebbero composte di sei com­missari anzich di cinque, come disposto dall'art. 80 regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle pro­vincie, approvato con R.D. 11 marzo 1945, n. 281, si discostano dalla le­gislazione nazionale senza che, peraltro, ci sia richiesto da particolari condizioni e interessi della Regione.

I motivi del ricorso del Commissario dello Stato e della resistenza della Regione venivano svolti con memorie scritte dell'Avvocatura dello Stato e della difesa della Regione e, oralmente, alla udienza del 22 aprile 1955.

 

DIRITTO

 

Osserva anzitutto l'Alta Corte che inesattamente nel ricorso del Commissario dello Stato si richiama come precedente, da considerarsi ai fini della statuizione odierna, la decisione 6 ottobre 1954 di questa Alta Corte, che dichiarava l'illegittimit costituzionale della legge re­gionale 13 luglio 1954 con cui, in deroga al principio del concorso, ve­niva prevista la possibilit della sistemazione in ruolo degli ufficiali sa­nitari interini dell'Isola. L'invocato parallelismo non sussiste, in quanto la legge sugli ufficiali sanitari, citata, ammetteva la conferma in ruolo degli ufficiali sanitari, interini, che avessero

prestato servizio per un dato numero di anni, senza far luogo a concorso alcuno.

In ordine propriamente alla legge impugnata l'Alta Corte osserva: trattasi di denuncia di illegittimit costituzionale per superamento dei limiti posti dall'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana nell'atti­vit legislativa della Regione stessa.

Tale superamento si verificherebbe in quanto la legge impugnata dispone l'assunzione del personale in oggetto mediante concorsi per soli titoli, mentre principio generale della legislazione nazionale che il per­sonale sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie sia assun­to attraverso il vaglio del concorso e non gi per soli titoli, bens per ti­toli ed esami.

Per dimostrare la esistenza di tale principio generale il ricorrente richiama gli artt. 67 e 76 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con R. D. 11 marzo 1953, n. 281; articoli che per i posti di assistente presso i labora­tori provinciali di igiene e profilassi e per i posti di direttore o coadiutore dei reparti dei laboratori stessi, prescrivono il concorso per titoli ed esami. Ricorda ancora il ricorrente che l'art. 1 della legge 1 marzo 1949, n. 55, estendeva, in quanto applicabili, al personale sanitario in servizio presso gli enti locali le norme contenute nel decreto 5 febbraio 1948, n. 61, facendo eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici e delle ostetriche, circa i quali disponeva che continuassero ad essere applicate le norme vigenti e cio le norme contenute nel regola­mento su menzionato del 1935.

Senonch la indicazione di tali disposizioni deve essere completata col richiamo dell'art. 84 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265: il quale si limita a disporre che gli assi­stenti addetti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi sono nominati per pubblico concorso, e i direttori o i coadiutori sono nominati per pro­mozione in seguito a concorso interno, senza affatto prescrivere che il concorso, pubblico od interno, sia per titoli ed esame, anzich per soli titoli. E dalla individuata difformit tra le disposizioni del regolamento del 1935 e quello del T.U. delle leggi sanitarie, sebbene alle prime ab­bia rinviato la legge 1 marzo 1949, n. 55, per sua natura contingente o transitoria, deriva, ad avviso dell'Alta Corte, che la prescrizione del con­corso sotto la duplice forma della esibizione dei titoli o delle prove di esame non pu ritenersi espressione di un principio generale della legi­slazione statuale, configurando limite alla competenza legislativa regionale de qua.

Vero che lart. 84 T.U. delle leggi sanitarie 1934 pur senza richiedere, come si visto, il concorso per titoli o per esame, prescrive per gli assistenti il concorso pubblico. Ma la obiezione non pu avere rilevanza in questa sede, in quanto limpugnativa del Commissario dello Stato rivolta a inficiare di illegittimit costituzionale la legge regionale in oggetto solamente sotto il profilo della mancata adesione al principio generale del concorso per titoli od esami.

Osserva ancora lAlta Corte come nella legge impugnata si riscontri il requisito, di cui all'art. 17 dello Statuto regionale, della sussistenza di condizioni particolari e interessi propri della Regione, cui soddisfare.  risaputo infatti che l'ordine del Governo militare alleato n. 9 del 23 ottobre 1943 modific l'organizzazione sanitaria della Sicilia, erigendo in ciascuna provincia come organismo autonomo, sia tecnicamente che amministrativamente, l'ufficio provinciale di sanit, del quale il laboratorio provinciale di igiene e profilassi divenne « parte integrante . Cessata l'occupazione alleata tale ordinamento rimase in funzione a titolo di esperimento (circolare 27 settembre 1944, n. 27.400 E. A., del Ministero dell'interno, direz. gen. san. pubblica) e solamente con la circolare 10 giugno 1952, n. 1/36, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanit pub­blica veniva ripristinato 1'ordinamento precedentemente in vigore. Nel frattempo come fu dichiarato dal Consiglio di giustizia amministrativa, con decisione n. 24 del 9 maggio 1951, i dipendenti dei laboratori stessi godettero di uno stato giuridico provvisorio, per effetto del quale non era loro possibile ottenere promozioni da parte dell'amministrazione provinciale. Si aggiungeva che, a quanto risulta, da pi anni prima del­lo scoppio della guerra non erano stati banditi concorsi.

Le condizioni particolari dell'organizzazione sanitaria, e in ispecie della organizzazione dei laboratori provinciali dell'Isola, e l'interesse del­la Regione alla loro normalizzazione appaiono pertanto evidenti.

Da quanto esposto consegue che il ricorso del Commissario dello Stato, per ci che si riferisce al primo motivo di impugnazione non pu essere accolto.

Ma ugualmente il ricorso non pu essere accolto sotto il profilo di cui al secondo motivo. Se vero infatti che, per quel che riguarda il numero dei componenti le commissioni esaminatrici, la legge regionale impugnata si di­scosta dalla legislazione nazionale che fissa di regola le commissioni esa­minatrici in numero dispari di componenti, tuttavia l'Alta Corte non ri­tiene che siffatto criterio possa esser considerato quale principio gene­rale atto a costituire limite all'attivit legislativa della Regione.

 

P. Q. M.

 

L Alta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avver­so la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 marzo 1955, recante « estensione al personale dei laboratori pro­vinciali di igiene e profilassi della Sicilia delle norme della legge 28 novembre 1952, n. 54 della Regione siciliana . .