Decisione 22 aprile 1955 - 22 luglio 1955, n. 87

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 22 aprile - 22 luglio 1955, n. 87

sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 marzo 1955:« Norme per la sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari invalidi di guerra e mutilati

 

Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. S. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Con ricorso notificato in termini il 23 marzo 1955, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 marzo 1955, recante « Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari invalidi di guerra e mutilati . Questa costa di cinque articoli. Essa dispone che venga indetto dalla amministrazione regionale un concorso per titoli a insegnante elementare di ruolo, riservato agli insegnanti in servizio non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra e assimilati, ovvero invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio (art. I). Per partecipare al concorso occorre aver esercitato linsegnamento in scuole elementari statali per non meno di tre anni, di cui almeno gli ultimi due con residenza stabile in Sicilia (art. 2). I vincitori del concorso saranno immessi nei ruoli ordinari a decorrere dallanno scolastico 1955-1956, nella misura dei posti riservati di cui alle leggi nazionali 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142. La graduatoria sar valida fino ad esaurimento (art. 3).

Il Commissario dello Stato chiede che la legge venga dichiarata incostituzionale pei seguenti motivi:

1) non essendo state ancora emanate le norme previste dallart. 43 Statuto regionale relativo al passaggio dei maestri elementari dallo Stato alla Regione, e conservando pertanto questi ultimi (sia quelli che furono compresi nei ruoli regionali al momento della loro istituzione, sia quelli che vi furono successivamente immessi) lo stato giuridico di impiegati statali, ne consegue che la materia del trattamento e dello stato giuridico degli insegnanti elementari in Sicilia - comprese le norme relative allammissione in carriera - non pu formare oggetto di legislazione esclusiva regionale, sicch la Regione, nel provvedere allordinamento e al funzionamento delle scuole elementari, dovr, per ci che concerne la disciplina del personale, uniformarsi alla legislazione statale.

In conseguenza, siccome la legislazione statale prevede la riserva percentuale di posti a favore degli invalidi di guerra e civili (e assimilati), sempre che abbiano conseguito lidoneit negli esami di concorso, mentre la legge regionale impugnata elimina il requisito del conseguimento della idoneit negli esami, sarebbe da riscontrare nella legge stessa la violazione del combinato disposto degli artt. 43 e 14 lett. r) dello Statuto regionale.

N, daltra parte, la posizione di particolare privilegio fatta in tal modo dagli invalidi sarebbe giustificata da obiettive considerazioni dordine tecnico - per quanto concerne particolari necessit della scuola elementare in Sicilia - o di ordine morale e sociale - per quanto riguarda i meriti della cennata categoria dinsegnanti, i quali vanno riconosciuti in eguale misura in tutta la Repubblica.

2) In altra legittimit costituzionale la legge impugnata incorrerebbe per avere posto fra le condizioni per lammissione al concorso quella della residenza stabile in Sicilia negli ultimi due anni: tale norma violerebbe lart. 1 Statuto regionale e lart. 120 Costituzione e inciderebbe sul fondamentale principio costituzionale dellunit politica dello Stato.

Anche a tal proposito viene osservato che, del resto, la norma non appare giustificata da alcuna particolare necessit della scuola e degli insegnanti in Sicilia.

Resiste al ricorso la Regione con una memoria difensiva non datata. In ordine al primo mezzo, essa osserva che la Regione istitu con D.L. 25 settembre 1947, n. 60, ratificato con modifiche dalla legge 3 luglio 1948, n. 31, un ruolo organico regionale provvisorio degli insegnanti elementari, nel quale fu considerato compreso il personale (statale) che era allepoca titolare di ruolo nelle scuole della Regione (senza pregiudizio del suo definitivo inquadramento), mentre pei posti vacanti si stabiliva che si sarebbero banditi concorsi da parte dellamministrazione regionale. Tale assunzione di personale integrativo rientra, secondo lassunto della Regione, nella competenza esclusiva regionale ex art. 14, lett. p) dello Statuto, competenza che non potrebbe ritenersi paralizzata in attesa delle norme previste dallart. 43, allorch, come nella specie, si esplichi in una direzione che non potr incidere nell attuazione del passaggio di uffici e di personale considerati dallart. 43 stesso. Ne discenderebbe linfondatezza della censura relativa alla carenza di potest legislativa della Regione in ordine alla materia disciplinata con la legge impugnata.

Subordinatamente, si fa osservare che nella legislazione statale esistono disposizioni di favore per le categorie considerate dalla legge impugnata (art. 8 D.L. 16 aprile 1948, n. 830 e art. 1 legge 19 maggio 1950, n. 317), ancor pi liberali di quelle contenute nella legge stessa. Pertanto, questultima ha persino osservato i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, la cui osservanza lart. 17 Statuto regionale esige, in materia di legislazione concorrente.

In ordine al secondo mezzo, la Regione nega che la norma che richiede la residenza stabile in Sicilia nellultimo biennio abbia violato i precetti costituzionali, essendo essa semplicemente destinata a garantire nei concorrenti la cognizione dellambiente, ed essendo volta al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, secondo lespressione dellart. 17 St. regionale.

Pertanto la Regione conclude per la reiezione del ricorso.

Il Commissario dello Stato ha presentato una memoria illustrativa del ricorso, in data 20 aprile 1955.

Alludienza di discussione i patroni delle parti hanno ampiamente illustrato i rispettivi assunti.

 

DIRITTO

 

Come gi stato ritenuto dalla sentenza di questAlta Corte 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955 (ricorso n. 10/1954), non pu esser contestata la potest di legislazione esclusiva della Regione siciliana, ai sensi dellart. 14, lett. r) del suo Statuto, in ordine ai concorsi pel reclutamento degli insegnanti elementari da immettere nel ruolo da essa istituito con D.L. regionale 25 settembre 1947, n. 6o, modificato con legge 3 luglio 1948, n. 31, mai impugnati.

Pertanto nel caso in esame - nel quale, in mancanza di altre indicazioni, da ritenere che il concorso, che la legge prevede, appunto destinato a coprire posti del ruolo regionale - non riscontrabile quella incostituzionalit in radice (per avere la Regione preteso di legiferare in ordine al reclutamento di personale destinato a essere immesso nei ruoli statali) che il Commissario dello Stato ha creduto di ravvisarvi.

Del pari da escludere che nel legiferare in materia la Regione fosse tenuta a uniformarsi pedissequamente alla legislazione statale, e non potesse allontanarsene se non per particolari necessit ed esigenze proprie dellisola. Lunico limite posto alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ex art. 14  Stat., costituito dal rispetto delle norme e dei principi costituzionali. E tale limite non risulta violato per aver previsto dei concorsi interni per soli titoli, con graduatoria a esaurimento pel personale invalido non di ruolo. noto infatti che la stessa norma costituzionale che prescrive per gli impieghi pubblici la necessit del concorso (art. 97 Costituzione) ammette espressamente deroghe legislative; e che nella recente legislazione statale sono stati frequenti i casi di ammissione senza concorso nei ruoli dei pubblici impiegati (per es. art. 3, 2 comma D. legislativo 5 febbraio 1948, n. 61; art.1 D. legislativo 7 aprile 1948, n. 262; art. 13 L. 5 giugno 1951, n. 376; nonch - specificatamente attinente alla materia in esame - art. 8 D. L. 16 aprile 1948, n. 830, relativo allammissione senza concorso delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti elementari).

La Corte ritiene, peraltro, che il limite costituzionale imposto dall art. 14 Statuto regionale sia stato violato dalla disposizione dellart. 2 della legge impugnata con cui, fra le condizioni per lammissione al concorso, stata posta quella della residenza stabile in Sicilia negli ultimi due anni. Una tale disposizione, come gi fu ritenuto in fattispecie analoga dalla sentenza 16 marzo - 27 aprile 1951, appare in contrasto con lart. 1 dello Statuto regionale, il quale afferma lunit politica dello Stato, sulla base dellossequio dei principi democratici che ispirano la vita della nazione, nonch con 1art. 120 della Costituzione ispirato ai medesimi principi, il quale tra laltro ha voluto escludere che ai cittadini possano derivare preclusioni o privilegi dal luogo di esercizio dellattivit lavorativa.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte per la Regione siciliana accoglie il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana il 16 marzo 1955, concernente la sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari invalidi di guerra e mutilati, limitatamente alla disposizione, contenuta nellart. 2, con la quale si esige che i partecipanti ai concorsi debbono avere esercitato linsegnamento per il richiesto triennio « di cui almeno gli ultimi due anni, con residenza stabile in Sicilia , e, per leffetto, dichiara la illegittimit costituzionale della detta disposizione.