Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 84

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 6 maggio 1955, n. 84

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 18 novembre 1954: « Norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana

 

Presidente: PERASSI; Relatore: CATINELLA; P.M. EULA ; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. NICOL).

 

(omissis)

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 novembre 1954 intitolata « Norme per la disciplina del lavoro d facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana , dispone (art. 1) la istituzione, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro ed alla previdenza sociale, di una commissione, la quale, secondo lart. 2 deve:

a) determinare in base agli usi, consuetudini ed alle esigenze lo­cali, i lavori di facchinaggio e di competenza esclusiva delle coopera­tive, carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori presso gli scali, le

stazioni ferroviarie e di autotrasporti, le aziende, i mercati non regolati da altre disposizioni legislative: determinare gli scali ferroviari nei quali i lavori di facchinaggio sono di esclusiva competenza delle coope­rative, compagnie, carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori e vie­tati ai lavoratori isolati:

b) fissare, in base al medio volume di lavoro di ciascuna sede, il numero dei facchini delle carovane e compagnie;

c) proporre all'Assessore al lavoro le compagnie, le carovane e gli altri enti costituiti tra lavoratori cui concedere il riconoscimento, istituire e tenere aggiornato il registro delle carovane, delle compagnie e degli altri enti esistenti nella provincia:

d) fissare ed approvare tariffe, orari, norme e regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio predetti:

e) emanare ogni altra disposizione ed adottare ogni altro prov­vedimento per la migliore esecuzione dei lavori medesimi. L'art. 3 disciplina la convocazione ed il funzionamento delle commissioni pro­vinciali: e gli artt. 4 e 5 regolano la istituzione, con decreto dell'As­sessore al lavoro ed alla previdenza sociale, di una commissione regio­nale con funzioni di controllo e di coordinamento dell' attivit delle commissioni provinciali.

Con ricorso del 25 novembre 1954 il Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costituzionale della legge, denunciando con il primo motivo che la materia da essa regolata, essendo direttamente connessa con il servizio nazionale delle ferrovie dello Stato, non rien­tra tra quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale: e, subordinatamente, con il secondo motivo, che nella ipotesi che l'Assemblea abbia ritenuto di regolare materia di lavoro entro i limiti della potest legislativa prevista dall'art. 17, lett. f)  si dovrebbe rilevare il difetto di situazioni particolari e di interessi propri della Regione che condizionano l'esercizio di tale potest, nonch la violazione dei principi e­ degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Con memoria del 14 dicembre  1954 la Regione siciliana ha resistito al ricorso rilevando, sul primo motivo, che la legge impugnata non interferisce con il servizio nazionale di trasporti delle ferrovie dello Stato, in quanto non intende limitare il diritto degli spedizionieri di avvalersi di facchini propri, n limitare i poteri dell' Amministra­zione ferroviaria in merito all'accesso dei facchini agli scali: e, sul secondo motivo, che le condizioni particolari e gli interessi propri della Regione si concretano nella speciale accentuazione in Sicilia del fe­nomeno del facchinaggio occasionale e dello sfruttamento dei disoccu­pati allo scopo di eludere il facchinaggio organizzato e professionale.

Con memoria depositata il 18 dicembre 1954, la difesa del Commissario dello Stato ha illustrato i motivi del ricorso.

All'udienza del 21 dicembre 1954 il difensore dello Stato ha insi­stito sui motivi della impugnazione. Il difensore della Regione ne ha chiesto il rigetto illustrando le argomentazioni svolte nella memoria.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

DIRITTO

 

1. Il primo motivo del ricorso infondato, poich la materia regolata dalla legge impugnata, pur potendo avere riflessi indiretti sul servizio nazionale delle ferrovie dello Stato, rientra nell'ampia dizione dell'art. 17, lett. f) dello Statuto siciliano. Appare evidente, infatti, che il legislatore regionale ha voluto tutelare con la legge controversa una categoria di prestatori d'opera particolarmente esposta a sfruttamento per la natura stessa delle condizioni in cui l'attivit lavorativa viene prestata.

2. - Insussistente appare la violazione lamentata con il secondo mo­tivo del ricorso relativa alla pretesa carenza di condizioni e di inte­ressi particolari della Regione, giacch tali condizioni ed interessi par­ticolari sono stati denunziati negli atti dell'Assemblea regionale, spe­cialmente nella relazione dei deputati che hanno proposto la legge.

Al rilievo formale della esistenza della predetta denunzia va limi­tato l'esame di legittimit dell'Alta Corte, come stato altre volte deciso­.

3 - In merito all'altra censura, pure specificata nel secondo motivo, relativo ad una pretesa violazione dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (art. 17 dello Statuto), l'Alta Corte ne rileva la infondatezza, sia sotto il profilo che la tutela del lavoro espressamente considerata dall'art. 35 della Costituzione della Repubblica, sia anche perch lo Stato ha posto principi analoghi a quelli della legge impugnata nelle disposizioni che regolano il lavoro di facchinaggio nelle zone portuali.

4 - certo, tuttavia, che la potest legislativa della Regione art. 17 dello Statuto non pu interferire nella legislazione statale quando tale legislazione esista con carattere necessariamente unitario per l'intera Repubblica in quanto riferentesi a servizi di carattere nazionale. L'ipo­tesi ricorre per la legislazione relativa ai trasporti ferroviari gestiti dallo Stato.

Ora, mentre l'interferenza con la legislazione statale espressa­mente esclusa nel primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, non appare invece evitata dalla diversa dizione del secondo comma, ove non stato ripetuto il riferimento al rispetto di altre disposizioni legi­slative.

Pertanto il predetto secondo comma costituzionalmente illegit­timo.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dal Commissario dello Stato, e per l'effetto dichiara la illegittimit costi­tuzionale del secondo comma della lettera a) dell'art. 2 della legge ap­provata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 novem­bre 1954 recante norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana.