Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 81

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 81

sul ricorso del Commis­sario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 luglio 1954: «Istituzione di una cassa regionale per il credito alle im­prese artigiane

 

Presidente: PERASSI; Relatore : AMBROSINI;  P. M.: EULA; Commissario dello Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. GIORGIANNI).

 

(omissis)

Con ricorso in data 27 luglio 1954, notificato lo stesso giorno, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1954, dal titolo « Istituzione di una cassa regionale per il credito alle im­prese artigiane , denunciando i seguenti vizi di incostituzionalit:

1) le norme contenute nell'art. 1, lett. a) e negli articoli succes­sivi che lo richiamano, autorizzando a favore delle imprese artigiane il credito di esercizio (non contemplato per tali imprese dalla vigente legge statale 25 luglio 1952 n. 949) violerebbero l'art. 17 dello Sta­tuto siciliano, in quanto non si uniformerebbero ai principi ed inte­ressi generali cui si ispira la legislazione dello Stato;

2) l'art. 11, che estende alle operazioni di credito contemplate dalla legge e dagli atti e formalit relativi, le agevolazioni previste dall'art. 41 legge statale 25 luglio 1952 n. 949, le quali toccano, tra l'altro, i diritti notarili, di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, da un lato incorrerebbe nella violazione di cui sub 1 e, dall'altro, esor­biterebbe dalla competenza legislativa della Regione, cui non spette­rebbe alcuna potest in ordine ai riferiti diritti, non potendo la legi­ferazione, che li riguarda farsi rientrare in quella ammessa dall'art. 36 Statuto siciliano;

3) la disposizione dell'art. 6, n. 2, attribuendo al consiglio di amministrazione della cassa il potere di approvare i regolamenti (e quindi anche il regolamento organico del personale), violerebbe l'art. 43 dello Statuto, in quanto non rispetterebbe le competenze previste dal­l art. 2 D. P. Rep. 27 giugno 1952, n. 1133:

4) la disposizione dell'art. 14, 2 comma, che autorizza 1'Assessore per le finanze ad anticipare nellesercizio finanziario in corso le quote di spesa poste dalla legge a carico degli esercizi futuri (1955-58), non indicando i mezzi per far fronte a tale anticipazione, violerebbe l'art. 81 Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato ha illustrato i motivi del ricorso con memoria a stampa ed oralmente all'udienza. La difesa della Regione ha resistito con memoria a stampa e nella discussione all udienza.

La causa venne trattata all'udienza del 4 ottobre 1954.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza 6 ottobre 1954 questa Alta Corte ordin alla Re­gione di produrre in giudizio copia dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1954-55.

La Regione ha prodotto in giudizio la legge regionale 9 novem­bre 1954, sopravvenuta nelle more, con cui detto stato di previsione stato approvato.

La causa stata richiamata all'udienza del 5 dicembre 1954. Le parti ed il Procuratore generale hanno insistito nelle precedenti con­clusioni.

 

DIRITTO

 

Col primo mezzo di impugnativa il Commissario dello Stato si duole che la legge de qua non si armonizzi coi principi e interessi generali cui si informa la legislazione statale in materia di credito, la quale non prevede il credito di esercizio alle imprese artigiane e per­tanto denuncia violazione dell'art. 17 Statuto siciliano.

La violazione non sussiste. vero che la recente legge statale 25 luglio 1952, n. 949, non prevede per le imprese artigiane il credito di esercizio. Ma il fatto che anche in un recente passato tale forma di credito non fosse, per le imprese in questione, esclusa dalla legislazione statale (il che esclude un principio del nostro ordinamento contrario ad essa), e la circostanza che in Sicilia sussistano condizioni speciali di precariet delle imprese artigiane che tale forma di credito consigliano, mostrano 1'insussistenza della denunciata violazione.

Del pari infondatoil secondo mezzo di impugnativa. col quale viene lamentata, ai sensi dell'art. 36 St. sic. l'incostituzionalit dellapplicazione alle operazioni di credito previste dalla legge impugnata, e quindi anche al credito di esercizio, delle medesime agevolazioni fiscali previste dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 949. Ricorrono infatti entrambe le condizioni che, in base alla giurisprudenza di questa Alta Corte (sent. 6 ottobre 1954 su ricorso avverso la legge regionale deliberata il 18 dicembre 1953 recante sgravi fiscali per le nuove cotruzioni edilizie), devono sussistere, perch sia legittima una esen­zione fiscale ratione obiecti introdotta con la legge regionale: esistenza nella legislazione statale di un principio che contempli nella specifica materia (credito alle imprese artigiane) benefici del genere, e apparte­nenza alla competenza legislativa regionale dell'oggetto per cui l'esen­zione deve essere accordata.

N ha maggior pregio la censura avverso la disposizione dell'art. 11 della legge impugnata, la quale estende al credito di esercizio il bene­ficio, accordato dalla legge statale, della riduzione a met dei diritti notarili, di cancelleria e degli ufficiali giudiziari. Tali benefici ineri­scono oramai anch'essi ai principi della legislazione statale nella ma­teria.

Infondato altres il terzo mezzo, col quale il Commissario dello Stato censura l'art. 6, n. 2 della legge impugnata, per violazione del­l'art. 43 St. sic., in quanto la norma incriminata, attribuita al con­siglio di amministrazione della cassa la potest regolamentare, non avrebbe tenuto conto dell'art. 2 D. P. Rep. 27 giugno 1952, n. 1133, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di cre­dito e di risparmio, con cui sono state attribuite rispettivamente al Comitato regionale e all'Assessore per le finanze le competenze rico­nosciute dalla legge statale al Comitato interministeriale e al Ministro del tesoro, con la conseguenza di rimettere all'Assessore regionale lapprovazione di regolamenti organici.

Infatti, 1'art. 6, n.2, non attribuisce al consiglio di amministrazione se non quei regolamenri per cui non esistano gi altre competenze in base a leggi preesistenti.

Fondato invece lultimo motivo di doglianza, relativo alla vio­lazione dell'art. 81 Costituzione.

Con decisione di pari data, su ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 lu­glio 1954, dal titolo « Provvidenze in favore dell'azienda siciliana tra­sporti e con altre decisioni di pari data, questa Alta Corte ha affer­mato il principio che il divieto comminato dall'ultimo comma dell'art. 81 Cost: si riferisce alle sole leggi emanate in corso di esercizio finanziario, che prevedono nuove e maggiori spese rispetto a quelle autorizzate dalle leggi di approvazione del bilancio riflettente 1'esercizio stesso, e non riguarda anche le spese da erogare in esercizi futuri. Nes­suna incostituzionalit , pertanto, riscontrabile nella legge impugnata per avere introdotto delle nuove spese a carico di esercizi futuri.

Dove per l'incostituzionalit sussiste nella disposiztione del 2 comma dell'art. 14 della legge, in base al quale « 1'Assessore per le fi­nanze autorizzato ad anticipare, mediante iscrizione a termine di legge, le quote di spesa di cui all'art.3 ricadenti negli anni finanziari dal 1955-56 al 1957-58 in relazione alle effettive necessit . Tale dispo­sizione, in quanto autorizza, in corso di esercizio finanziario, una anti­cipazione, eventualmente anche a carico dell'esercizio in corso, senza affatto prevedere i mezzi per farvi fronte, chiaramente trasgredisce  il precetto dell'ultimo comma dell'art. 81 Costituzione.

vero che la legge de qua stata emanata in corso di esercizio provvisorio, e che eventualmente (come stato ritenuto nella sentenza sopra citata) la sopravvenuta legge di approvazione del bilancio (legge regionale 9 novembre 1954, n. 38) avrebbe potuto eliminare il di­fetto, provvedendo a un adeguato stanziamento, o addirittura limi­tandosi a prevedere la spesa de qua. Ma n l'una, n l'altra cosa il legislatore regionale ha fatto, limitandosi, nella legge del bilancio, a prevedere le spese disposte con la legge impugnata riflettenti il solo esercizio in corso (capp. 413 bis e ter e 670 ter). E la difesa della Regione, nella nota illustrativa in data 9 novembre 1951 ha anzi chiarito che, essendo la legge de qua un organismo che non ha ancora iniziato a funzionare, « la eventualit di cui al 2 comma dell'art. 14 della legge non pu in alcun modo verificarsi .

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte accoglie il ricorso proposto dal Commissario delle Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1954, concernente la istituzione di una cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e, per l'effetto, annulla il secondo com­ma dell'art. 14 della legge stessa.