Decisione 9 novembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 79

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 9 novembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 79

sul ricorso del Presidente della Regione contro il D. L. 31 luglio 1954, n. 534: «Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione

 

Presidente: PERASSI; Relatore: STURZO; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv.to SALERNI) - Regione siciliana (Avv. Prof. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Il Presidente della Regione siciliana ha, nei termini statutari, impugnato il decreto legge 31 luglio 1954, n. 534 e precisamente il disposto dell art. 2 con il quale si dispone che sullincasso degli emolumenti fissati nella tabella allegata e attribuiti collart. 1 ai conservatori dei registri immobiliari e al personale di collaborazione, sia dovuto allo Stato un contributo in misura graduale dal 10 al 60 per cento, le cui modalit di calcolo sono fissate allart. 3.

Il ricorrente afferma che gli artt. 2 e 3 violano il diritto della Regione alla percezione di detto contributo, perch il disposto dellart. 36 dello Statuto riserva allo Stato solamente le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. In appoggio allapplicazione di tale tesi al caso in esame, il ricorrente fa riferimento alla decisione di questa Alta Corte del 7 dicembre 1951 - 18 marzo 1952.

Si oppone la difesa dello Stato, principalmente perch il contributo, che i conservatori dei registri immobiliari, per la legge impugnata, sono obbligati a versare allo Stato, non ha carattere di tributo, ma quello di compenso per rapporto di impiego fra lo Stato e gli interessati; in linea subordinata, perch la potest di riscossione di tali diritti spetta ai conservatori quali dipendenti statali, salvo eventuale regolamenti fra Stato e Regione siciliana, se questa avr diritti da far valere.

 

DIRITTO

 

Il carattere pubblicistico delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, e relativa tabella allegato A non pu essere messo in dubbio, trattandosi di servizio pubblico, quello della conservazione dei registri immobiliari, e del diritto dei cittadini a prenderne visione e ad ottenerne copie, certificati o quanto altro loro interessa, mediante una corresponsione di diritti dovuti allo Stato. Se la legge, invece di disporre lintero versamento degli incassi alla tesoreria e il pagamento al personale di tali uffici a mezzo di mandati, attribuisce ai conservatori e al personale addetto una somma a limite insuperabile da prelevarsi dagli incassi, con lobbligo di versare allerario il rimanente, ci non altera, n modifica, il carattere di imposizione pubblica che la legge istituisce e regola.

Questa stata la giurisprudenza dellAlta Corte nel caso analogo della impugnativa regionale alla legge 17 luglio 1951, n. 575, nel classificare i casuali quali tributi, indipendentemente dallo scopo tenuto presente dal legislatore di compensare speciali lavori e servizi del personale impiegatizio.

Con la decisione del 7 dicembre 1951 18 marzo 1952, lAlta Corte, pertanto, riconobbe alla Regione il diritto di riscuotere e gestire tutte le entrate di propria spettanza, quale ne fosse la destinazione libera e vincolata, tranne le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto riservate allo Stato dallart. 36 dello Statuto.

Ma mentre la legge del 17 luglio 1951 imponeva alle regioni lobbligo di versamento allo Stato della trattenuta sui mandati, per cui questa Alta Corte, accogliendone il ricorso, annull tale disposizione nei riguardi della Regione siciliana; nella presente legge non stato fatto alcun riferimento espresso alla Regione siciliana che possa essere ritenuto quale violazione del suddetto art. 36. Questo basta ad eliminare qualsiasi dubbio sulla portata della legge, non essendo necessario che nelle singole leggi statali vengano ricordati, volta per volta, i diritti delle regioni a statuto speciale, diritti che per il carattere costituzionale di tali statuti si intendono salvi e rispettati dalle leggi ordinarie. Tale principio stato pi volte affermato da questa Alta Corte, specialmente con la decisione del 9 luglio 1948 13 gennaio 1949 sul ricorso del Presidente della Regione contro il  D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419 concernente disposizioni per il credito alle piccole e medie industrie, riconoscendone salvi i diritti e rispettate le competenze degli organi regionali stabiliti dallo Statuto. Pertanto, la Regione non ha interesse allimpugnativa in esame essendo salvo il diritto a percepire dai conservatori dei registri immobiliari della Sicilia la percentuale di contributo che il decreto-legge impugnato modificato dalla relativa legge di ratifica, attribuisce allo Stato, e nessuna disposizione vi contenuta che limiti il diritto della Regione alle modificazioni che lAssemblea riterrebbe necessarie introdurvi.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte dichiara inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della Regione contro il decreto legge 31 luglio 1954. n. 534.