Decisione 5 marzo 1953 - 23 gennaio 1954, n. 65

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 5 marzo 1953 23 gennaio 1954, n. 65

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dalla Assemblea regionale il 29 gennaio 1953, concernente: « Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali; conferma in carica degli agenti della riscossione per il de­cennio 1954-63; meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative tran­sitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa e in gestione provvisoria

 

Presidente: PERASSI; Estensore: BRACCI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. STATO CALENDA) - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

 

La legge nazionale 13 giugno 1952, n. 693, dett norme circa la proroga dei contratti di appalto esattoriali, la conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e la  meccanizzazio­ne dei ruoli esattoriali.

Su questa stessa materia l'Assemblea regionale siciliana il 29 gen­naio 1953 adott una legge, costituita da 24 articoli, che in parte ri­producono le norme della legge nazionale, in parte introducono varia­zioni e modifiche e in parte contengono una disciplina transitoria che non esiste nella legge nazionale.

Questa legge regionale 29 gennaio 1953 stata impugnata per illegittimit costituzionale dal Commissario dello Stato con ricorso 5 febbraio 1953.

Il Commissario dello Stato ha sostenuto lillegittimit costituzio­nale di vari articoli e precisamente:

1) L'art. 1, che estende all'Assessore per le finanze la facolt di esclusione dai conferimenti delle esattorie che, invece, secondo il ri­corrente, dovrebbe essere riservata al Ministero delle finanze perch le esclusioni sono efficaci in tutto il territorio nazionale;

2) L'art. 4, comma 1, che estende all'Assessore per le finanze il potere di decidere sulle richieste dell'aumento dell'aggio esattoriale, sentita la commissione di cui al R.D.L. 2 giugno 1946, n. 587, esisten­te presso il Ministero delle finanze, il che, secondo il ricorrente, co­stituirebbe «una ibrida forma di subordinazione di questa commis­sione centrale ad un organo regionale;

3) inoltre, questo art. 4, comma 2, consente un aumento mas­simo dell'aggio contrattuale fino al 60% dell'aggio in corso e addirit­tura fino all'8,50%,senza tenere conto della percentuale suddetta, quando l'insufficiente incremento dei carichi e l'aumentata difficolt della riscossione lo giustifichino. Tale norma regionale non sarebbe giustificata da alcun motivo di interesse regionale e violerebbe l'inte­resse generale al quale si informa la legge nazionale, che fissa invece al 40% il limite massimo dell'aggio esattoriale;

4) l'art. 6 che attribuisce all'Assessore per le finanze il potere di conferma dei ricevitori provinciali, che invece dovrebbero essere sot­tratti al controllo dello Stato data la natura statale delle loro funzio­ni contabili;

5) l'art. 9, in materia di obblighi delle esattorie dell'applicazio­ne dei contratti di lavoro nei confronti dei dipendenti, perch questa norma equipara le violazioni degli accordi aziendali alle violazioni dei contratti collettivi senza che questa diversa disciplina sia giustificata da particolari condizioni regionali;

6) gli artt. 10 a 19 che spostano sull'Assessore alle finanze quel­la competenza sulla meccanizzazione dei ruoli che, secondo il ricor­rente, spetterebbe soltanto al Ministero delle finanze perch l'esigen­za della disciplina legislativa statale esclusiva in questa materia sa­rebbe principio generale della legislazione dello Stato;

7) l'art. 20 che violerebbe il principio fondamentale della legi­slazione statale, secondo il quale gli esattori delle imposte non sarebbe­ro equiparabili ai gestori provvisori di cui all'art. 22 della L. n. 942 del 1939;

8) ed infine, gli artt. 21, 22, 23 che ripristinerebbero in Sicilia il sistema dell'integrazione dei bilanci esattoriali che non ha pi ri­scontro nella legislazione statale e che, quindi, sarebbe incostituzionale,. tenuto conto dei limiti della legislazione regionale in materia tribu­taria.

Questi motivi, esposti nel ricorso, venivano successivamente illu­strati dall'Avvocatura dello Stato con memoria 2 marzo 1953.

La Regione resisteva negando il fondamento delle censure costituzionali del Commissario dello Stato, sia per considerazioni d'ordine generale attinenti ai limiti della potest legislativa regionale in mate­ria tributaria e alle caratteristiche dell'attivit amministrativa regiona­le, sia con eccezioni particolari relative alle singole censure del Commissario dello Stato.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 1953, i difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi.

Il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento del ricorso limi­tatamente agli artt. 6, comma 2, 9 e 10 della legge regionale impugnata.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

pacifico, secondo la giurisprudenza di quest'Alta Corte, che alla Regione spetti la legislazione in materia di riscossione dei tributi, funzione che riconosciuta propria degli organi della Regione anche dall'art. 37 dello Statuto.

La legislazione regionale in questa materia, o che la si consideri retta dall'art. 36 dello Statuto in quanto la riscossione connessa col potere di « deliberare tributi, riconosciuto alla Regione, o che sia riferita invece all'art. 17, lettera i) (materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale), limitata dai principi generali che sono propri dell'ordinamento giuridico nazionale e delle leggi tributarie sta­tali nella materia particolare.

Considerate rispetto a questi limiti, non sembrano fondate le cen­sure di illegittimit costituzionale che il Commissario dello Stato ha mosso contro vari articoli della legge regionale 29 gennaio 1953.

Quanto all'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1953 ovvio che il decreto dell'Assessore per le finanze che escluda un esat­tore dal conferimento delle esattorie ai sensi dell'art. 5 della L. 16 giu­gno 1939, n. 942, pu avere efficacia soltanto nell'ambito della Regione perch trattasi di funzioni che l'Assessorato alle finanze esercita ai li­mitati fini della riscossione dei tributi in Sicilia, cio in un ambito di competenza territoriale nettamente delimitato. Del resto ci risulta ben chiaro dalla stessa norma impugnata, che fa espresso riferimento sia al decreto di esclusione emanato dal Ministro per le finanze, sia al decreto assessoriale con evidente riferimento all'efficacia nazionale del primo - compresa la Sicilia - e alla efficacia puramente regionale del secondo.

Quanto al rilievo relativo all'art. 4, comma 1, non configurabile un profilo d'illegittimit costituzionale della norma regionale per il fatto che nel procedimento di formazione della volont dell'organo re­gionale sia previsto, nei limiti della competenza determinata dalla leg­ge statale, la consultazione della commissione statale istituita dalla legge stessa. Questa una saggia mitigazione dell'autonomia regionale in materia di riscossione di imposte, di cui l'amministrazione dello Stato avrebbe dovuto, se mai, compiacersi.

Neppure appare fondata la censura che colpisce il 2 e il 3 com­ma dell'art. 4, in quanto l'aumento dell' aggio contrattuale non potreb­be essere consentito oltre il 40%, mentre la legge regionale eleva que­sto limite al 60% ed anche oltre, fino ad un massimo dell'8,40%. Stante i molti precedenti della legislazione statale in materia di riscossio­ne d'imposta - D.L.L. 18 giugno 1945, n. 424; L. 15 dicembre 1949, n. 944; L. 7 febbraio 1951, n. 143, non pu davvero affermarsi che il limite del 40% sia un principio generale della nostra legislazione stata­le in materia di riscossione d'imposte o che il superamento di questo limite da parte della legislazione regionale urti contro qualche prin­cipio generale del nostro ordinamento giuridico. Per quanto attiene poi al difetto di condizioni particolari e di interessi propri della Re­gione che giustifichino la norma regionale che ha elevato il limite dell'aggio contrattuale - censura che entra in particolare considerazione se la legislazione regionale in materia la si consideri retta dall'art. 17 dello Statuto - da rilevare che il livello economico della Sicilia, statutariamente riconosciute come assai pi basso di quello medio na­zionale (art. 38) e i lavori preparatori della legge regionale impugna­ta comprovano la esistenza delle condizioni particolari e degli interes­si propri della Regione, presupposti dalla legge regionale a giustificazione del trattamento pi favorevole usato agli esattori in Sicilia.

N maggior fondamento pu essere riconosciuto all'impugnazio­ne contro l'art. 6, comma 2, che attribuisce all'Assessore per le finanze anche il potere di confermare i ricevitori provinciali. Il comma iden­tico a quello dell'art. 6 della legge statale 13 giugno 1952, n. 693, con l'unica variante che si legge «Assessore per le finanze l dove nel­l' altra si legge « Ministro per le finanze . Ora, a parte il principio ge­neralmente riconosciuto che ai ricevitori provinciali si applicano le disposizioni che valgono per gli esattori, non vi dubbio, ammesso che i tributi riscossi in Sicilia spettano alla Regione, ad eccezione delle im­poste di produzione e dei monopoli ed ammesso che l'attivit di ri­scossione spetta al pari alla Regione, che l'organo di riscossione di pi rilevante interesse regionale appunto il ricevitore provinciale. Que­sti, infatti, riceve l'ammontare delle imposte dagli esattori, ma deve ver­sare l'ammontare dei ruoli esecutivi alla tesoreria regionale con l'ob­bligo del non riscosso per il riscosso, cio il diretto obbligato verso la Regione a condizioni di particolare rigore. Sembra quindi del tutto ragionevole che in sede di adattamento della legge statale alle esigen­ze dell'autonomia siciliana, siasi attribuita all'Assessore alle finanze la competenza a confermare i ricevitori provinciali. Il fatto poi che i ricevitori provinciali, che fra l'altro non sono tesorieri dello Stato (con­venzione con la Banca d'Italia R.D. 10 dicembre 1894, n. 533 e R.D. 15 gennaio 1895, n. 16), siano sottoposti al giudizio della Corte dei Conti non ha nessun significato ai fini della legittimit costituzionale della norma, sia perch questo controllo rimane immutato, sia perch, essendo considerate statutariamlente le funzioni della Corte dei Conti rispetto alla Regione (art. 23 Statuto), non pu affermarsi che nel no­stro sistema legislativo esista un principio generale secondo il quale soltanto i conti degli agenti contabili dello Stato possono essere sotto­posti al giudizio della Corte dei Conti : gli artt. 2 e 3 del D.L. 6 maggio 1948, n. 655, sanciscono anzi che la Corte dei Conti esercita il con­trollo anche sugli atti dell'amministrazione regionale e la giurisdizio­ne sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione.

Quanto all'inclusione nella legge regionale (art. 9) dell'inadem­pienza dell'esattore agli accordi pi favorevoli aziendalmente stipu­lati quale causa della decadenza dell'esattore stesso, occorre rilevare che se questa ipotesi non espressamente preveduta dall'art. 9 della legge statale n. 693 del 1952 che considera soltanto l'inadempimento agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, l'art. 21 della leg­ge statale 16 giugno 1939, nn. 942, che fondamentale in materia, san­cisce tuttavia la decadenza degli esattori per «le continuate irregola­rit nella gestione delle esattorie . Perci, in una situazione ambienta­le nella quale non facile assicurare il regolare funzionamento delle esattorie, stante lo scarso profitto che ne trae l'esattore, sembra del tutto verosimile l'interesse regionale ad organizzare il servizio con le maggiori garanzie possibili di stabilit del personale. E poich la vio­lazione degli accordi aziendali certamente una «irregolarit nella gestione delle esattorie molto simile alla violazione degli accordi col­lettivi, specialmente in mancanza della disciplina sindacale che dovr attuare l'art. 29 della Costituzione, non da dubitarsi della legittimit costituzionale della legge siciliana che equipara le violazioni degli ac­cordi aziendali alle violazioni dei contratti collettivi.

Le censure che investono la materia della meccanizzazione dei ruoli (artt. 10 a 19), cadono necessariamente quando si riconosca, co­me ormai pacifico secondo la giurisprudenza di questa Alta Corte, che la riscossione delle imposte di spettanza della Regione compete agli organi di riscossione della Regione stessa (art. 37 Statuto; art. 2 D. L. 12 aprile 1948, n. 507); evidente che sono di competenza della Regione anche i problemi tecnici relativi a questa materia compreso quello della meccanizzazione dei ruoli. D'altra parte, quantunque si tratti di un profilo che esula dalla competenza dell'Alta Corte, sem­brano ingiustificate le preoccupazioni dell'amministrazione dello Sta­to, a proposito della esigenza d'uniformit nazionale della disciplina in materia, perch la legge regionale ha affidato la meccanizzazione dei ruoli proprio a quel consorzio nazionale obbligatorio fra gli esat­tori che previsto dall'art. 12 la della L. 13 giugno 1952, n. 693, e che deve essere costituito con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, sul punto (art. 20) degli esattori che abbiano chiesto la re­scissione del contratto esattoriale e che abbiano continuato a gestire le esattorie disdettate ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 16 giugno 1939;  n. 942, equiparate ai gestori provvisori ai sensi dell'art. 22 della stessa legge; sul punto (artt. 21, 22 e 23) del rimborso ai delegati gover­nativi ed ai gestori provvisori delle spese effettivamente sostenute, non sembra che le norme regionali contengano alcuna violazione dei prin­cipi posti dalle leggi statali. Si tratta infatti del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute « e che risultino strettamente indispen­sabili ai fini della gestione e che non siano coperte dall'aggio riscosso , il che rapporto assai diverso dall' integrazione d'aggio agli esattori, sistema che del resto non senza precedente nella legislazione statale e regionale quantunque ormai giustamente abolito.                                  

 

P. Q. M.

 

rigetta il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale 29 gennaio 1953, concernente «Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti d'appalto esattoriali; conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963:  meccanizzazione dei ruoli esat­toriali e norme integrative transitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa e in gestione provvisoria .