Decisione 23 gennaio 1953 - 29 aprile 1953, n. 61

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 23 gennaio 1953 29 aprile 1953, n. 61

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 16 agosto 1952, n. 1206, concernente: « Interpretazione dellart. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

 

Presidente: PERASSI; Relatore: BRACCI; P. M.: EULA. Regione Siciliana (Avv.ti SCADUTO, COSTA) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

(omissis)

 

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, comunemente conosciuta come «legge stralcio, dispone allart. 4 che «nei territori considerati dalla presente legge, la propriet terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale della intera propriet al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro etc. etc. .

La legge 16 agosto 1952, n. 1206, ha interpretato questa norma con un articolo unico che dispone: «La formula «intera propriet contenuta nel primo comma dellart. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve interpretarsi nel senso di propriet di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.

La Regione Siciliana ha impugnato questo articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, sostenendo che esso viola la competenza esclusiva attribuita alla legislazione regionale dallart. 14 dello Statuto siciliano in materia di agricoltura, bonifica e strumentalmente in materia di esproprio per pubblica utilit in considerazione della riforma agraria disposta dalla legge regionale 17 dicembre 1950, n. 104, che gi in vigore nel territorio dellisola.

La Regione ha lamentato, inoltre, la violazione del principio costituzionale delleguaglianza dei cittadini nellordinamento giuridico ed ha chiesto che la legge impugnata sia dichiarata incostituzionale e comunque inapplicabile per i beni esistenti nel territorio della Regione stessa.

La difesa dello Stato ha resistito, affermando che il ricorso della Regione inammissibile e comunque infondato in merito.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

IN  DIRITTO

 

I profili di illegittimit costituzionale della legge 16 agosto 1952, n. 1206, prospettati dalla Regione Siciliana, sono sostanzialmente i seguenti.

pacifico che « la legge stralcio , cio la riforma fondiaria di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, non si applica alla Sicilia, dove invece applicata una legge regionale di riforma agraria che prevede particolari espropriazioni, limitazioni ed obblighi della propriet terriera privata. Ma se, in conformit dellinterpretazione autentica disposta dalla legge 16 agosto 1952, n. 1206, «lintera propriet  da considerarsi oggi ai fini dellapplicazione della legge stralcio fuori della Sicilia deve comprendere anche i terreni siciliani, sia pure ai soli effetti della determinazione del reddito dominicale complessivo, la legge stralcio trova in tal modo sostanziale applicazione in Sicilia. Difatti, il proprietario che possegga terreni sia in Sicilia, sia nelle zone soggette alla legge stralcio, viene colpito dalla riforma nazionale in base ad un reddito che tiene conto anche della propriet siciliana e viene colpito al tempo stesso dalla riforma regionale che invece non tiene conto delle espropriazioni subite dal patrimonio terriero dellinteressato fuori della Sicilia.

Perci, secondo la Regione, la legge statale 16 agosto 1952, n. 1206, in quanto importa lapplicazione della legge stralcio in Sicilia, viola lart. 14 dello Statuto siciliano che riserva alla legislazione regionale la materia dellagricoltura, della bonifica e della espropriazione per pubblica utilit e viola il principio delleguaglianza dei cittadini nello ordinamento giuridico in quanto non tiene conto della riforma agraria siciliana.

Questi motivi del ricorso non sono ammissibili davanti a questa Alta Corte.

La legge statale si limita a prendere in considerazione il reddito dei terreni siciliani quale fattore rilevante per la determinazione della quota del terreno da espropriare. Ma poich questa quota pu essere scorporata soltanto dai terreni che si trovano nelle zone della legge stralcio, cio fuori della Sicilia, non si pu parlare n di applicazione della legge stralcio in Sicilia, n di violazione della competenza territoriale della legislazione regionale. Sotto questaspetto, anzi, non si potrebbe parlare di violazione dei principi sulla territorialit della legge, neppure se si trattasse di relazioni fra ordinamenti giuridici di Stati diversi; poich i rapporti relativi allespropriazione per fini di riforma agraria sono di natura evidentemente pubblicistica, anche situazioni di fatto esistenti allestero, relativamente a cittadini nazionali e stranieri, potrebbero essere prese in considerazione legittimamente ai fini dellapplicazione della legge nazionale nel territorio dello Stato. A maggior ragione ci vero quando si tratti di leggi statali e di leggi regionali facenti parte dellunico ordinamento giuridico statale.

Da ci risulta evidente che il limite della territorialit della legge stralcio, in seguito allinterpretazione autentica adottata dalla legge 16 agosto 1952, n. 1206, rimasto quello tenuto presente da questa Alta Corte con la decisione 23 dicembre 1950 - 23 aprile 1955 quando fu dichiarato inammissibile il ricorso del Governo regionale per lannullamento della legge 21 ottobre 1950, n. 641, per difetto di interesse, allimpugnazione, in quanto quella legge non era applicabile in Sicilia. Conseguentemente deve essere dichiarato del pari inammissibile, per lo stesso difetto dinteresse ad agire, il ricorso contro la legge dinterpretazione autentica dellart. 4 della legge stralcio.

Neppure la lamentata violazione del principio delleguaglianza dei cittadini nellordinamento giuridico pu essere configurata davanti questa Alta Corte come un profilo di illegittimit costituzionale della legge statale.

A parte che la situazione in cui vengono a trovarsi i proprietari di terreni siciliani che siano al tempo stesso proprietari di terreni giacenti in una zona sottoposta alla legge stralcio non sostanzialmente diversa dalla situazione dei proprietari di terreni non siciliani giacenti in due zone sottoposte alla legge stralcio, la eventuale disuguaglianza di trattamento di questi cittadini deriva dalla diversit delle condizioni alle quali si riferiscono per la loro applicazione e non dalla diversit delle posizioni giuridiche dei cittadini stessi. Anzi, si potrebbe, se mai, dubitare che non fosse rispettato il principio della uguaglianza se i terreni siciliani fossero esclusi dal computo dell«intera propriet ai fini dellapplicazione della legge stralcio fuori della Sicilia.

Del resto, il pregiudizio che possono eventualmente risentire i proprietari dei terreni siciliani per lapparente effetto delle due riforme conseguenza, se mai, della legge regionale di riforma agraria e i problemi che possono derivare da questa situazione sono dordine politico e appartengono alla competenza del potere legislativo regionale e non a quella giurisdizionale dellAlta Corte. con le leggi della Regione, vere e proprie leggi come quelle dello Stato e libere nel fine, che si pu provvedere entro i limiti delle norme costituzionali a modificare il regime della riforma agraria siciliana, qualora questo sembri politicamente inopportuno per le particolari circostanze create in alcune situazioni dallapplicazione della legge stralcio fuori della Sicilia.

Comunque, a prescindere da tutte le considerazioni che precedono, il principio delleguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione non affermato n direttamente, n indirettamente dallo Statuto siciliano che ponendo una disciplina costituzionale speciale sottolinea ovviamente i motivi della disuguaglianza piuttosto che quelli della parit delle condizioni e delle posizioni giuridiche.

E poich lAlta Corte competente a giudicare della costituzionalit delle leggi dello Stato soltanto rispetto allo Statuto della Regione Siciliana, il motivo di illegittimit costituzionale per violazione del principio delleguaglianza, cio per violazione dellart. 3 della Costituzione, inammissibile per lincompetenza al riguardo di questa Alta Corte.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte dichiara inammissibile il ricorso della Regione Siciliana avverso la legge 16 agosto 1952, n. 1206, concernente la «interpretazione autentica dellart. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, relativa alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini .