Decisione 30 aprile 1952 - 30 giugno 1952, n. 55

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 30 aprile 1952 - 30 giugno 1952, n. 55

sul ricorso dei Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 31 marzo 1952, concernente: « Agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dellottobre 1951

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: MERLIN; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv. ROSARIO NICOLO).

 

Con D.L.P. 31 marzo 1952 (in virt della delega legislativa contenuta nella legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1) la Regione Siciliana ha adottato norme riguardanti «agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dellottobre 1951.

Son note le gravi conseguenze che le alluvioni dellottobre hanno arrecato (prima ancora che si verificasse la spaventosa rotta del Po) a molte provincie della Sicilia.

Si prevede in detto decreto la sospensione del pagamento delle imposte (art. 1), il diritto ed il modo del recupero (art.5), esenzioni e sgravi secondo la gravit del danno (art. 6) variazioni dellestimo catastale (art. 9) ed altre provvidenze.

Il Commissario dello Stato ricorre in termine contro questo decreto perch sarebbero stati violati i limiti entro i quali la Regione pu esercitare la sua potest legislativa in materia finanziaria (art. 36 dello Statuto).

Secondo il Commissario dello Stato sarebbe violato il principio scritto allart. 360 del T.U., per la finanza locale. Per questo articolo, rientra nelle facolt degli enti pubblici minori (comune e provincia) sospendere la loro sovrimposta quando sia sospeso il tributo erariale. Qui si disporrebbe delle entrate delle provincie dei comuni senza il loro consenso.

Sarebbe violato lart. del T. U. per il catasto in quanto sono variate le condizioni per lo sgravio sia per quanto riguarda lentit del danno, sia per il periodo dello sgravio.

Infine, lesonero previsto verrebbe ad alterare il sistema nazionale della dichiarazione annuale del reddito (legge Vanoni).

La Regione Siciliana nega fondamento alle eccezioni del Commissario dello Stato e conclude per la reiezione del ricorso.

 

DIRITTO

 

LAlta Corte ritiene che il ricorso non sia fondato.

La potest legislativa della Regione ex art. 36 dello Statuto stata esercitata entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Basti considerare che norme analoghe sono state emanate dallo Stato per tutte le zone alluvionate, come imponevano di fare la gravit e la eccezionalit dellevento.

Non ricorre pertanto la lamentata violazione del principio generale desunto dallart. 260 dei R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, sia perch la impugnata legge ha concesso semplici sospensioni, per cui gli enti locali potranno recuperare le sovrimposte sospese dopo lagosto 1952, sia perch, avendo lo Stato creditore principale delle imposte accordato la sospensione del tributo, consequenziale e legittima la sospensione anche delle sovrimposte.

N ricorre la violazione del principio generale stabilito nellart. 47 del R.D. 8 ottobre 19531, n. 1572,  in quanto il 2 comma di tale articolo ammette che «nei casi straordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dellestimo si possa provvedere «con speciali disposizioni legislative.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso il decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana del 31 marzo 1952, riguardante agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dellottobre 1951.