Decisione 22 marzo 1952 - 1° ottobre 1952, n. 52

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 22 marzo 1952 1 ottobre 1952,n. 52

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente: «Istituzione di unimpresa unica sui giochi di abilit e sui concorsi pronostici, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore : STURZO; Relatore: BRACCI;  P.M. : EULA. - Regione Siciliana (Avv. SCADUTO) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS)

 

(omissis)

Nel disciplinare l'attivit di giuoco con D.L. 14 aprile 1948, n. 496, fu istituita (art. 6) una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi derivanti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) per l'attivit da essi svolta per l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilit e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricom­pensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in danaro. Questo articolo nulla. innov cir­ca l'applicazione degli altri tributi in vigore.

Successivamente, lo Stato con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 elev al 23% la tassa prevista dal suddetto art. 6 del D.L. n. 496 del 1948 e la chiam « imposta unica sui giuochi di abilit e sui prono­stici in sostituzione di ogni altra tassa od  imposta a favore dello Stato e degli enti locali.

La Regione Siciliana ha impugnato per illegittimit costituziona­le questa legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Il motivo dellimpugnazio­ne il seguente : tutti i tributi statali, ad eccezione dell imposta di fabbricazione e delle entrate dei monopoli e del lotto, sono divenuti di spettanza della Regione, sia per la destinazione sia per la riscossio­ne e la gestione, in virt dell'art. 36 dello Statuto siciliano e della legge siciliana 1 luglio 1947, n. 2.

Ma con la legge denunciata lo Stato, nell'elevare al 23 per cento la tassa prevista all'art. 6 del citato D.L. 14 aprile 1948, vi ha dato la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilit e sui pronostici, che tale imposta sostitutiva anche della imposta di ricchezza mobile e della complementare, e viene iscritta nel bilancio dello Stato con le indicazioni fissate all'art. 6 della stessa legge, senza fare riserva dei diritti della Regione ad esigere, gestire e destinare ai propri fini quan­-to le spetta per tasse e imposte non riservate allo Stato dall'art. 36 il cui dispositivo deve ritenersi essere stato violato.

Lo Stato resiste al ricorso contestando che l'art. 36 dello Statuto siciliano ponga limiti al potere legislativo statale in materia tributaria e quindi legittima la legge impugnata. Contesta anche che la Regio­ne, in via di fatto, abbia partecipato alla precedente tassa di lotteria che oggi reclama.

Il Procuratore generale ha aderito alla tesi della difesa dello Stato ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

IN DIRITTO

 

Nella legge impugnata non trovasi disposizione che dia motivo a ritenere che la Regione sia stata privata di fonti di reddito ad essa spettanti in base all'art. 36 dello Statuto, e neppure che sia stata lesa la competenza della Regione per il fatto di avere lo Stato con legge pro­pria istituita unimposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pro­nostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948.

L'art. 36 dello Statuto siciliano indica le imposte e le entrate che sono riservate allo Stato e conseguentemente quelle altre con le quali si provvede al fabbisogno finanziario della Regione, ma non obbliga lo Stato a tenere ferma la propria legislazione tributaria e tanto meno a non poterla modificare. Lo Stato pu liberamente mutare in qualun­que momento la disciplina legislativa delle proprie entrate e delle pro­prie imposte; ma il loro gettito in Sicilia avr necessariamente la desti­nazione stabilita dall'art. 36 dello Statuto siciliano. Solo una legge sta­tale che devolvesse a vantaggio dello Stato o di un ente pubblico di­verso dalla Regione Siciliana il gettito in Sicilia di un'imposta non ri­servata allo Stato violerebbe l'art. 36 del detto Statuto. Ci non acca­duto nella fattispecie in esame.

Prima dell'impugnata legge 22 dicembre 1951, n.1379, nessuna questione poteva sorgere perch la tassa di lotteria istituita dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496, - da equipararsi alle entrate del lotto riservate allo Stato dall'art. 36 dello Statuto siciliano - nulla innovava (art. 6) « circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore . Per­ci la tassa di lotteria che colpiva gli introiti lordi del C.O.N.I. e del­1'U.N.I.R.E. doveva essere attribuita allo Stato mentre gli altri tri­buti afferenti a questi introiti, per la parte riscossa in Sicilia, facevano parte delle entrate della Regione.

Il dubbio sorto riguardo al tributo istituito dalla legge impugnata, che formalmente sembra essere la stessa tassa prevista dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496, art. 1 (« la tassa prevista dall'art. 6 del D.L. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pronostici elevata al 23 per cento ) e che perci possa essere riservata per intero allo Stato, quale tributo equiparabile alla entrata del lotto, non ha fondamento. In realt la struttura dell'imposta, che all'art. 5 espressamente dichiarata quale sostitutiva di ogni tassa sugli affari e di ogni imposta diretta od ind­retta a favore dello Stato e degli enti minori, e la determinazione le­gislativa (art. 6) delle percentuali della imposta unica attribuibili al­l'Ispettorato per il lotto e per le lotterie (40%), alla Direzione generale delle imposte indirette sugli affari (25%) chiaramente dimostrano che questa imposta unica ha carattere sostitutivo, del tutto inconsueta nel nostro sistema tributario, pur semplificando la riscossione delle varie imposte, rende possibile la identificazione, sia pure forfetaria, dei tri­buti, «sostituiti spettanti alla Regione.

Ci sufficiente per escludere che il sessanta per cento del gettito dell'imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pronostici in Si­cilia abbia natura di entrata del lotto che dall'art. 6 dello Statuto riservata allo Stato.

Non affatto necessario che la legge contenga sempre un riferi­mento di eccezione alle disposizioni statutarie per la Regione Siciliana. norma che nel silenzio la presunzione sia per l'osservanza delle nor­me statutarie e non per la violazione. Tale stata la prassi e la giuri­sprudenza di questa Alta Corte, come risulta dalla decisione del 9 lu­glio 1948 sul ricorso riguardante il D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419, cir­ca la competenza regionale ad approvare le norme della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, indicate agli artt. 8 e 11 come competenza ministeriale.

Applicando lo stesso principio, l'assegnazione del 35 per cento delle entrate devolute alle imposte dirette, per le riscossioni in Sicilia, andr alla Regione Siciliana, come andr alla stessa il 25% delle tasse­ e imposte indirette sugli affari, salvo l'onere di distribuirne i 18/25, ai comuni siciliani.

Resta da chiarire il fatto della riscossione che per la legge impu­gnata sottratta alla competenza della Regione, mentre per il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 la Regione che riscuote direttamente le entrate di sua spettanza. Ma data la unificazione della imposta la cui natura prevalente quella di imposta sui giuochi, la competenza a esigerla non pu essere che dello Stato, salvo il riparto di cui sopra.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte rigetta il ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso la legge nazionale 22 dicembre 1951, n. 1379 dal titolo « Istituzione di un'imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi prono­stici disciplinati dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496 in quanto la legge impugnata attribuisce alla Regione Siciliana l'ammontare della im­posta intestato alla Direzione generale delle imposte dirette e alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.