Decisione 11 luglio 1951 - 31 ottobre 1951, n. 48

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 11 luglio 1951 - 31 ottobre 1951, n. 48

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 15 marzo 1951, n. 191 concernente: « Istituzione di un punto franco nel porto di Messina

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: STURZO; P. M.: EULA. Regione Siciliana: (Avv. ORLANDO CASCIO) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

(omissis)

Limpugnativa del Presidente della Regione contro la legge 15 marzo 1951, n. 191, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 aprile 1951 n. 76, che autorizza la istituzione di un punto franco nel porto di Messina, limitata allarticolo 10 che stabilisce che l«impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui allart. 1 subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze; per il fatto che, essendo il nuovo punto franco compreso nel territorio della Regione, per il combinato disposto dellarticolo 14  e dellart. 20 dello Statuto, la competenza della materia industriale, commerciale ed amministrativa del punto franco, del Presidente e degli Assessori regionali.

Resiste a nome del Ministero per le finanze, lAvvocatura dello Stato, la quale, con le osservazioni critiche fatte al ricorso in parola, afferma che lart. 10 del provvedimento impugnato, non ha affatto lo scopo di sottrarre agli organi regionali la propria competenza nel settore dellindustria e del commercio, ma tende a salvaguardare le prerogative e gli interessi dello Stato in ordine alla necessit di vigilanza sulle operazioni doganali che si svolgono nellambito del porto franco.

Questi ed altri motivi connessi con la materia controversa sono stati illustrati alludienza dallavvocato della Regione, Prof. Orlando Cascio e dallavvocato del Ministero delle finanze, sostituto avvocato dello Stato Dr. Cesare Arias.

Per il rigetto del ricorso conclude il procuratore generale Dott. Ernesto Eula.

IN DIRITTO

LAlta Corte ritiene:

che Iart. 10 della legge 15 marzo 1951, n. 191, contiene una disposizione che nella attuale formulazione difficilmente pu interpretarsi in senso restrittivo, cio per i soli effetti della vigilanza doganale che spetta agli organi del Ministero delle finanze.

Listituzione di punti franchi nei porti di maggior traffico fu iniziata in Italia dopo che furono incorporate nel territorio nazionale Trieste e Fiume, dove gi esistevano due punti franchi che ottennero il riconoscimento legale con i regi decreti 15 settembre 1922, n. 1356 e 24 febbraio 1824, n. 225, e poscia furono regolati con le norme doganali approvate con decreto ministeriale del 20 20 dicembre 1925.

Nessuna disposizione si trova in tali norme che riguardi gli impianti di stabilimenti industriali sia esistenti alla data dei decreti suddetti, sia di nuova costituzione, ritenendosi perci stesso tale materia di competenza degli enti amministrativi di tali punti franchi.

Il 1 marzo 1938 fu emanato il regio decreto legge n. 416 che istituiva il punto franco nel porto di Genova, affidandolo in temporanea amministrazione al Consorzio autonomo del porto di Genova, del quale nello stesso decreto legge venivano prorogati i termini fino al 1973, con la clausola che, dopo quella data, tutti gli impianti e costruzioni sarebbero devoluti allo Stato (art. 4). Sotto questo profilo si comprende bene la disposizione dellart. 12 che stabilisce che tanto i nuovi stabilimenti industriali quanto lampliamento e la trasformazione e perfino il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie esistenti nel punto franco di Genova, sono subordinati «a preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze con un ben ampio concerto dei Ministeri per le comunicazioni, le corporazioni, gli scambi e valute, e con laggiunta di altri Ministeri interessati ove ci occorresse.

Nel fatto, il punto franco di Genova ancora non funziona perche da tredici anni si attende il regolamento.

Che questa sia la retta interpretazione si deduce dal fatto che nel decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 268, con il quale fu istituito un punto franco nel porto di Venezia mentre non mancano disposizioni di stretto carattere doganale simili a quelle stabilite per il punto franco di Genova (e simili anche a quelle per Trieste e Fiume) non si trova alcuna disposizione riguardante impianti di stabilimenti industriali perch lamministrazione e gestione del punto franco venne affidata a quel provveditorato di porto.

Nellistituire il punto franco di Messina non poteva non sorgere il problema delle competenze di carattere economico ed amministrativo (a parte quella doganale, fiscale e valutaria; nel fatto non fu tenuto conto delle disposizioni dello Statuto della Regione Siciliana, nel cui territorio cade il detto punto franco.

Da un lato non fu precisato allart. 8 quale fosse lente a cui affidare lamministrazione e gestione del punto franco, cosa che farebbe supporre, in rapporto allart. 10, che tale ente possa essere sottoposto al controllo del Ministro delle finanze alla cui competenza lo stesso articolo attribuisce la preventiva autorizzazione di impianti industriali; per lo stesso disposto, anche le norme di coordinamento (a parte le speciali disposizioni ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari) di cui allart. 15 si estenderebbero al contenuto di tale autorizzazione.

LAlta Corte ritiene pertanto che lart. 10, nel testo attuale e nei riferimenti agli artt. 8 e 15 della legge 15 marzo 1951, n. 191 ferisce la competenza esclusiva della Regione Siciliana derivante dallo art. 14, lett. a), e), p), s), nonch la competenza derivante dallart. 20, mentre, per il disposto dellart. 39 dello Statuto che le dichiara di esclusiva competenza dello Stato viene esclusa per il regime doganale la competenza della Regione.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso del Presidente della Regione Siciliana e dichiara la illegittimit costituzionale dellart. 10 della legge 15 marzo 1951, n. 191.