Decisione 18 maggio 1951 - 12 dicembre 1951, n. 45

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 18 maggio 1951 - 12 dicembre 1951, n. 45

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, concernente « Provvidenze per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale .

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. GIORGIANNI).

 

(omissis)

Ritenuto che col decreto impugnato sono attribuiti in libera propriet dellamministrazione del demanio della Regione tutti gli stabilimenti idrominerali e idrotermali esistenti nel territorio del comune di Acireale e gli immobili facenti parte di tali stabilimenti compresi i diritti, le accessioni e le pertinenze afferenti agli immobili stessi, nonch le cose mobili comprese e incorporate in detti beni immobili o al servizio di essi, autorizzandosi la detta amministrazione demaniale a utilizzare industrialmente le acque scaturenti naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nel suddetto territorio e revocandosi le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti (art. 1); che allamministrazione demaniale data facolt di procedere alla espropriazione per pubblica utilit dei beni necessari per la migliore utilizzazione dei complessi sopra indicati, considerandosi le opere necessarie ai fini predetti indifferibili e urgenti ai sensi dellart. 71 della legge 25 giugno 1865, che le indennit da corrispondersi saranno determinate con criteri stabiliti dagli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885,  n. 28-29 per il risanamento della citt di Napoli; che lamministrazione demaniale autorizzata a procedere, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, alla definizione dei rapporti con i privati concessionari i quali alla data 1 gennaio 1951 abbiano eseguiti impianti per la utilizzazione a scopo industriale di acque comprese nella zona in oggetto (art. 2); che lamministrazione demaniale potr concedere lesercizio delle attivit previste dallart. 1, in base ad apposita convenzione da approvarsi con decreto dellAssessore per le finanze, su parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a societ composte esclusivamente da enti o istituti pubblici, a cui la detta amministrazione partecipi con il conferimento dei beni demaniali nonch con apporti in denaro liquido non inferiore al 40% del capitale in numerario (art. 3); che la delimitazione della zona di cui allart. 1 sar fatta entro 10 mesi dallentrata in vigore del decreto legislativo con decreto dellAssessore per le finanze, di concerto con lAssessore per lindustria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa (art. 1); che agli impegni finanziari conseguenti provveduto con le disposizioni degli artt. 5 e 6 del decreto stesso; il quale decreto dovr essere presentato allAssemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui allart. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Ritenuto che il Commissario dello Stato ha impugnato per illegittimit costituzionale il predetto decreto, in primo luogo perch mancherebbe il conforme parere della commissione legislativa permanente dellAssemblea, qualificata per ragione di competenza, essendo stata sentita la commissione per le finanze e il patrimonio, anzich la commissione per lindustria e il commercio e con ci sarebbe stata violata la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28, contenente delega al Governo della Regione di emanare norme aventi forza di legge, nonch lart. 4 della legge 26 gennaio 1949 a cui quella fa richiamo; in secondo luogo, per illegittimit attinenti al merito che si riscontrerebbero nellart. 1 del decreto, le cui disposizioni violerebbero il principio sancito nellart. 42 della Costituzione della Repubblica, che riconosce e garantisce la propriet privata.

Ritenuto, per quanto riguarda il primo motivo, che la prescrizione della legge regionale, la quale subordina lesercizio del potere legislativo da parte del Governo al conforme parere delle commissioni legislative permanenti dellAssemblea, nei limiti delle rispettive competenze, stata osservata, essendo stata sentita la commissione per la finanza e il patrimonio, ed essendo demandato al Presidente dellAssemblea di deferire lesame a quella commissione che apparisca prevalentemente competente quando il provvedimento tocchi materie di competenza di pi commissioni (art 55 del regolamento interno dellAssemblea siciliana). Pur non essendo consentito allAlta Corte un sindacato sullesercizio di questo potere da parte del Presidente dellAssemblea, non si pu non rilevare come la materia del provvedimento rientrasse nella competenza della commissione legislativa, che fu investita dellesame preventivo del provvedimento.

Ritenuto, per quanto riguarda il secondo motivo, che con gli artt. 1 e 2 del decreto, si dispone lavocazione al demanio della Regione, al fine della diretta utilizzazione industriale, di un complesso di beni che gi appartengono alla pubblica amministrazione in virt della legge mineraria e come tali formavano in precedenza oggetto di concessioni, le quali col provvedimento stesso sono revocate, e si dispone altres, la espropriazione per pubblica utilit di altri beni, in quanto appartenenti a privati, i quali siano per essere necessari alla migliore utilizzazione dei complessi demaniali prima indicati: che lart. 42 della Costituzione della Repubblica non violato con disposizioni le quali prevedono la espropriazione di beni privati per pubblica utilit, essendo stabilito nella invocata norma costituzionale che la propriet privata possa essere espropriata per motivi di interessi generali nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo; che pertanto non ha alcuna rilevanza losservazione del ricorrente Commissario che, ai sensi dellart. 23 della legge mineraria 29 luglio 1927, n. 14-43, siano da ritenersi pertinenze della miniera solo gli impianti destinati alla coltivazione e allarricchimento delle sorgenti, ma non anche quanto si riferisce allo sfruttamento delle acque dal punto di vista commerciale, turistico, alberghiero, dal momento che i beni che non siano pertinenze della miniera, dovranno formare oggetto di espropriazione. Che, infine, per la determinazione delle indennit di espropriazione ne sufficiente il riferimento ai criteri della legge per il risanamento della citt di Napoli.

Che devesi pertanto respingere il ricorso del Commissario dello Stato.

P.Q. M.

LAlta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato contro il D.L.P. 18 aprile i 1951 concernente provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale.