Decisione 17 maggio l951 - 1 ottobre 1952, n. 43

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 17 maggio l951 - 1 ottobre 1952, n. 43

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, concernente: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per lassistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati .

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore SELVAGGI; P. M.: EULA Commissario: (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. SANTORO PASSARELLI).

 

(omissis)

La legge regionale impugnata dal Commissario dello Stato istituisce presso lAssessorato del lavoro della previdenza e lassistenza sociale la «Commissione regionale per lavviamento al lavoro, per la massima occupazione nellagricoltura e per lassistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e ne regola le attribuzioni consultive, la composizione e il funzionamento, costituisce un «fondo siciliano per lassistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati; istituisce corsi professionali per lavoratori disoccupati, regolandone le funzioni e lattivit anche a scopo di addestramento professionale; attribuisce allAssessore la facolt di promuovere e autorizzare

« cantieri scuola per lavoratori disoccupati, di rimboschimento e di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilit disciplinando lammissione ai cantieri, la concessione di indennit giornaliere e altre modalit: regola il finanziamento dei corsi e dei cantieri; abroga il decreto legge presidenziale 30 novembre 1949, n. 36, che costitu la Commissione regionale per limponibile della mano dopera nellagricoltura, e la legge 27 febbraio 1950, n. 17, che istitu corsi di qualificazione, perfezionamento e rieducazione dei lavoratori disoccupati.

Il Commissario dello Stato contesta la legittimit costituzionale di questa legge perch:

a) trasferisce alla Regione «compiti che possono profondamente incidere sulla situazione economica e sociale della Nazione e che per essere armonicamente assolti esigono una valutazione, un piano nazionale di essenziali interessi generali;

b) attribuisce ad una Commissione regionale funzioni esecutive ed amministrative sinora svolte da un organo dellamministrazione centrale dello Stato, senza che sia stata osservata la norma dellart. 43 dello Statuto.

LAvvocato dello Stato ha dedotto, nella discussione orale: che lart. 17 lett. f) dello Statuto non comprende il collocamento dei lavoratori disoccupati, la emigrazione interna ecc., essendo limitata la legislazione sociale ai rapporti di lavoro e alla previdenza ed assistenza sociale; e che lart. 11 della legge regionale, attribuendo allattestato di utile frequenza dei corsi professionali efficacia di « titolo preferenziale nel collocamento e nellemigrazione, esorbitava dai limiti della potest legislativa non esclusiva: sono queste le due deduzioni che la difesa della Regione e il Procuratore generale hanno ritenuto non ammissibili perch nuove. LAvvocato dello Stato ha poi svolto i motivi specificati nel ricorso. Il difensore della Regione ha escluso che la legge nel suo complesso, e singole disposizioni di essa esorbitino dai limiti stabiliti dallart. 17 dello Statuto, cio siano in contrasto con i principi e interessi generali « cui si informa la legislazione dello Stato , essendo invece preordinata alla protezione di particolari esigenze locali, secondo le direttive generali della legislazione sociale dello Stato.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia accolto perch la legge regionale impugnata sostituisce organi regionali a quelli dello Stato, esorbitando dai limiti stabiliti dallart. 17.

LAlta Corte premette che con decreto legge del Capo dello Stato 10 settembre 1947, n. 229, furono emanate norme per favorire e regolare il massimo impiego di lavoratori nelle provincie e zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione agricola: facolt ai prefetti di stabilire lobbligo per i conduttori di aziende agricole di assumere lavoratori; costituzione di commissioni comunali, provinciali, centrale; altre disposizioni regolatrici anche del procedimento e dei ricorsi.

La legge 29 aprile 1949, n. 264, stabil norme generali per lavviamento al lavoro e lassistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati: commissione centrale consultiva, autorizzata a fare anche proposte; disciplina del collocamento, considerato dovere pubblico: assunzioni di lavoratori per mezzo di ufficio di collocamento: commissioni locali e centrale.

Il decreto legge regionale 30 novembre 1949, n. 36 sostitu una commissione regionale per limponibile di mano dopera in agricoltura e la legge regionale 17 gennaio 1950, n. 17 istitu corsi di qualificazione, perfezionamento e rieducazione per lavoratori disoccupati. Questi provvedimenti hanno avuto attuazione sino a quando le relative leggi non sono state abrogate dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951.

Il motivo di illegittimit costituzionale dellart. 11, della legge regionale impugnata, concernente la efficacia dellattestato di frequenza dei corsi, come titolo di preferenza «nel collocamento e nella emigrazione ha sua autonomia ed nuovo, non essendo formulato nel ricorso n potendo essere considerato argomento o sviluppo dei motivi dedotti. Se pur sia intesa con minore rigore la esigenza della specificazione dei motivi nellatto di impugnazione, vi certamente un limite non superabile, perch il giudizio di legittimit costituzionale pu essere promosso, entro termini perentori stabiliti dallo Statuto, dal Commissario dello Stato o dal Presidente della Regione, e lAlta Corte giudica della impugnazione ad essa diretta con atto formale, dallorgano legittimato ad agire. E quindi, da ritenere che non siano proponibili motivi nuovi.

Sembra invece allAlta Corte che la eccezione di incostituzionalit per esorbitanza dai limiti oggettivi stabiliti dallart. 17, lett. e) abbia contenuto di sviluppo e di precisazione della pi ampia e non generica deduzione formulata nel ricorso.

Ci premesso, la Corte osserva che la legislazione sociale attribuita dallart. 17, lett. f)  dello Statuto alla Regione e comprende, in genere, i rapporti di lavoro, la previdenza, lassistenza e, quindi, il potere di provvedere alle esigenze della occupazione dei lavoratori, alladdestramento professionale, allassistenza nelle sue varie forme.

Questa potest legislativa autonoma deve essere esercitata non soltanto nellambito della Regione, per loggetto e gli effetti diretti e immediati, e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato come la potest legislativa esclusiva, attribuita allart. 14 ma, anche nei limiti dei principi e degli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato, in armonia cio con lindirizzo e lorientamento legislativo nazionale e con gli interessi generali. Eccettuate queste limitazioni, il potere pieno e autonomo e il suo esercizio non precluso o minorato da singole leggi dello Stato.

Condizione di legittimit delle leggi regionali nelle materie designate dallart. 17 dello Statuto, invece la loro corrispondenza ai principi astratti che indirizzano e ispirano lattivit legislativa dello Stato, nel suo dinamico sviluppo, e agli interessi generali della collettivit, dai quali gli interessi regionali non sono dissociabili anche se abbiano particolare contenuto e ne siano differenziati nel tempo, nella competenza degli organi e nel modo di tutela.

Il decreto legislativo 18 aprile 1951 non esorbita dai limiti territoriali, anche per gli effetti diretti, ed in armonia con i principi generali della legislazione positiva dello Stato, protettiva del lavoro e particolarmente dei lavoratori disoccupati e corrisponde ad altri provvedimenti legislativi regionali: quello e questi preordinati alla medesima esigenza di particolare protezione; con mezzi diversi e in forme varie.

La costituzione di una commissione regionale che per altro ha precedenti analoghi nella Regione anche per il lavoro, non trasferisce funzioni dello Stato alla Regione ma crea un organo consultivo regionale per lesercizio di funzioni che sono legislativamene regolate dalla Regione e da essa sono organizzate con potere istituzionalmente autonomo.

Non quindi applicabile la disposizione dellart. 43 dello Statuto, la quale prevede il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione per funzioni amministrative ed esecutive trasferite dallo Stato e non comprende la organizzazione amministrativa autonoma dei servizi che sono oggetto del potere legislativo attribuito alla Regione anche per la loro organizzazione come esplicitamente previsto nellart. 17.

P.Q.M.

LAlta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso il D.L.P. 18 aprile 1951 recante « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per lassistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.