Decisione 24 aprile 1951 - 7 dicembre 1951, n. 41

 CONSULTA ONLINE 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 24 aprile  1951 7 dicembre 1951, n. 41

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 29 marzo 1951, concernente :«Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle esattorie delle imposte dirette

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA - Commissario Stato: (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv. E. LA LOGGIA E ORLANDO CASCIO.

 

 

(omissis)

 

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 marzo 1951 approvava la legge che porta il titolo: « Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle esattorie delle imposte dirette . Con l'art. 1 della legge, ferme restando le disposizioni degli artt. 106, 107 e 108 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificati dalla legge 16 giugno 1939, n.942, gli esattori delle imposte non possono procedere al licen­ziamento dei dipendenti che risultino iscritti da almeno tre mesi al fondo di previdenza di cui al R. D. 3 maggio 1937, n. 1221. Il licen­ziamento pu aver luogo solo per motivi disciplinari tanto gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di la­voro, per accertato rendimento insufficiente, per sopravvenuta inido­neit fisica e per riduzione non inferiore al quarto dei contributi tas­sati ed in misura non eccedente detta percentuale, ovvero nel caso di meccanizzazione dei servizi, limitatamente alla quota di personale che sar determinata per decreto dell'Assessore regionale di finanza, previa valutazione tecnica dell'entit e della efficienza del macchina­rio. Non possono altres procedere al trasferimento del personale an­zidetto se non per comprovata esigenza di servizio. Con l'art. 2 della legge si dispone che, ove con sentenza passata in cosa giudicata venga riconosciuto che il licenziamento sia avvenuto fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, l'esattore ha l'obbligo di riammettere in servizio il personale licenziato reintegrandolo in tutti i diritti e consi­derando il rapporto di lavoro come mai interrotto. Con l'art. 3 stabi­lito che, quando il licenziamento avvenga per riduzione del carico o meccanizzazione dei servizi, al dipendente licenziato compete, in aggiunta alle normali indennit, previste dai contratti di lavoro, una indennit speciale pari ad un sesto dell'indennit normale di anzia­nit per gli anni o frazione di anno oltre il quinto e fino al decimo; ad un quarto oltre il decimo e fino al ventesimo; ad un terzo oltre il ventesimo anno.

Con l'art. 14 fatto obbligo alle amministrazioni competenti di inserire nei capitoli speciali e nei decreti per la concessione comunque fatta dalla gestione delle esattorie e degli atti relativi alla conferma, il teso delle sovra riportate disposizioni.

Con l'art. 5 finalmente si dichiara, a carattere transitorio, che per le gestioni attualmente in appalto la legge non applicabile sino alla scadenza dei contratti in corso.

Contro questa legge ha prodotto ricorso il Commissario dello Stato, lamentando che !'Assemblea regionale abbia esorbitato da po­teri che le spettano, poich in materia alla Regione pu competere tutt'al pi una potest legislativa complementare. Il rapporto di la­voro esattoriale infatti un rapporto di natura privatistica, sia pure con speciali caratteristiche derivanti dalla natura del servizio, e pu rientrare solo nella lettera f) dell'art. 17 dello Statuto siciliano che appunto considera i rapporti di lavoro. Ma la potest legislativa se­condaria di cui al detto art. 17 subordinata alle condizioni che essa si svolga entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato e che abbia per fine di soddisfare alle con­dizioni particolari ed agli interessi propri della Regione. Per il Com­missario dello Stato non sussisterebbero n l'una n l'altra condi­zione e quindi per entrambi i motivi ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimit costituzionale della legge.

Ha resistito la Regione, sostenendo che la potest normativa di cui all'art. 17 deve intendersi non gi entro i limiti dei principi che le singole leggi dello Stato dovranno fissare, ma entro i limiti dei principi generali ai quali s'informa la legislazione dello Stato nelle materie elencate nel detto articolo e cio a tutta la legislazione del lavoro.

Non pu dirsi, pertanto, che sia contraria ai detti principi una norma diretta ad aumentare le garanzie di stabilit del lavoratore, tanto pi che il criterio della stabilit nei rapporti di pubblico im­piego ormai definitivamente acquisito e non mancano precedenti specifici sia nella legislazione delle Stato sia in quella della Regione.

In quanto alla insussistenza di condizioni particolari e di inte­ressi propri della Regione da soddisfare si afferma che l'intervento normativo regionale nelle materie elencate nell'art. 17 conseguenza di una valutazione politica e quindi sfugge a qualsiasi sindacato giu­risdizionale.

 

IN DIRITTO

 

L'Alta Corte ritiene di dovere prendere prima in esame, come pregiudiziale, la seconda delle censure del Commissario dello Stato e rileva preliminarmente che la potest legislativa regionale deve svolgersi nell'ambito della Regione e per soddisfare interessi della Re­gione, verificazione obbligatoria dalla quale l'Alta Corte non si mai discostata nell'esercizio del suo controllo di legittimit costituzio­nale e che ha avuto consacrazione in non poche delle sue decisioni.

Infatti, stabilendosi dallart. 17 dello Statuto che la potest legislativa della Regione deve essere esplicata « al fine di soddisfare alle condi­zioni particolari ed agli interessi propri della Regione se ne deduce che tali estremi importano altrettanti limiti, posti dalla legge costi­tuzionale (lo Statuto) all'esercizio dell'attivit legislativa della Regione; e di conseguenza spetta al giudice costituzionale accertare se tali li­miti siano stati osservati, pur senza invadere il campo riservato alla valutazione politica dell'Assemblea regionale.

Ora, la materia che ha formato oggetto della legge regionale im­pugnata (rapporto di lavoro) per sua natura di portata nazionale; n risultano, dalla legge regionale o dagli atti preparatori, motivi e condizioni speciali che spieghino la necessit di norme particolari per la Sicilia. , quindi, fondata la censura del Commissario dello Stato e la legge non pu che essere annullata nella sua attuale formulazione.

In conseguenza rimane assorbita la prima censura che lamenta non essersi svolta la legge entro i limiti dei principi ed interessi ge­nerali cui s'informa la legislazione dello Stato.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione rite­nuto pregiudiziale e per l'effetto annulla la legge regionale 29 marzo 1951 recante norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle esat­torie delle imposte dirette nella sua attuale formulazione.