Decisione 3 marzo 1951 - 27 aprile 1951, n. 36

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 3 marzo 1951 27 aprile 1951, n. 36

 

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea tegionale il 1 febbraio 1951, concernente: «Corresponsiene dei diritti casuali al persona­le dell'Assessorato delle finanze

 

 

Presidente : SCAVONETTI; Estensore: STURZO; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv.to St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, ORLANDO CASCIO).

 

 

(Omissis)

 

Con legge del 1 febbraio 1951 l'Assemblea siciliana, con retroda­tazione al 1 giugno 1947,  ha assegnato al personale che presta servizio presso l'Assessorato delle finanze, i compensi fissati nel decreto legi­slativo modificato dai decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, in corso di ratifica parlamentare.

A fare fronte a tale spesa stato autorizzato l'Assessore regionale per le finanze ad apportare variazioni occorrenti al bilancio della Re­gione per l'anno finanziario in corso 1950-51.

L'impugnativa del Commissario dello Stato basata sul presup­posto che in forza della legge regionale possano venire alterati i com­pensi attribuiti su fondo speciale extra-bilancio al personale statale che in atto ha lassegnazione dei cosiddetti causali, venendo introdotto a parteciparvi il personale dell'Assessorato delle finanze.

Mentre il Presidente regionale e il suo difensore escludono che nel fatto la legge abbia tale portata, discutono anch'essi in diritto, che nella ipotesi prospettata dal Commissario dello Stato non vi sarebbe alcuna violazione costituzionale.

L'Avvocato dello Stato osserva che, mentre per l'art. 1 della sud­detta legge regionale, applicando i decreti legislativi 1945, 1947 e 1948, verrebbe data alla norma un'esecuzione senza limite di tempo, larticolo 2 limita la copertura di bilancio fino al 30 giugno 1951. Pertanto, egli solleva la supposizione che la Regione faccia per gli altri eser­cizi assegnamento sul fondo nazionale, al quale far partecipare il per­sonale dell'Assessorato della Regione. Dal canto suo, l'avvocato della Regione afferma che il provvedimento legislativo in parola una spe­cie di regolamento provvisorio che la Regione ha fatto a suo rischio, in attesa della regolamentazione definitiva di dare ed avere con lo Stato in base al decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507.

Il Procuratore generale, Dott. Ernesto Eula, dopo aver esposto i termini per la vertenza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

IN DIRITTO

 

II primo motivo del ricorso, riguardante la cessione dei diritti di quel personale statale al quale distribuito il fondo dei cosiddetti ca­suali, formato, in base ai citati decreti, dai diritti e compensi riscossi negli uffici periferici della finanza in tutto il territorio statale (com­presavi la Sicilia), non ha consistenza, sia perch la legge regionale non interferisce in alcun modo sulla costituzione e distribuzione di tale fondo e quindi non viene a modificare le vigenti norme in ma­teria; sia perch non fa divieto che i diritti e compensi riscossi in Si­cilia dagli uffici finanziari siano versati al fondo comune e vengano di­stribuiti al personale indicato dai predetti decreti legislativi.

La legge regionale ha posto a carico del bilancio regionale l'onere­ corrispondente per favorire il personale dell'Assessorato regionale delle finanze, tanto quello di nomina statale, ivi distaccato, quanto quello di nomina regionale. vero che negli atti parlamentari e governativi della Regione si sostiene la tesi che tale personale dovrebbe venire ammesso al fondo nazionale dei «casuali, derivante dai citati decreti: e nulla vieta che la Regione (in esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507) possa avanzare tale richiesta in sede competente. Ma di ci non vi alcuna traccia nella legge; cade, quindi, ogni ragione di in­dagine per l'Alta Corte se siffatta richiesta possa o no essere legittima.

Il secondo motivo di impugnazione, che riguarda l'art. 2 della legge regionale, dove previsto il finanziamento per gli arretrati e per l'anno in corso e non mai per i successivi, non ha consistenza. Se la Regione vorr, nell'esercizio 1951-52, dare continuit alla legge, cos com', metter in quel bilancio la cifra corrispondente; se vorr fare altrimenti, modificher la legge. Se nei due casi incorrer in violazioni costituzionali, il Commissario dello Stato potr allora impu­gnare l'atto regionale, non oggi.

Il rilievo del Commissario dello Stato che il contribuente siciliano viene gravato doppiamente, una volta per i compensi e diritti ca­suali che vanno al fondo nazionale, e la seconda volta per la nuova spesa che va a carico del bilancio regionale, per quanto metta in luce la situazione equivoca in cui stata posta la Regione, dopo quattro anni dal suo funzionamento per il mancato passaggio degli uffici e del personale finanziario dallo Stato alla Regione in base all'art. 43 dello Statuto e, quindi, della mancata esecuzione del decreto 12 aprile 1948, n. 507, che subordinata al suddetto passaggio, non rende illegittima la legge in esame.

Infine, non esatto quel che affermano il Commissario dello Stato e il suo difensore, circa la natura dei casuali, trattarsi cio di «diritti patrimoniali privati di spettanza degli impiegati beneficiati dai decreti suddetti, siano essi alla periferia a dare o no corso alle richieste private ed esigerne i compensi, siano invece al centro e non avere alcun rapporto con i privati e partecipare ai compensi; come se tale sistema non possa essere modificato dagli organi competenti sia per il numero e qualit del personale ammesso al beneficio, sia per le condizioni, le tabelle e l'esistenza stessa della norma che potrebbe essere, nel caso presente, non ratificata dal Parlamento. E neppure ha base l'affermazione del ricorrente che il sistema introdotto di un fondo extrabilancio risponda ai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, mentre il contrario da stimarsi pi aderente a tali principi ed interessi.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso la legge regionale 1 febbraio 1951 con­cernente la corresponsione di diritti casuali al personale dell'Assessorato.