Decisione 3 marzo 1951 - 26 gennaio 1952, n. 35

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 3 marzo 1951 26 gennaio 1952, n. 35

 

sul ricorso del Com­missario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 2 febbraio 1951, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Sici­liana della legge 12 maggio 1950, n. 308, sulla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi

 

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P. M.: EULA. - Commissario Sta­to (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, ORLANDO CASCIO).

 

 

(Omissis)

 

Con legge della Repubblica del 12 maggio 1950, n. 308, si provve­deva alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.

Con legge regionale, approvata dall'Assemblea il 2 febbraio 1951, si stabiliva:

«art. I. - Le disposizioni contenute nella legge 12 maggio 1950, n. 308 si applicano nel territorio della Regione Siciliana.

«art. 2 - La presente legge sar pubblicata nella Gazzetta uf­ficiale della Ragione Siciliana ed entrer in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ha proposto ricorso, deducendo la illegittimit costituzionale della citata legge re­gionale, per il motivo che tale legge si basa sul presupposto, contrario ai principi costituzionali, che la legge dello Stato, per essere applicabile nel territorio della Regione, debba essere recepita con legge della Re­gione, e, conseguentemente, ha disposto che le relative norme abbiano vigore nel territorio della Regione dal giorno della pubblicazione della legge di recezione nella Gazzetta ufficiale della Regione e debbano essere osservate come legge della Regione.

Resiste al ricorso il Presidente della Regione Siciliana.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ci premesso, osserva :

 

IN DIRITTO

 

L'Alta Corte ha gi, in occasione di ricorsi contro leggi regionali in materia tributaria, rilevato che le leggi della Repubblica entrano in vigore ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato, compresa la Sicilia, senza che occorra una legge regionale, cos detta di recezione (decisione 13 agosto 1948, n. 6 ed altre successive). Questa massima ri­tiene di dovere adottare anche nel caso di leggi della Repubblica re­lative a materie attribuite alla potest legislativa esclusiva della Re­gione (nella specie, materia di cui all'art. 14 dello Statuto per la Re­gione Siciliana).

Invero, le leggi della Repubblica hanno vigore in tutto il territo­rio dello Stato per forza propria cio in quanto - espressione della sovranit del popolo italiano e, per esso, del Parlamento - devono essere applicate in tutto il territorio soggetto a tale sovranit.

Lo Stato, nell'ordinamento costituzionale italiano, uno e indivi­sibile, pur riconoscendo le autonomie regionali (art. 5 Costituzione e art. 1 Statuto siciliano) : quindi, le leggi da esso emanate hanno vigore in tutto lo Stato, senza arrestarsi ai confini di una determinata regio­ne e senza che occorra una legge regionale che le recepisca.

Anche nei casi in cui la potest legislativa sia attribuita alla Re­gione in modo esclusivo, la legge della Repubblica, che non contenga una disposizione limitativa della sua efficacia alla restante parte del territorio nazionale, potr essere dichiarata incostituzionale su ricorso  della Regione, ma fino a che tale pronunzia non sia emessa, appli­cabile in tutto il territorio della Repubblica. .

Ci confermato anche dalle norme della Costituzione e dello Statuto siciliano riguardanti l'impugnativa delle leggi. La Regione pu impugnare avanti l'Alta Corte le leggi e i regolamenti dello Stato, pre­cisamente « ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione (art. 25 Statuto); dichiaratane la illegittimit costituzionale, « cessano di avere efficacia (art. 36 della Costituzione): il tutto nei brevi ter­mini fissati dallo Statuto (artt. 29 e 30) e dal D.L. 15 settembre 1947, n. 942 recante norme relative all'Alta Corte (artt. 3 e 5). Pertanto, pri­ma della dichiarazione d'illegittimit costituzionale, la legge dello Stato ha piena efficacia entro la Regione.

Devesi, cio, distinguere fra incostituzionalit e inefficacia: la leg­ge, anche se incostituzionale per avere invasa la sfera di competenza della Regione, sar, se impugnata, dichiarata incostituzionale, ma in mancanza, ed in ogni caso prima della dichiarazione d'incostituziona­lit, ha efficacia in tutto il territorio dello Stato.

La Regione pu anche, non producendo ricorso contro la legge sta­tale, emanare una propria legge concernente materie di sua esclusiva competenza legislativa, o pu avere gi emanato una sua legge in dette materie, e queste leggi hanno efficacia nel territorio della Regione dal giorno in cui saranno entrate in vigore, sostituendosi alla legge della Repubblica o prevenendola.

In tal guisa, mentre non vulnerato il principio dell'autorit e dell'efficacia erga omnes, e in tutto lo Stato, della legge della Repub­blica, non neppure pretermessa la tutela dei diritti della Regione relativi alla sua autonomia, sia con il ricorso e la decisione del giudice costituzionale, sia con una legge regionale, gi in vigore o in seguito emanata.

Ed , in particolare, salvaguardata la superiore esigenza della cer­tezza del diritto. Dato che non sempre facile determinare se l'oggetto di una legge sia o meno compreso fra le materie di legislazione esclu­siva e considerato inoltre che una stessa legge pu riferirsi a materie diverse, in parte di legislazione regionale esclusiva, in parte di legisla­zione statale, non sarebbe sempre agevole per tutti conoscere e stabi­lire, giusta la tesi della Regione, se la legge dello Stato sia senz'altro applicabile nel territorio della Regione stessa o quali delle disposizioni della legge siano applicabili. Viceversa, in base alla tesi adottata dal­l'Alta Corte, chiunque sa di dovere osservare, ed tenuto ad osser­vare, le norme della legge statale, in tutto il territorio dello Stato, se la legge medesima non abbia posto limiti territoriali alla sua efficacia, fino a quando, ripetesi, non ne sia dichiarata l'illegittimit costituzio­nale o una legge regionale non disponga diversamente.

Nel caso concreto la Regione, con la legge approvata il 2 febbraio u. s., partendo dal presupposto che la legge della Repubblica in mate­ria di produzione e commercio di saponi e altri detersivi non fosse ef­ficace nell'isola, ha stabilito che le disposizioni in essa contenute siano applicabili nel territorio della Sicilia, e ci dalla data di pubblicazione della legge regionale. Pertanto, la legge impugnata deve dirsi in con­trasto con il principio costituzionale dell'efficacia immediata, in tutto il territorio dello Stato, della legge della Repubblica.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte accoglie il ricorso, in quanto la legge statale, anche se costituzionalmente illegittima, perch lesiva della potest legislativa regionale esclusiva, ha vigore in tutto il territorio della Repubblica, a meno che la legge stessa non ponga limiti alla propria efficacia terri­toriale, salva impugnazione e senza pregiudizio della piena potest le­gislativa della Regione nella materia di sua competenza.