Decisione 3 marzo 1951 - 19 maggio 1951, n. 34

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 3 marzo 1951 19 maggio 1951, n. 34

 

sul ricorso del Com­missario dello Stato contro la legge approvata dll'Assemblea regionale il 1 febbraio 1951, concernente: « Modificazioni ed aggiunte al D.L.P. 15 no­vembre 1949, n. 24, ratificato con legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 relati­vo alla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali

 

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: CATINELLA; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti SCADUTO e SANTORO PASSARELLI).

 

 

(Omissis)

 

I. - Con decreto legislativo del Presidente della Regione 15 no­vembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, veniva disposta la concessione di contributi a favore degli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della Regio­ne e di convegni per lo studio dei problemi dell'industria, del com­mercio e dell'artigianato.

Con legge approvata il 1 febbraio 1951 l'Assemblea regionale ap­portava modificazioni al precedente provvedimento, stabilendo: « art. I - L'art. 3 del D.L.P. 15 novembre 1949, n. 24 ratificato « con la legge regionale 25 febbraio 1950 n. 8, sostituito dal seguente: Alla organizzazione delle «mostre, esposizioni e convegni, pre­visti dall'art. 1, pu direttamente provvedere l'Assessore per «l'industria ed il commercio. Egli altres autorizzato a sostenere le spese per partecipare direttamente «e con propri rappresentanti ai convegni sia italiani che esteri, aventi particolare interesse per i «problemi sici­liani dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. - Con ricorso depositato il 16 febbraio 1951, il Commissario dello Stato contestava la legittimit costituzionale della nuova norma sotto il profilo che contenesse implicitamente l'affermazione di una ca­pacit internazionale della Regione incompatibile con il principio di unit sul quale si fonda l'ordinamento della Repubblica.

3. - La Regione resisteva al ricorso, negando nella sua memoria che la legge potesse interpretarsi nel senso denunziato dal ricorrente.

4. - Alla pubblica udienza del 3 marzo 1951 i difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto del ricorso.

5. - L'Alta Corte ritiene che l'impugnativa del Commissario del­lo Stato muova da una erronea interpretazione della legge. Questa, in­fatti, si limita a prevedere la partecipazione della Regione ai convegni aventi interesse per i problemi siciliani, e non gi la esplicazione di attivit che possano presupporre una sua capacit internazionale. La Regione, in quanto portatrice di interessi che rientrano amministrati­vamente e legislativamente nell'ambito della sua competenza, pu sen­za dubbio partecipare a convegni e congressi che abbiano ad oggetto l'esame e lo studio di problemi che incidano su tali interessi. Una di­versa interpretazione negherebbe alla Regione la possibilit di espli­care quelle attivit preparatorie ed informative che sono consentite a qualsiasi altro ente.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte rigetta il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella se­duta del 1 febbraio 1951 concernente la concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.