Decisione 28 luglio 1950 - 27 aprile 1951, n. 25

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 28 luglio 1950 27 aprile 1951, n. 25

sul ricorso del Commissario del­lo Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 giugno 1950 concernente:«Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati della Regione

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA - Com­missario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv. E. LA LOGGIA, SALEMI  e SCADUTO).

 

(Omissis)

 

Della legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 giugno 1950 sono oggetto di contestazione le disposizioni degli artt. 5 e 25; 7 e 8; 20, alle quali corrispondono tre motivi di ricorso:

a) art. 5: «L'ammissione nei ruoli del personale dei tre gruppi di cui all'art. 1 ha luogo mediante concorso per esami, secondo le norme generali in vigore per i corrispondenti posti nei ruoli statali e con le preferenze e precedenze stabilite per determinate categorie di concorrenti.

L'assunzione in servizio del personale subalterno regolata dalle predette norme generali e da quelle speciali stabilite dagli ordina­menti delle corrispondenti amministrazioni della Regione.

Art. 24: « I posti del grado iniziale di ciascun gruppo delle am­ministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti al per­sonale di cui all'art. 22 mediante concorsi interni da effettuarsi con la osservanza delle disposizioni vigenti, prescindendo dal limite di et.

Nella determinazione del numero dei posti di grado iniziale da porre a concorso si terr conto anche delle altre vacanze esistenti nei gradi superiori. Conseguentemente, i vincitori del concorso, in ec­cedenza rispetto ai posti disponibili nel grado iniziale, saranno con­siderati in soprannumero.

Mediante concorsi interni sar provveduto per il passaggio nel ruolo del personale transitorio di cui all'art. 22 ­

Le disposizioni di quest'articolo, richiamato dal primo e dall'ul­timo comma dell'art. 24, regolano la condizione del personale non di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1949, negli uffici dell'am­ministrazione regionale e ne prevedono l'inquadramento in un ruolo transitorio nel quale compreso anche il personale, in servizio alla data del 1 giugno 1950, proveniente da istituti pubblici o da enti

dipendenti, vigilati o controllati dall'amministrazione regionale o sta­tale, qualora alla data suddetta abbia compiuto due anni di servizio effettivo o lo compia successivamente a tale data.

Il Commissario dello Stato, riferendosi agli artt. 5 e 24, osserva che il procedimento del concorso non semplicemente subordinato allo accertamento preventivo della impossibilit di coprire i posti vacanti mediante assunzione di impiegati compresi nei ruoli statali e degli enti locali. Sarebbe perci violata la disposizione transitoria n. VIII della Costituzione. Soggiunge che il passaggio alla Regione di funzio­nari dipendenti dallo Stato deve essere regolato con legge della Re­pubblica, come prescrive la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto per la Sicilia che deve soltanto predisporre « le norme re­lative a tale passaggio ;

b) l'art. 20, oggetto della seconda censura, dispone che « i posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti col perso­nale di ruolo dello Stato, che all'atto della pubblicazione della legge presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione e agli accordi tra il Governo centrale e quello regionale appartengono all'ordinamento regionale. Detto personale inquadrato nel ruolo della corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la medesima anzianit del ruolo di provenienza . Il Com­missario dello Stato contesta alla Regione il potere di conferire posti di ruolo, come previsto dall'art. 20, in base ad una accidentale si­tuazione di fatto e indipendentemente dalla volont degli interessati e dal consenso dello Stato, con possibile lesione degli interessi legittimi degli impiegati, dei quali sarebbero estinti o modificati i rapporti che li legano allo Stato;

c) il Commissario censura, infine, la formula della premessa di fedelt e del giuramento.

«L'impiegato in prova (dispone lart. 7) dal momento in cui inizia il servizio deve fare, in presenza di due testimoni avanti il suo supe­riore diretto o un suo delegato, solenne promessa secondo la formula seguente: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo e alla Regione Siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i miei doveri serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.

La formula del giuramento (art. 8) corrisponde a quella della premessa.

Il Commissario osserva che l'una e l'altra divergono in parte dalla disposizione dell'art. 98 della Costituzione, il quale dichiara che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Le Re­gioni, come le Provincie e i Comuni, sono enti autonomi con speciali poteri e particolari funzioni (artt. 116 e 128 della Costituzione) e la loro posizione istituzionale non giustifica una formula di promessa e di giuramento diversa.

La difesa della Regione oppone alla contestazione di cui alla let­tera a) che la disposizione VIII della Costituzione non si riferisce alla Regione Siciliana; comunque non ha efficacia precettiva e deve essere osservata in rapporto a particolari esigenze del movimento dei funzionari, della sistemazione degli avventizi etc. La condizione della contestazione della impossibilit di coprire i posti mediante assunzione di impiegati provenienti da ruoli statali prima di procedere a nomine mediante concorsi, « va al di l del testo delle norme e non giusti­ficata ; n la impossibilit di assumere impiegati dello Stato o di enti locali si presterebbe ad un accertamento «non suscettibile di critiche .

Alla contestazione di cui alla lettera b) la difesa della Regione risponde che « la legge impugnata ha voluto tracciare la direttiva della potest del Governo regionale da esercitarsi ovviamente in correlazio­ne a quella dello Stato e ai diritti del personale.

Questo chiarimento precisato dalla seguente dichiarazione: « I funzionari dello Stato, attualmente in servizio presso la Regione, sa­ranno inquadrabili nel ruolo regionale nel medesimo gruppo e grado etc.; ma ci non toglie che i funzionari, invece, non apprezzando la prospettiva anzidetta potranno scegliere di rimanere nei ruoli dello Stato, n toglie che lo Stato possa altrove destinarli; la loro libert e i loro interessi legittimi restano sempre inalterati.

Infine, la difesa della Regione, relativamente alla contestazione di cui alla lettera c), osserva che la formula della premessa di fedelt e del giuramento non oggetto di alcuna norma della Costituzione,

e, comunque, anche con riferimento all'art. 5 dello Statuto e alla particolare posizione istituzionale della Regione Siciliana, legittima:« Il dovere di fedelt alla Nazione non solo non esclude il dovere di

fedelt alla Regione, ma implicitamente lo comprende.

Il Procuratore generale, con ampio svolgimento di motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione dell'Alta Corte, in questa contestazione sono integrate da non dissociabili precisazioni del contenuto e degli effetti delle disposizioni degli artt. 5, 20 e 24.

a) L'ordinamento degli uffici regionali, la disciplina dello stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione sono soggetti al potere di legislazione esclusiva attribuito all'Assemblea

regionale dall'art. 14, lettera a) dello Statuto speciale per la Sicilia.

L'art. 5 della legge regionale impugnata stabilisce il procedimento normale di ammissione agli impieghi, prescrivendo il concorso; la dispo­sizione transitoria dell'art. 22 regola la condizione del personale non di ruolo, per il quale istituisce un ruolo speciale transitorio, uniformandosi alle norme vigenti per il personale non di ruolo dello Stato; e l'art. 24 prevede il conferimento di posti disponibili del grado iniziale di ciascun gruppo, mediante concorsi interni riservati al personale non di ruolo.

Questa attivit normativa compresa indubbiamente nel potere legislativo della Regione.

Il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione regolato dalle norme transitorie che sono previste dall'art. 43 dello Statuto; sono queste le norme speciali che la Regione deve osservare, anche se esplicitamente non siano richiamate dalle disposizioni che, come quelle degli artt. 5 e 24, regolano il procedimento normale di assunzione nei ruoli della Regione, le quali perci non sono costitu­zionalmente illegittime.

b) All'art. 20 della legge si riferiscono esplicite dichiarazioni della Regione, riportate nelle premesse.

L'Alta Corte, interpretato e considerato il contenuto della citata disposizione, ne riconosce la legittimit costituzionale dichiarando che l'assunzione del personale dello Stato, attualmente in servizio negli uffici della Regione, presuppone il consenso espresso dall'impiegato, e, nei rapporti dello Stato, l'applicazione delle norme previste dall'art. 43 dello Statuto o esplicita adesione dell'amministrazione centrale dalla quale l'impiegato dipende.

Il trasferimento dall'uno all'altro ruolo, senza queste condizioni, non sarebbe possibile e l'art. 20 non lo dispone.

c) La formula della premessa di fedelt e del giuramento non costituzionalmente illegittima. Il Commissario del Governo ha ri­chiamato l'art. 98 della Costituzione: « I pubblici impiegati sono al

servizio esclusivo della Nazione.

La Regione Siciliana parte indissolubile della Nazione Italiana.

Nell'unit politica ed entro l'ordinamento costituzionale dello Sta­to, nel quale compreso il suo Statuto, la Regione ha personalit giuridica, speciale autonomia, ampia potest non soltanto esecutiva e am­ministrativa ma anche legislativa ed esorbita le sue attribuzioni per il raggiungimento dei superiori fini della Nazione e dello Stato.

A questa posizione istituzionale corrisponde pienamente la pro­messa e il giuramento che vincolano solennemente l'impiegato al do­vere di fedelt «alla Repubblica Italiana, al suo Capo e alla Regione Siciliana, alla osservanza delle leggi e agli altri adempimenti.

Per queste considerazioni, l'Alta Corte riconosce che gli artt. 7 e 8 non violano l'art. 98 della Costituzione n altre norme costituzionali ma sono conformi all'ordinamento generale dello Stato e particolare della Regione, dalla quale gli impiegati da essa assunti direttamente dipendono.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara la legittimit costituzionale della legge re­gionale 23 giugno 1950 concernente lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico degli impiegati della Regione, riconoscendo particolarmente che l'art. 20 della legge stessa regola l'inquadramento del personale di ruolo dello Stato in quanto sia trasferito nei ruoli della Regione di concerto con l'amministrazione centrale dello Stato e con il consenso dell'impiegato, respinge pertanto il ricorso del Commissario dello Stato.