Decisione 23 giugno 1950 - 16 marzo 1951, n. 24

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 23 giugno 1950 16 marzo 1951, n. 24

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 4 maggio 1950, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la coope­razione, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285

 

Presidente : SCAVONETTI; Relatore ed Estensore : BRACCI; P.M. : EULA - Com­missario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, AUSIELLO e ORLANDO CASCIO).

 

(Omissis)

 

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, eman norme in materia di vigilanza sulle cooperative ed organizz, agli effetti del controllo, un sistema di uniforme disciplina per le cooperative italiane.

L'art. 25 del D. L. 14 dicembre 1947, modificato dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, stabil che le cooperative attual­mente esistenti dovessero uniformarsi alle norme di cui agli artt. 22, 23, e 24 entro il 31 dicembre 1949.

L'Assemblea regionale siciliana, con legge 24 maggio 1950, ha san­cito che le disposizioni del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, modifi­cato con legge 8 maggio 1949, n. 285, si applicano al territorio della Regione Siciliana e che le funzioni esecutive e amministrative disci­plinate dal predetto D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, sono esercitate nel territorio della Regione dagli organi regionali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana. Inoltre, la stessa legge regionale ha prorogato al 31 dicembre 1950 i termini di cui all'art. 25 del D. L. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 mag­gio 1949, n. 285.

Il Commissario dello Stato con ricorso comunicato il 1 giugno 1950 al Presidente della Regione Siciliana ed illustrato con memoria scritta e con discussione orale, ha fatto valere i seguenti motivi d'il­legittimit costituzionale della legge impugnata:

a) illegittimit costituzionale delle leggi cosiddette recettizie dell'Assemblea legislativa regionale, che recettizie non sono perch l'ordinamento giuridico dello Stato e l'ordinamento della Regione Si­ciliana non si trovano in un rapporto di reciproca indipendenza asso­luta e che, mentre nuocciono alla certezza del diritto nel territorio della Regione Siciliana, costituiscono una violazione della competen­za legislativa dello Stato le cui leggi sono obbligatorie in tutto il ter­ritorio dello Stato per efficacia propria, salvo il diritto della Regione di impugnarne la costituzionalit innanzi all'Alta Corte;

b) illegittimit costituzionale della disposizione con la quale la Regione Siciliana si attribuisce le funzioni esecutive ed amministra­tive in materia di cooperazione perch questa materia di interesse nazionale ed disciplinabile soltanto con norme di carattere nazio­nale, cos che le sole funzioni amministrative spettanti agli organi regionali sono quelle che si concretano in una attivit da svolgersi se­condo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma dell'art. 20 dello Statuto;

c) illegittimit costituzionale della predetta norma perch, se anche la materia della cooperazione fosse di competenza legislativa. regionale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le funzioni amministrati­ve potrebbero essere esercitate dagli organi regionali soltanto se la Regione avesse effettivamente emanato suoi provvedimenti legislativi in materia;

d) illegittimit costituzionale della stessa norma perch il trasferimento alla Regione Siciliana di uffici e di funzioni statali pu av­venire soltanto per legge dello Stato;

e) ed, infine, illegittimit costituzionale della proroga perch nessuna esigenza locale giustificherebbe questo trattamento a favore delle cooperative siciliane.

La Regione Siciliana, con controricorso e con illustrazioni scritte e orali ha negato l'incostituzionalit delle leggi regionali cosiddette recettive affermando che anche nelle materie dell'art. 17 in facolt

del potere legislativo regionale intervenire con norme che escludono la competenza normativa dello Stato; ha sostenuto che la materia della cooperazione rientra fra quelle di competenza legislativa facoltativa della Regione, quale legislazione sociale; ha affermato che la sostitu­zione funzionale della Regione allo Stato si effettua ope legis, in virt dello Statuto senza che occorra una legge dello Stato.

Il Procuratore generale ha concluso affermando l'illegittimit co­stituzionale della legge impugnata, limitatamente al passaggio delle funzioni esecutive e amministrative alla Regione Siciliana.

 

OSSERVA IN DIRITTO

 

La legge regionale siciliana impugnata ha rilevanza giuridica sol­tanto per l'art. 25 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285.

Ma le censure di illegittimit costituzionale, riferite al ricordato art. 2, non sono fondate perch la materia della cooperazione in­dubbiamente di legislazione sociale, cio compresa fra quelle per le

quali l'art. 17 dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione compe­tenza legislativa. Tenuto conto delle particolari condizioni dell'am­biente nel quale le cooperative siciliane svolgono la propria attivit,

giova allo sviluppo della legislazione sociale che entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui s'informa la legislazione delloStato, l'Assemblea regionale emani norme che in questa materia sod­disfino esigenze e fini propri della Regione. Il limite costituito dalla legislazione dello Stato impedisce, d'altra parte, che la legge regionale in materia di vigilanza sulla cooperazione, turbi quei criteri di coor-dinamento centrale dell'attivit di controllo sulle cooperative che in funzione dei benefici statali di cui godono anche le cooperative siciliane. Nella fattispecie, nessun turbamento di questi principi stato provocato dalla limitata proroga che la legge regionale ha concesso alle cooperative della Sicilia per uniformarsi alle disposizioni degli artt. 22, 23 e 24 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di numero minimo dei soci, di requisiti dei soci medesimi delle coopera­tive e di limiti azionari per i soci stessi, mentre ad ogni altro effetto stata confermata la disciplina generale della legge statale. Del resto, anche il D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, fu prorogato per i fini degli artt. 22, 23 e 24, sia pure per un termine pi breve, dalla legge dello Stato 8 maggio 1949, nn. 285, ed ragionevole che in Sicilia, dove la esperienza cooperativa non ha la stessa maturit che in altre regioni della Repubblica, sia stato ritenuto conforme alle esigenze e ai fini propri della Regione concedere un'ulteriore proroga che consenta alle cooperative locali di uniformare la propria organizzazione alla nuova legislazione dello Stato. Se all'Assemblea regionale non si riconoscesse la competenza legislativa neppure ad effetti cos limitati, l'autonomia regionale si svuoterebbe anche del modesto contenuto che proprio di un qualsiasi sistema di decentramento amministrativo.

Tutte le altre norme della legge impugnata sono giuridicamente irrilevanti perch superflue; questa decisiva considerazione assorbe i complessi motivi di gravame che sono stati sollevati dal Commis­sario dello Stato.

D'altra parte, l'affermazione contenuta nell'art. 1, cpv 1 della 8 maggio 1949, n. 285, erano e sono applicabili in Sicilia dal gior­no della loro entrata in vigore nel territorio della Repubblica per­ch quest'efficacia propria delle leggi dello Stato in Sicilia per le materie di cui la Regione ha competenza legislativa ex art. 17 dello Statuto, come nel caso : questo principio stato costantemente affer­mato dalla giurisprudenza dell'Alta Corte.

D'altra parte, l'affermazione contenuta nell'art. 1, cpv. 1 della legge impugnata, che le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie disciplinate dal D. L. 14 dicembre 1947, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285, sono esercitate nel territorio della Sicilia dagli organi regionali, del pari giuridicamente superflua, trattandosi di legislazione della Regione nelle materie dell'art. 17. Infatti, gli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano riconoscono implicitamente que­sta competenza amministrativa agli organi regionali, l dove sancisco­no che l'Assemblea regionale possa emanare leggi anche relative alla organizzazione dei servizi per le materie di legislazione sociale e che il Presidente e gli Assessori regionali svolgono funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie dell'art. 17. Del resto questa competenza amministrativa propria anche degli organi delle regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

per ovvio che l'art.1, cpv. 1, della legge impugnata, che af­'ferma la competenza amministrativa regionale nelle materie di cui al D. L. 14 dicembre 1947, non porta nessun innovamento riguardo a ci che sancito negli artt. 20 e 43 dello Statuto siciliano.

In sostanza la legge regionale 24 maggio 1950 ha voluto solennemente affermare, in occasione della proroga del termine sopra ricor­dato, che la materia della cooperazione di competenza legislativa

regionale ai sensi dell'art. 17, con tutte le conseguenze relative, com­prese quelle amministrative. Questa dichiarazione, che valsa ad eliminare il dubbio che si trattasse di materia di competenza esclusiva

dello Stato, ha una portata prevalentemente politica e poich confor­:me, quantunque superflua, ad una corretta interpretazione delle nor­me costituzionali in materia, la censura di incostituzionalit al riguardo infondata.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte per la Regione Siciliana dichiara irrilevanti le dispo­sizioni dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1950, concernente l'applicazione in Sicilia del D. L C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e della legge 8 maggio 1949, n. 285, per la cooperazione.

Dichiara la legittimit costituzionale dell'art. 2 della stessa legge ­regionale.