Decisione 14 giugno 1950 - 20 novembre 1950, n. 23

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

14 giugno 1950 - 20 novembre 1950, n. 23

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 11 maggio 1950, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. 18 gennaio 1948, n.3; del D. L. 20 febbraio 1948, n. 62 e delle leggi 21 dicembre 1958, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana in data 11 maggio 1950 si stabiliva:  « Le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 3 e 20 febbraio 1948, n. 62 e nelle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440, con esclusione dellart. 4, e 29 dicembre 1949, n. 959, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza in data di entrata in vigore di ciascun provvedimento nella restante parte del territorio dello Stato.

Contro questo decreto legislativo ha proposto ricorso il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana per due motivi, poi illustrati dallAvvocatura dello Stato:

a) Avendo le leggi dello Stato vigore in tutto il territorio della Repubblica, compresa la Sicilia, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo il provvedimento della Regione con il quale i decreti legislativi e le leggi sopra indicate sono stati dichiarati applicabili nel territorio della Sicilia;

b) illegittima deve dirsi in particolare la disposizione, con la quale stata esclusa lapplicabilit nel territorio della Regione Siciliana dellart. 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, sia perch la citata disposizione non in realt che un mezzo per sfuggire alla esecutivit della legge nazionale, non impugnata tempestivamente ai sensi dellart. 30 dello Statuto siciliano; sia perch la disposizione medesima non pu avere effetto retroattivo, per di pi in danno di un terzo, quale la Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.); sia perch non pu la Regione liberarsi degli oneri che gravano sui tributi erariali ad essa trasferiti dallo Stato.

Resiste a tale ricorso la Regione Siciliana.

Il Procuratore generale nelludienza del 12 giugno 1950 ha concluso: che sia dichiarata giuridicamente irrilevante la norma del decreto legislativo impugnato con la quale si stabilisce lapplicabilit in Sicilia delle leggi dello Stato sopra indicate; che sia dichiarata costituzionalmente legittima la disposizione con la quale si stabiliva la inapplicabilit in Sicilia dellart. 4 della legge 21 dicembre 1948, ma illegittima quando si d a questa disposizione effetto retroattivo.

Ci premesso, lAlta Corte osserva:

IN DIRITTO

In ordine al primo motivo del ricorso con il quale si deduce lillegittimit costituzionale del decreto legislativo regionale per avere stabilito lapplicabilit in Sicilia di leggi della Repubblica si ritiene di dovere confermare quanto gi ritenuto nella decisione 13 agosto 1948, n. 6, in materia tributaria, come la presente: che le leggi dello Stato, dopo la pubblicazione e la vacatio, hanno, per forza propria, vigore in tutto il territorio dello Stato, compresa la Sicilia, fino a quando la Regione non abbia emanato una propria legge che disponga diversamente. La questione della inefficacia della legge statale, non recepita dalla Regione, sorta e pu sorgere solo nei casi di potest legislativa della Regione; fra i quali non quello della legislazione nella materia tributaria.

In ordine al secondo motivo del ricorso con il quale si deduce lillegittimit costituzionale del decreto legislativo 11 maggio 1950, per essere stata esclusa, e con effetto retroattivo, lapplicabilit dellart. 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440 si osserva anzitutto che lAlta Corte, nella decisione citata e in altre successive, ha gi ritenuto che la Regione ha la potest di emanare norme giuridiche, con le limitazioni indicate nelle decisioni medesime, per i tributi assegnati dallo Statuto della Regione.

La legge dello Stato 21 dicembre 1948, allart. 4 stabilisce che «sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, concesso a favore dellUnione nazionale incremento razze equine (U. N. I. R. E.) e per le finalit di cui alla legge 21 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40% dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950 .

Non contestato che i cennati diritti erariali siano di spettanza della Regione Siciliana, in forza dellart. 36 dello Statuto. Ci posto, lescludere o meno un abbuono o un contributo, gravante su tali diritti, rientra nella potest legislativa della Regione, tanto pi quando si consideri che, come ha rilevato la Regione, i diritti erariali si riferiscono a unattivit (corse ippiche) che di fatto non si esplica in Sicilia.

N si pu opporre, come fa la difesa del Commissario dello Stato, che i diritti erariali siano passati alla Regione con lonere suddetto, sia perch lonere per gli anni 1949-50 (che quello oggetto della norma regionale di esclusione) stato imposto con legge dello Stato successiva allentrata in vigore dello Statuto, che devolveva alla Regione (art. 36), con le eccezioni ivi previste, i tributi erariali, sia perch, data la potest legislativa della Regione in materia, non si pu negare la facolt di ammettere o meno un abbuono o un contributo nei casi e con i limiti indicati nelle precedenti decisioni.

Deve, peraltro, dichiararsi illegittima la norma regionale, in quanto ha escluso lapplicabilit dellart. 4 delle leggi statali con efficacia retroattiva. Ammesso il principio  che la legge dello Stato era gi in vigore in tutto il territorio della Repubblica. compresa la Sicilia, dopo la sua pubblicazione (23 dicembre 1948), la Regione non poteva impedire gli effetti propri della detta legge con una sua norma.

Poteva emanare una propria legge, anche modificativa di quella statale, con efficacia successiva, non mai annullando gli effetti gi prodotti dalla legge statale.

P.Q.M.

LAlta Corte accoglie parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato e per questo effetto riconosciuta la legittimit costituzionale della legge regionale 11aggio 1950 che esclude lapplicabilit in Sicilia dello art. 4 del D. L. 21 dicembre 1948 dichiara la illegittimit costituzionale della disposizione che attribuisce efficacia retroattiva alla suddetta modificazione.