Decisione 12 giugno 1950 - 10 dicembre 1951, n. 22

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 12 giugno 1950-10 dicembre 1951, n. 22

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 11 maggio 1950, concernente: « Proroga di agevolazioni fiscali per le operazioni della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia

 

Presidente: SCAVONETTI ; Relatore: CATINELLA; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. DE BERNARDINIS) - Regione Siciliana (Avv.ti E, LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO e PARESCE).

 

(omissis)

Con decreto legislativo del 14 marzo 1950 il Presidente della Regione Siciliana emanava norme sulla istituzione di condotte agrarie allo scopo di indirizzare ed incrementare la produzione agricola nellisola (art. 2).

La legge statale 14 marzo 1940, n. 203, concesse alla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia lesenzione per un periodo di dieci anni a datare del 1 gennaio 1940 dal pagamento di ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari per le operazioni di credito minerario da essa compiute a favore dellindustria delle miniere e delle cave sia nella Sicilia e nelle altre isole che nel continente, nonch dalla imposta di R. M. sui redditi propri derivanti dalle operazioni suddette. In sostituzione dei tributi sopra indicati la sezione dovette corrispondere allerario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi venti per ogni cento lire di capitale impiegato nelle operazioni di credito minerario. Lefficacia di questa legge dello Stato venne meno il 1 gennaio 1950 per decorrenza del termine decennale.

Ma il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto legislativo 11 maggio 1950, intervenne in questa materia e sanc (art. 1) che «lefficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni fiscali per le operazioni della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia contenute nella legge 14 marzo 1940, n. 203 prorogata dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1959 relativamente alle operazioni di credito minerario da essa compiute nellambito della Regione Siciliana ed a favore delle industrie estrattive esistenti nel territorio della Regione Siciliana .

Contro questo provvedimento legislativo il Commissario dello Stato ha avanzato ricorso, sostenendo che la proroga concessa dal decreto presidenziale ha trasformato unesenzione decennale in unesenzione praticamente permanente e che in tal modo stato violato un principio generale in materia di legislazione tributaria, nel senso che la proroga, invece di essere un mero adattamento della legge nazionale ad esigenze locali, costituirebbe una vera e propria modifica del regime tributario vigente.

La Regione Siciliana ha resistito negando la violazione delle norme costituzionali in materia tributaria e dei principi e degli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato.

Alludienza del 13 giugno 1950 le parti hanno riconfermato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per il rigetto de ricorso.

LAlta Corte

OSSERVA IN DIRITTO

Il decreto 11 maggio 1950 del Presidente della Regione Siciliana, se viene preso in considerazione soltanto nel suo aspetto formale di norma regionale che dispone la proroga dellefficacia di una legge dello Stato estinta fino al 31 dicembre 1949, appare viziato da manifesta illegittimit costituzionale. ovvio che una fonte di produzione giuridica diversa da quella statale non pu ridare efficacia ad una legge dello Stato che abbia perduto il proprio vigore per decorrenza del termine

Ma se si prescinde dalla apparenza formale, cio dal termine « proroga che implica vigore della legge statale, la sostanza del decreto impugnato quella di una norma regionale, che concede ex novo con efficacia propria, retroattivamente, a partire dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1959, alla sezione d credito minerario del Banco di Sicilia, per le sole operazioni compiute nellambito della. Regione e soltanto a favore delle industrie esistenti su quel territorio, le stesse esenzioni e le stesse agevolazioni tributarie che alla sezione furono concesse nel periodo 1940-50 dalla legge dello Stato.

Allora i motivi dellimpugnazione del Commissario dello Stato -  che per non hanno investito il punto della retroattivit della legge regionale appaiono infondati.

Difatti, non giustificata dal contenuto della norma laffermazione del Commissario dello Stato che le esenzioni decennali previste dalla legge statale del 1940 sono divenute praticamente permanenti in virt della legge regionale: il decreto impugnato avr efficacia soltanto fino al 31 dicembre 1959 e perci nessun principio tributario, contrario alle esenzioni permanenti sarebbe violato anche se esistesse.

In realt, le esenzioni tributarie del tipo di quella in esame - che esenzione soltanto in senso relativo perch in sostituzione dei tributi particolari prevista una quota di abbonamento percentuale sul capitale impiegato nelle operazioni di credito sono assai frequenti nelle leggi speciali dello Stato (ad es. D.L. 27 giugno 1946, n. 63 che prevede simili esenzioni fino al 1956 per la sezione di credito industriale dello stesso Banco di Sicilia) e sono addirittura sancite permanentemente dalla nostra legge di registro (Istituto di credito fondiario, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto per il lavoro italiano all estero, atti riguardanti la produzione ed il commercio dello zolfo ecc.; artt. 46, 47, 48, 49 all. B. della legge del registro RD. 30 dic. 1923, n. 3269).

Perci il decreto del Presidente della Regione 11 maggio 1950, che manifestazione del potere legislativo siciliano in materia tributaria (art. 36 Statuto) e in materia di valorizzazione di prodotti industriali e di miniere (art 14 Stat.) nei limiti del territorio siciliano e che non viola n le leggi costituzionali, n i principi che si desumono dalle varie leggi tributarie dello Stato, da ritenersi costituzionalmente legittimo nonostante la forma poco felice.

P. Q. M.

LAlta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso il decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 11 maggio 1950 recante «proroga di agevolazioni fiscali per le operazioni della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia .