Decisione 3 giugno 1950 - 19 maggio 1951 n. 20

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 3 giugno 1950 19 maggio 1951, n. 20

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 15 marzo 1950, n. 119, concernente: « Pro­roga del funzionamento degli uffici regionali di riscontro del tesoro e la con­tinuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei Conti, fino al 30 giugno 1952, nonch il deferimento delle stesse attribuzioni di cui sono investiti i predetti uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali rela­tivi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 .

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: MERLIN; P.M.: EULA - Regione Siciliana (Avv.ti ORLANDO CASCIO, RUBINO - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

(Omissis)

 

Con legge dello Stato in data 15 marzo 1950, n. 119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7 aprile 1950, n. 82 si stabilito quanto segue:

« Art. 1 Il funzionamento degli uffici regionali di riscontro, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, numero 1059, limitato dall'art. 18 del D.L.C.P.S. dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, prorogato al 30 giugno 1952      

«Art. 2 - Le sezioni della Corte dei Conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provve­ditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni

loro attribuite con lart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 sino al 30 giugno 1952

«Art. 3 - La competenza dei suddetti uffici del tesoro e della ­«Corte dei Conti estesa ai rendiconti e conti giudiziali relativi tutto l'esercizio finanziario 1948-49.

Per comprendere il valore e la portata di questa legge occorre ri­cordare che col decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, si era prov­veduto a deferire, nelle singole regioni, ad appositi uffici di riscontro le attribuzioni fino allora spettanti alle amministrazioni centrali, alle ragionerie centrali e rispettivamente alla Corte dei Conti e ci per poter esaminare i conti fino allora rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati a tutto l'esercizio finanziario 1946-47.

Questi uffici decentrati di controllo avrebbero dovuto esaurire il loro compito non oltre il 30 giugno 1950.

Tali uffici decentrati di riscontro a carattere regionale vennero in effetto costituiti col decreto presidenziale 16 aprile 1948, n. 1059, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 agosto 1948, n. 186.

Uno di tali uffici venne istituito in Palermo per tutte le nove provincie della Regione Siciliana.

Intanto, col D. L. 6 maggio 1948, n. 655, venivano istituite in Sicilia due sezioni della Corte dei Conti: una di controllo ed una giu­risdizionale e ci in applicazione dell'art. 23 dello Statuto della Re­gione Siciliana.

Col decreto presidenziale 2 marzo 1949, n. 171, si stabilisce che le attribuzioni della Corte dei Conti, previste dallart. 6 del D.L.C.P.S. in data 17 luglio 1947, n. 1180 concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, fossero affidate ai sensi del secondo comma dellarticolo stesso, secondo la rispettiva competenza territoriale, alle sezioni della Corte istituite presso la Regione Siciliana, alla Delegazione esistente presso l'Alto Commissario per la Sardegna e agli uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Non essendo stati condotti a fine i lavori degli uffici regio­nali di riscontro, con la legge del 15 marzo 1950, n.119,  il termine del 30 giugno 1950 stato prorogato di due anni al 30 giugno 1952.

In analogia (art.2) viene anche prorogato il termine per l'esple­tamento dei lavori suddetti anche per le sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione siciliana e con l'art. 3 la competenza viene estesa ai rendiconti e conti giudiziali a tutto l'esercizio finanziario 1948-49.­

Contro questa legge, ha presentato in termine ricorso per inco­stituzionalit la Regione Siciliana.

Essa sostiene che la legge impugnata non contiene solo una esten­sione del termine di vita dei vecchi uffici, ma ne allarga la competen­za ed invade la sfera di attribuzioni degli organi di riscontro propri della Regione, nonch della sezione di controllo dei conti, istituita in Sicilia, la quale, per l'art. 2 del citato decreto 6 maggio 1948, n. 655, « delegata ad esercitare il controllo sugli atti che vengono emanati come organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, recando le norme vigenti, al controllo della Corte dei Conti .

Il Presidente della Regione rivendica, inoltre, la competenza di controllo su l'amministrazione di fondi statali attribuitagli in base all'art. 20 dello Statuto.

Resiste a tale ricorso lo Stato e ne chiede la reiezione, perch il ricorso sarebbe privo di contenuto per mancanza di scopo giuridico e di oggetto o palesemente infondato ed insostenibile di fronte alle precise norme dello Statuto siciliano ed alle disposizioni riguardanti in generale l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dello Stato ed in particolare l'attivit di controllo e contabile. L'avvoca­tura dello Stato, nella sua memoria, riconosce che, per quanto attiene ai riscontri delle gestioni di esclusiva pertinenza della Regione, che si svolgono cio con fondi del bilancio regionale e con organi ed impiegati regionali, lo Stato non ha mai pensato, con la legge impu­gnata, ad esercitare alcun controllo sulle gestioni stesse.

Il Procuratore generale, Dott. Ernesto Eula,  conclude per il rigetto del ricorso.

 

DIRITTO

 

L'Alta Corte, esaminato il ricorso lette le memorie presentate dalle parti ed udite le ragioni esposte nella discussione orale, ritiene che col provvedimento legislativo impugnato non siasi in alcun modo: toccata la sfera delle competenze regionali.

La proroga di cui all'art. 1 della legge 15 marzo 1950, n. 119; riguarda le gestioni statali sulle quali mai sorta contestazione da parte della Regione Siciliana, non riguardando nel fatto n la ge­stione di fondi esclusivamente regionali, n quella attivit amministra­tiva fatta secondo le direttive del Governo dello Stato, di cui all'ar­ticolo 20 dello Statuto.

La non chiara dicitura dell'art. 2 della suddetta legge ha dato impressione che le sezioni della Corte dei Conti istituite in Sicilia con  il decreto legislativo del 6 maggio 1948, n. 655, fossero limitate nel tempo e quindi soggette alla proroga fino al 30 giugno 1952. Mentre l'art. 2 messo in connessione con l'art. 1  deve essere inteso solo per le specifiche funzioni attribuite alle sezioni della Corte dei Conti in Sicilia in forza del decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1949, n. 171, in  esecuzione al D.L.C.P.S., del 17 luglio 1947, n. 1180, per quel che eccede la competenza normale di tali sezioni de­rivanti dal decreto legislativo del 6 maggio, n. 655.

Circa poi l'estensione data dall'art. 3 ai rendiconti e conti giu­diziali del 1948-49, deve intendersi che questi riguardano solo quelli di competenza statale e non quelli che per gli effetti del passaggio dei servizi e del personale, di cui all'art. 43 dello Statuto, siano di competenza della Regione ovvero quelli che per l'art. 20 dello Statuto siano sotto la diretta gestione e responsabilit del Presidente o degli Assessori regionali.

 

P.Q.M.

 

L'Alta Corte dichiara la legittimit costituzionale della legge 15 marzo 1950, n. 119, riconoscendo che la proroga contenuta nell'art. 2 e la estensione ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'eser­cizio 1948-49, non modificano l'ordinamento, e le attribuzioni della Regione e della ragioneria regionale costituita con effetto dal  1 giugno

1947, e neppure delle sezioni della Corte dei Conti, istituite in esecuzione al disposto dell'art. 23 dello Statuto della Regione Sici­liana con D.L. 6 maggio 1948, n. 655 e, conseguentemente, respinge il ricorso.