Decisione 15 aprile 1949 - 5 agosto 1949, n. 10

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 15 aprile 1949 5 agosto 1949, n. 10

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dalla Assemblea regionale il 16 marzo 1949, concernente: « Istituzione dellAzienda delle foreste demaniali nella Regione Siciliana e approvazione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1947-48 e altre norme di carattere finanziario

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: VASSALLI; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. SELVAGGI) - Regione Siciliana (Avv.ti AUSIELLO, ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Ritenuto che la legge regionale impugnata dispone, allart. 1, ch istituita alle dipendenze dellAssessorato dellagricoltura e delle foreste lazienda delle foreste demaniali della Regione siciliana; che lazienda stessa ha bilancio proprio ed amministrata, fino a quando non sia diversamente stabilito, secondo le norme che regolano lamministrazione dellazienda di Stato delle foreste demaniali, in quanto applicabili; che il Governo della Regione autorizzato ad emanare norme per adeguare quelle in vigore per lazienda di Stato alle esigenze dellazienda della Regione; le quali norme saranno sottoposte alla ratifica dellAssemblea entro il termine di sei mesi dallentrata in vigore dispone, allart. 2, che approvato il bilancio dellazienda della Regione per lesercizio finanziario 1947-48, di cui allannessa tabella A, bilancio inserito sotto lappendice n. 1 nel bilancio della Regione per lesercizio finanziario 1947-48, autorizzandosi lAssessore per le finanze ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria dellazienda della Regione; dispone, allart. 3, essere autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 10.650.000 per contributo a pareggio del bilancio dellazienda della Regione per lesercizio finanziario 1947-48, ed essere autorizzato lAssessore per le finanze, per lesercizio stesso, ad apportare, con propri decreti, al bilancio dellazienda le variazioni che si rendano necessarie nel corso della gestione.

Ritenuto che col primo motivo di ricorso il Commissario dello Stato impugna la legge, in quanto mancherebbe il presupposto della medesima, sostituito dal passaggio alla Regione del demanio forestale dello Stato, passaggio che non sarebbesi verificato per effetto dellart. 33 dello Statuto siciliano, contenente una mera enunciazione programmatica alla quale dovrebbe tener dietro altra legge delle Stato; che col motivo secondo si contesta che possa la Regione operare di sua iniziativa il passaggio a se medesima di una funzione dello Stato, quale quella esercitata dallazienda di Stato delle foreste demaniali, a ci ostando lart. VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione della Repubblica; che, subordinatamente, si muove sulla costituzionalit della disposizione contenuta negli ultimi due comma dellart. 1 della legge, come contenenti una delega di potest legislativa non conforme allo Statuto siciliano e, infine, si muove critica allapprovazione da parte dellAssemblea del bilancio preventivo dellazienda regionale per lesercizio 1947-48; quando la gestione di tale esercizio ormai chiusa dallazienda di Stato, nel cui conto consuntivo non figura il contributo di L. 10.650.000, che la Regione intenderebbe corrispondere.

Ritenuto, per quanto concerne il primo motivo, che il trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione delle foreste « che a norma delle leggi in materia costituiscono (oggi) il demanio forestale dello Stato nella Regione si operato per virt dellart. 33 dello Statuto per la Sicilia, con effetto immediato e senza che altra manifestazione di volont statuale sia richiesta, oltre quella per cui fu approvato lo Statuto stesso, sia per il chiaro tenore della detta disposizione, avente esatto riscontro in quelle degli artt. 32 e 34, relative ai beni del demanio pubblico, agli altri beni patrimoniali dello Stato, nonch ai beni vacanti, i quali tutti sono attribuiti allente Regione con effetto attuale o immediato, sia per il rapporto di necessit in cui trovasi lattribuzione di un patrimonio con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, avente i fini patrimoniali e pubblicistici propri dellente Regione, sia infine per quanto pi particolarmente attiene al demanio forestale anche in connessione con il disposto dellart. 14 dello stesso Statuto siciliano, che enuncia lagricoltura e le foreste come la prima tra le materie rispetto alle quali la Regione ha potest di legislazione esclusiva. N sussiste lesigenza, pur rilevata dal ricorrente Commissario, che siano precisati la natura e i limiti della indisponibilit dei beni patrimoniali in oggetto, in quanto lo Statuto regionale, riproducendo agli articoli 32, 33 e 34 la terminologia e i criteri sistematici adottati dal codice civile vigente per quanto riguarda i beni appartenenti allo Stato e dichiarando che le foreste costituenti oggi il demanio forestale dello Stato fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione (comma 2, dellart. 33); ha con ci senzaltro richiamato la disciplina stabilita per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato dallart. 828, comma 2, del codice civile. Ritenuto, per quanto concerne il secondo motivo, che listituzione alle dipendenze dellAssessorato per lagricoltura dellazienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana non implica che il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, siasi operato dalla Regione di sua propria autorit. Discende dallo Statuto, e pi particolarmente nella soggetta materia dalle disposizioni degli articoli 14, 20 e 33, che la Regione abbia potest di organizzare amministrativamente il patrimonio attribuitole, il che appunto essa ha fatto creando per le foreste un organismo autonomo sul tipo e in aderenza di quello medesimo che a suo tempo lo Stato ebbe a costituire per accentrarvi lamministrazione del suo demanio forestale. La competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di foreste (art. 14) non pu non proiettarsi sul piano organizzativo e amministrativo, in conformit delle esigenze specifiche che si riconnettono alla assegnazione di beni implicanti una pubblica funzione (art. 33, comma 2) e per la necessaria connessione tra potest legislativa e potest amministrativa ch, del resto, rilevata in modo generale dal disposto dellart. 20 dello Statuto regionale ed espressamente richiamata, proprio nella materia dellagricoltura e foreste, dallart. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.

La legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, sullordinamento giuridico e amministrativo della Regione, stabilendo allart. 2, che « fino a quando lAssemblea regionale non avr proceduto a regolare lordinamento amministrativo della Regione, i poteri del Governo regionale saranno esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze , e il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana, stabilendo tra laltro allart. 3 che « fino a quando non sar intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuer a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative , contro il versamento delle somme necessarie, da parte della Regione, in un importo mensile provvisorio o salvo il conteggio finale, sono norme legislative le quali ben valgono a scolpire i lineamenti del sistema, a norma del quale lorganizzazione dei diversi servizi da parte della Regione distinta, nel concetto o nel tempo, dalla competenza funzionale della medesima, la quale, discendendo dallo Statuto, importa immediatamente a carico della Regione il costo di quei servizi che per tempo pi o meno lungo continuano ad essere svolti a mezzo di organismi o di personale dellamministrazione statale.

Siffatti rilievi rendono superfluo che sindugi nel determinare in maniera generale i limiti di applicazione del disposto del comma secondo, periodo primo, dellart. VIII delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, a norma del quale «leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuito alle Regioni ; dappoich rispetto alle funzioni di amministrazione che competono alla Regione Siciliana per virt del suo Statuto il solo problema pratico quello considerato dallart. 43 dello Statuto stesso, e cio che si predispongano le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione. Questo problema, dordine pi specificatamente esecutivo richieder indubbiamente anche rispetto alla soggetta materia la esplicazione di una attivit concordata tra Stato e Regione, sia per la pi esatta identificazione dei beni di cui si trasferita la propriet e la gestione, sia per il passaggio di uffici e di personale. Ma ci non tocca la validit costituzionale del progetto contenuto nella legge regionale di cui trattasi.

Ritenuto che con la disposizione contenuta negli ultimi due commi della legge regionale impugnata non si operata delega di potest legislativa al Governo regionale senza limite di tempo, fuori di urgente o improrogabile necessit e senza losservanza di altre prescrizioni statutarie, poich trattasi nella specie, come si visto, di attribuzioni comprese nellambito dellordinaria potest regolamentare, rispetto alle quali anzi la legge ha voluto porre lulteriore garanzia della presentazione delle norme entro sei mesi dalla loro entrata in vigore allAssemblea per la ratifica da parte delle medesima. Che, infine, la denunciata tardivit delliscrizione in bilancio della somma di L. 10.650.000 per contributo a pareggio del bilancio dellazienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l esercizio finanziario 1947-48, non si presta a critica di carattere giuridico, postoch, essendo le spese dellazienda di Stato gi a carico della Regione, per quanto concerne le foreste demaniali ivi esistenti, non si tratta che di una appostazione del debito nel bilancio regionale.

 

P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso proposto dal Commissario dello Stato contro la legge deliberata il 16 marzo 1949 dallAssemblea siciliana avente per oggetto « Istituzione dellazienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana e approvazione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1947-48 e altre norme di carattere finanziario .