Decisione 16 gennaio 1949 - 24 giugno 1949, n. 8

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 16 gennaio 1949 24 giugno 1949, n. 8

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 22 dicembre 1948, concernente: « Istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori .

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: CATINELLA; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. DE BERNARDINIS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO, CARNELUTTI).

 

(omissis)

La legge impugnata, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1948, istituisce l'Ente siciliano per le case ai lavoratori persona giuridica di diritto pubblico (art. 1), allo scopo di provvedere alla costruzione, nel territorio della Regione, di alloggi di tipo popolare (art. 2) da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, a lavoratori manuali salariati (art. 3). Gli alloggi saranno costruiti su aree espropriate dai comuni a loro cura e spesa (art. 4). L'Ente si avvarr delle agevolazioni disposte con leggi dello Stato a favore della edilizia popolare (art. 6), e potr richiedere l'assistenza tecnica ed amministrativa dei comuni interessati e degli istituti per le case popo­lari competenti per territorio (art. 7). La Regione concorre, con cin­quanta milioni di lire, alla costruzione del patrimonio iniziale dell'ente (art. 8), e contribuir alle spese di costruzione degli alloggi con la somma di sei miliardi di lire, ripartita in tre esercizi (art. 9).

Inoltre, il Governo della Regione autorizzato a prestare garanzia per i mutui che l'ente potr contrarre, nei limiti previsti dall'art. 1 del D. L. C. P. S., 22 dicembre 1947, n. 1600 (art. 10). L'art. 12 deter­mina le agevolazioni fiscali di cui godr l'ente:

a) registrazione, con tassa fissa, di tutti gli atti pubblici e dei contratti in genere stipulati dalente;

b) esenzione dalle imposte e tasse ipotecarie;

c) esenzione dallimposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui;

d) esenzione dallimposta generale sullentrata per gli acquisti delle cose che saranno incorporate nelle costruzioni;

e) registrazione, con tassa fissa, di tutti gli atti comunque inerenti allaccollo dei lavori, comprese le concessioni ad istituti bancari di credito dellente verso lo Stato o la Regione, ovvero di crediti di imprese appaltatrici verso lente;

f) esenzione, per venticinque anni, dai tributi fondiari e dalle relative sovraimposte.

Altre norme della legge regolano il funzionamento dell'ente - che sar amministrato da un consiglio nominato dal Presidente della Regione ed il controllo del Governo regionale sull'ente medesimo, il quale sar sciolto quando saranno stati conseguiti i suoi fini istituzio­nali, prevedendosi, in tal caso, il trasferimento del suo patrimonio alla Regione.

La legge stata impugnata per illegittimit costituzionale dal  Commissario dello Stato, per vari motivi che possono cos riassumersi:

1) anzitutto, difetto di potere normativo della Regione in ma­teria di edilizia popolare, non espressamente prevista dagli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale;

2) difetto di potere della Regione in materia di creazione di persone giuridiche pubbliche;

3) violazione dell'art. 42 della Costituzione della Repubblica. costituente l'obbligo, imposto ai comuni, di cedere gratuitamente all'ente aree espressamente espropriate dai comuni a loro spesa, una espro­priazione senza corrispettivo;

4) invasione nella sfera dei poteri normativi dello Stato, per quanto attiene alle provvidenze statali a favore dell'edilizia popolare;

5) violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, non essendo consentito alla Regione di modificare, con speciali esenzioni, le leggi tributarie dello Stato;

6) violazione dell'art. 81  della Costituzione, non essendo state indicate le entrate con cui si dovrebbe far fronte agli impegni di spese­ posti a carico della Regione con la legge impugnata.

Con memoria depositata il 13 gennaio 1949, illustrata oralmente ­alla pubblica udienza, il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando la competenza normativa dell'Assem­blea regionale nella materia in oggetto, e contestando singolarmente i vari motivi dell'impugnazione.

In merito al primo motivo del ricorso, l'Alta Corte, rilevato che non pu disconoscersi il contenuto sociale della legge controversa, avendo la Regione inteso contribuire al soddisfacimento di uno dei bisogni pi immediati dei lavoratori salariati, ritiene che il provvedi­mento rientri nella sfera di competenza legislativa attribuita alla Regione dall'art. 17 lett. f) dello Statuto. Non pu infatti, contestarsi che la « legislazione sociale comprenda il regolamento di tutte le provvidenze a favore dei lavoratori.

La indagine di legittimit costituzionale della legge va dunque con­dotta con riferimento alla norma citata. Ora, non sembra all'Alta Corte che i limiti posti dal primo capoverso dell'art. 17 alla potest legislativa della Regione siano stati superati, in quanto, il perseguito soddisfacimento di interessi non pu certamente considerarsi in con­trasto con i principii ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, che analoghi interessi ha perseguito con numerosi provvedimenti nel settore specifico dell'edilizia popolare.

La legge impugnata intende integrare le provvidenze statali, con riferimento a situazioni particolarmente rilevanti nell'ambito regionale.

Oppone ancora il ricorrente che la Regione non abbia potest di creare persone giuridiche pubbliche.

L'Alta Corte rileva che, nel nostro ordinamento, le leggi, nel creare persone giuridiche pubbliche, operano funzionalmente al fine di rac­cogliere un complesso di relazioni giuridiche in un centro di riferi­mento di norme e di unificare e concentrare diritti, obblighi e potest per il perseguimento di pubblici interessi.

Da ci deriva che, nell'ambito della potest normativa statutaria, la Regione Siciliana legittimata a perseguire i suoi fini anche avva­lendosi di enti (persone giuridiche pubbliche, la cui autonomia di ge­stione pu, in determinati casi, apparire particolarmente utile ed op­portuna.

N appare esatto il rilievo che tale potere di organizzazione spetti alla Regione soltanto nell'ambito delle potest indicate nell'art. 14, poich non sembra fondata una diversa determinazione di poteri ri­spetto alle leggi emanate ex art. 14 ed a quelle emanate ex art. 17 sempre che non siano violati i limiti posti dallo Statuto nellun caso e nellaltro.

In merito all'obbligo, imposto ai comuni (art. 4 della legge), d trasferire gratuitamente all'ente le aree edificatorie, l'Alta Corte os­serva che erroneamente si creduto di riscontrare in tale disposizione una violazione dell'art. 42 della Carta costituzionale, in quanto, a pre­scindere dalla corrispettivit insita nella costruzione di case a favore dei lavoratori, che appartengono alla popolazione del comune, per conseguenti benefici sociali, e per la creazione di fonti di futura imposizione fiscale, sta in fatto che il nostro ordinamento pone a carico dei comuni determinati servizi pubblici, la cui determinazione pu essere ora modificata, in Sicilia, dall'Assemblea regionale, in virt degli artt. 14 lett. o) e 15 dello Statuto.

L'Alta Corte non ritiene, poi, che la Regione abbia invaso la  sfera dei poteri normativi dello Stato per quanto attiene al richiamo   (art. 6 della legge) alle provvidenze statali a favore dell'edilizia popolare. La norma infatti, si limita a dichiarare che l'ente si avvarr delle agevolazioni concesse dallo Stato con i DD.LL. C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600 e di ogni altra provvidenza a favore dell'edilizia popolare, solo ed in quanto esisteranno i presupposti indicati nelle leggi dello Stato.  

In ordine ai limiti della potest tributaria della Regione, l'Alta Corte, affermando i criteri di interpretazione dell'art. 36 dello Statuto, enunciati nella precedente decisione del 13 agosto 1948, osserva che la regione deve rispettare, nellesercizio della potest tributaria che le compete, i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e occorre, pertanto, determinare se le norme dell'art. 12 della legge rispettino tali limiti. Ora, le agevolazioni fiscali, in quanto dirette non a costituire privilegi, ma a promuovere e favorire attivit di pubblico interesse, sono conformi alle direttive della legislazione dello Stato e trovano riscontro in analoghi provvedimenti della legislazione stessa. Sembrano tuttavia fondate le censure del Commissario dello Stato che si riferiscono al comma c) ed al penultimo capoverso dellart. 12.

Soltanto in situazioni eccezionali, invero, che non si riscontrano nel caso in esame, lo Stato ha concesso la totale esenzione dal pagamento dellimposta generale sull'entrata. Cos pure la formazione estremamente generica del penultimo capoverso dellart. 12, estendendo il beneficio dellesenzione dalla tassa proporzionale di registro anche ai privati che contratteranno con lente, si pu risolvere in un privilegio particolare, in contrasto con i principi generali sopra enunciati.

Infine sulla pretesa violazione dellart. 81 della Costituzione, per non essere state indicate nella legge impugnata le entrate con cui la Regione dovr far fronte alle spese poste a suo carico, lAlta Corte rileva che la legge ha indicato i mezzi per far fronte alle spese con la precisazione di somme che dovranno essere impostate nel bilancio della Regione, non ancora approvato, vigendo tuttora lesercizio provvisorio.

 

P.Q.M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato limitatamente alla dichiarazione di incostituzionalit delle disposizioni della lettera c) (i) e del penultimo comma (2) dellart. 12 della legge regionale 22 dicembre 1948 concernente la istituzione dellEnte siciliano per le case ai lavoratori.

Dichiara, invece, costituzionalmente legittime tutte le altre norme della legge predetta.