Decisione 13 agosto 1948 - 15 gennaio 1949, n. 7

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

 

Decisione 13 agosto 1948 - 15 gennaio 1949, n. 7

su ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 giugno 1948, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. C. P. S. 25 novembre 1947, n. 1283, relativo allistituzione di unaddizionale straordinaria allimposta generale sullentrata.

 

Presidente: SCAVONETTI, Estensore: ORTONA; P.M. . EULA. Commissario Stato (Avv. St. DE BERNARDINIS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, SALEMI, ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Con decreto legislativo del Capo dello Stato 25 novembre 1947,n. 1283, fu istituita unaddizionale straordinaria delluno per cento dellentrata imponibile ridotta a met per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti indicati nellart. del D. L. 27 dicembre 1946, n. 469 in aggiunta alle aliquote vigenti in materia di imposta generale sullentrata.

Con legge approvata nella seduta del 16 giugno 1948 dellAssemblea regionale siciliana, fu stabilito (art. 1): « Tutte le disposizioni contenute nel D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con la seguente aggiunta allart.2 :

« Laddizionale non dovuta dagli esercenti professioni, arti e mestieri, che corrispondono limposta in abbonamento ed i redditi dei quali siano accertati o siano accertabili ai fini dellimposta di R. M. in categoria C. I. .

Il Commissario dello Stato, con ricorso comunicato il 16 luglio 1948 al Presidente della Regione Siciliana, impugnava avanti questa Alta Corte la detta legge regionale per illegittimit costituzionale. E lAvvocatura dello Stato, con memoria illustrativa, proponeva allesame dellAlta Corte due questioni:

La prima, basata sul principio che le leggi dello Stato hanno vigore in tutto il territorio dello Stato medesimo, senza che le regioni possano accettarle o meno, o modificarle; ma solo possono impugnarLe davanti la Corte costituzionale o, per le leggi di cui allart. 25, lettera b) dello Statuto Siciliano, davanti lAlta Corte, ove le dette leggi abbiano invaso la sfera di competenza legislativa della Regione;

  La seconda, fondata sulla tesi che la Regione Siciliana, come le altre regioni, non abbia il potere di imporre e disciplinare i tributi generali erariali istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, ma solo quello di riscuoterli, se ad essa assegnati.

La Regione Siciliana, con controricorso e memoria:

In via preliminare, ha eccepito linammissibilit dellimpugnativa del Commissario dello Stato, in quanto preclusa dalla acquiescenza alle precedenti leggi regionali, che avevano recepito leggi tributarie dello Stato.

Subordinatamente, nel merito, ha sostenuto linfondatezza della impugnativa, in quanto la Regione Siciliana ha, in forza dellart. 36 dello Statuto, il potere legislativo nella materia tributaria, con la sola eccezione per le imposte di produzione e per le entrate dei tabacchi e del lotto.

Il Procuratore generale premesso che nello Statuto siciliano prevista per alcune materie (art. 14) una potest esclusiva legislativa della Regione e per altre (art. 17) una potest integrativa ha rilevato che, per la materia tributaria, vi nello Statuto una disposizione, quella dellart. 36, dalla quale si pu desumere che in via generale, con lesclusione dei tributi indicati nel capoverso, sia attribuita alla Regione la potest legislativa; ma non precisato quale sia il contenuto di questa potest, particolarmente in relazione ai tributi erariali. Pertanto tenuta presente la norma fondamentale dellart. 119, 1 comma, della Costituzione (per cui le regioni hanno autonomia finanziaria nella forma e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni) e considerato che questo coordinamento non stato ancora effettuato, ma i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana sono regolati provvisoriamente dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, con salvezza (art.7) della disciplina definitiva ha concluso che, allo stato attuale della legislazione, sia legittima, da parte della Regione, la percezione dei tributi erariali, con la cennata eccezione delle imposte di produzione e monopoli, e siano illegittime limposizione e lesecuzione.

 

OSSERVA IN DIRITTO

 

Che leccezione di preclusione dellimpugnativa, per acquiescenza alle precedenti leggi regionali in materia tributaria, non ha fondamento perch, nel caso, trattasi di legge che ha propria autonomia giuridica.

Che, nel merito, si presentano allesame del Collegio le seguenti questioni: se le leggi dello Stato, in materia tributaria, abbiano senzaltro vigore nella Regione Siciliana; se, nellaffermazione, anche la Regione abbia una sua potest legislativa nella cennata materia; e se e quali ne siano i limiti.

In ordine alla prima questione, lAlta Corte ritiene che le leggi dello Stato hanno vigore in tutto il territorio della Repubblica, compresa la Sicilia, senza che occorra una legge regionale di recezione; ci in base ai principio generale per cui le leggi, dopo la pubblicazione e la vacatio, divengono obbligatorie nello Stato. Si noti pure che, nella materia tributaria, la Regione Siciliana non ha « legislazione esclusiva. Questa potest riconosciuta dallo Statuto per la Regione Siciliana, art. 14, nelle materie ivi elencate, fra le quali non quella tributaria.

Della materia tributaria lo Statuto si occupa nel Titolo V (patrimonio e finanze) e, pi particolarmente, nellart. 36, del seguente tenore:

«Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

« Sono per riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Dalloggetto del titolo e della formulazione dellart. 36 si desume che lo Statuto ha inteso principalmente fornire alla Regione i mezzi finanziari per far fronte alle spese a suo carico. Ma lart. 36 soggiunge che i tributi (assegnati alla Regione Siciliana nella loro totalit, e non in una determinata quota, come per i tributi erariali a favore di altre regioni) sono « deliberati dalla medesima . Questa espressione vale ad affermare una potest della Regione di deliberare, di legiferare, nella materia delle imposte ad essa assegnate.

Pertanto, la seconda questione, della potest legislativa della Regione nella cennata materia, va risoluta in senso affermativo.

Data la potest legislativa tributaria dello Stato, come sopra riconosciuta, con efficacia obbligatoria anche nel territorio della Sicilia, e, daltra parte, ammessa la potest della Regione per i tributi alla stessa assegnati, deve questultima potest essere coordinata con quella dello Stato. E questa una esigenza dordine politico e giuridico (cfr. pure art. 119 della Carta costituzionale) ed in piena aderenza con il principio fondamentale enunciato nellart. I dello Statuto, per cui la Sicilia costituita in Regione autonoma «entro lunit politica dello Stato italiano sulla base dei principi democratici. E quando si consideri che il potere di imposizione deriva dalla sovranit dello Stato, e che il sistema tributario ha aspetti e riflessi anche di natura politica nellordinamento generale dello Stato, si comprende ancor meglio come la potest legislativa della Regione non possa essere esercitata in modo indipendente da quella dello Stato, ma in determinati limiti.

Un primo limite, che vale per tutte le leggi ordinarie, comprese quelle regionali, dato dalle norme costituzionali.

Un secondo limite costituito dai principi e dagli interessi generali cui sinforma la legislazione dello Stato (giusta lespressione che leggesi nellart. 17 dello Statuto per la Sicilia).

Un terzo limite ha la sua base nella territorialit del potere della Regione; la quale importa non solo che la legge regionale abbia efficacia entro i confini della Regione, ma che non debba turbare, con le sue disposizioni, gli interessi e i rapporti tributari nel resto del territorio della Repubblica.

Esaminata in base agli indicati criteri di massima la legge approvata il 16 giugno 1948 dallAssemblea regionale siciliana ed impugnata dal Commissario dello Stato, si osserva:

La detta legge dichiara anzitutto applicabile nel territorio della Regione il decreto legislativo del Capo dello Stato 25 novembre 1947 n. 1263. Ora, per questa parte, la legge regionale deve dirsi superflua e giuridicamente irrilevante, in quanto la legge dello Stato era gi in vigore in tutto il territorio dello Stato medesimo, compresa la Sicilia,a decorrere dalle date in essa fissate.

La legge regionale poi stabilisce che laddizionale allimposta sullentrata «non dovuta dagli esercenti professioni, arti e mestieri, che corrispondono limposta in abbonamento ed i redditi dei quali siano accertati, e siano accettabili ai fini dellimposta di ricchezza mobile in categoria C. I. Questa parziale modificazione della legge statale determinata da esigenze economiche regionali, non eccede dai limiti sopra indicati, tanto pi che la stessa legge dello Stato stabilisce gi una riduzione alla met delladdizionale per alcune categorie di atti economici (art. I, comma 2 e 3), e, quindi, non pu dirsi illegittima la disposizione dellAssemblea regionale che dichiara non dovuta laddizionale per altra particolare categoria. Pertanto, lart. I della legge impugnata, nella sua seconda parte, deve dichiararsi costituzionalmente legittimo.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte dichiara superflua ed irrilevante la disposizione dellart. I della legge regionale 16 giugno 1948, che estende alla Sicilia il decreto legislativo 25 novembre 1947, 15. 1283.

Dichiara costituzionalmente legittime le disposte esenzioni dalladdizionale.

E pertanto rigetta il ricorso.