Consulta OnLine - Pretura di Finale Ligure, 12 novembre 1952

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Pretura di Finale Ligure, 12 novembre 1952

Pretore Chiavelli – Imp. Celi

 

Ritenuto in fatto che il 26 luglio 1950 Celi Salvatore veniva fermato per misura di P.S. dai Carabinieri di Finale. Chieste informazioni telegrafiche alla Questura di Napoli, donde il Celi proveniva, veniva comunicato che questi era ricercato perché contravventore a foglio di via obbligatorio, rilasciatogli il 18° giugno 1950 dall’Ufficio di P.S. di Alassio.

Il Celi, veniva, pertanto denunciato a questa Pretura in istato di arresto ai sensi dell’art. 163 Legge di P.S.

Ottenuta la libertà provvisoria, veniva citato all’odierno dibattimento nei modi previsti dall’art. 170 C.P:P. essendosi egli allontanato dal domicilio eletto nell’interrogatorio reso al Pretore.

La questione che si pone è la seguente:

Se ed entro quali limiti gli art. 157-163 legge P.S. siano compatibili con l’art. 16 della Carta Costituzionale. Niun dubbio, invero, può sussistere che l’art. 16 sia immediatamente precettivo: si tratta soltanto di stabilire se gli articoli precitati dalla legge di p.s. possano rientrare nella salvezza fatta dallo stesso art. 16: « salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche ». La lettera e lo spirito della norma rende ovvia e chiara la risposta: l’autorità di p.s. ha il potere di servirsi degli art. 157-163 legge p.s. entro i limiti rigorosi posti dalla Carta Costituzionale. Ne consegue che il provvedimento di rimpatrio obbligatorio non può più essere redatto sul vecchio modello previsto dall’art. 311 reg. p.s. nel quale è detto: « Il nominato…ha ordine di trasferirsi », ma ha da essere motivato, sia pure succintamente; il provvedimento che non rechi, invece, alcuna motivazione o che sia fondato su di un motivo diverso da quelli previsti dalla Costituzione non può non essere illegittimo. D’altronde è una norma generale che ogni provvedimento discrezionale dell’autorità Amministrativa debba essere motivato perché possa essere consentito il controllo della legittimità dell’atto.

Un atto che esorbiti dai limiti fissati al potere dell’autorità Amministrativa è certamente illegittimo e, così pure, è illegittimo l’atto che, per non essere motivato, non consente di poterlo accertare o meno. È il caso che ne occupa: il foglio di rimpatrio obbligatorio rilasciato il 17 giugno 1950 all’imputato dall’Ufficio di P.S. di Alassio non reca il motivo per il quale fu rilasciato e, pertanto, è illegittimo. A norma dell’art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E il provvedimento predetto non può essere applicato perché non  conforme alla legge (articolo 16 Costituzione) e, pertanto, il fatto ascritto all’imputato non costituisce reato.