Costituzione della Repubblica italiana (G.U.
27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.).
VII. (omissis)
Fino a quando non entri in funzione la
Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.