Ordinanza dibattimentale 10 giugno (sent. n. 158)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 21 luglio 2020, n. 158

 

ORDINANZA 10 GIUGNO

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2019, sono intervenute le società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl, le quali, pur non essendo parti del giudizio a quo, sostengono di essere titolari di una posizione differenziata e legittimante l'intervento in quanto parti in un altro giudizio attualmente pendente, al quale la norma censurata si applicherebbe unicamente in ragione della sua natura interpretativa e, conseguentemente, retroattiva;

che, pertanto, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe su quel diverso giudizio, senza lasciar loro alcuna possibilità di difesa nel giudizio di costituzionalità.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 7, delle Norme integrative), è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);

che nel caso in esame le società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento delle società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl.

F.to: Marta Cartabia, Presidente