Ordinanza n. 108 del 2020

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ORDINANZA N. 108

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la Sila spa e l'Assessorato all'agricoltura e foreste della Regione Siciliana e altri, con ordinanza del 17 aprile 2019, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019.

 

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

 

udito il Giudice relatore Silvana Sciarra nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

 

deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.

 

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania, sezione quinta civile, con ordinanza iscritta al r.o. n. 168 del 2019, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. «3, 97 e 117, comma 2, Cost.», sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale);

 

che la disposizione censurata, rubricata «Riduzione dei costi degli affitti», si riferisce «ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale» e stabilisce, «[a]i fini del contenimento della spesa pubblica», che i relativi canoni di locazione «non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all’anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento» (comma 1);

 

che, a norma del seguente comma 2, «[l]e disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza», mentre, a norma del comma 3, «[l]a riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore»;

 

che, come affermato dal rimettente, nel giudizio a quo, introdotto con ricorso dalla Sila spa, «vengono pretesi canoni di locazione per periodi successivi all’entrata in vigore dell’art. 27», ma «antecedenti all’efficacia» (1° luglio 2014) della corrispondente normativa nazionale, di cui all’art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificato dall’art. 24, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

 

che, come precisa il rimettente, i contratti di locazione oggetto di causa «prevedono la rinnovazione tacita alla scadenza di sei anni», sicché essi «si sono rinnovati una volta spirato il primo termine, in assenza di tempestiva disdetta del locatore», non risultando, peraltro, «documentalmente dimostrato il recesso espressamente manifestato, postumo alla vigenza dell’art. 27 l.r. n. 9/2013»;

 

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente, nel far proprie alcune delle censure sollevate dalla ricorrente Sila spa, argomenta anzitutto il possibile contrasto dell’art. 27, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2013 con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto norma che interferirebbe nella materia dell’ordinamento civile, «poiché, mediante il richiamo all’art. 1339 cod. civ., dispone l’inserimento automatico della clausola di riduzione del canone di locazione nei contratti di locazione in corso»;

 

che, secondo il rimettente, il limite costituito dalla materia dell’ordinamento civile varrebbe anche per il legislatore siciliano, posto che l’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce che la funzione legislativa (regionale) si esercita «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato»;

 

che, inoltre, la disposizione censurata comporterebbe la «violazione del principio di ragionevolezza, ex artt. 3, 97 e 117, comma 2, Cost.», in relazione «alla proporzionalità tra misura adottata e situazione contingente da affrontare», posto che essa «potrebbe aver avuto la sua ragion d’essere nella volontà di armonizzare la contabilità e la finanza regionali alle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 3 del decreto-legge numero 95 del 2012», sicché potrebbero essere riproposte le medesime ragioni di incostituzionalità che già questa Corte avrebbe fatto valere nei confronti della richiamata normativa statale con la sentenza n. 64 del 2016, «sotto il profilo della restrizione dell’autonomia finanziaria delle Regioni nell’esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e dell’assenza di un limite temporale della misura»;

 

che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo dichiararsi le questioni inammissibili – in quanto l’ordinanza di rimessione «omette del tutto di riferire la natura e i termini della/delle liti tra le parti» e, inoltre, formulerebbe «in termini perplessi e meramente dubitativi», nonché in modo generico, le censure di cui agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, Cost. – o comunque infondate.

 

Considerato che il Tribunale ordinario di Catania, sezione quinta civile, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto disposizione ritenuta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, Cost. (congiuntamente evocati), in quanto disposizione contrastante con il principio di ragionevolezza «in relazione alla proporzionalità tra misura adottata e situazione contingente da affrontare»;

 

che il rimettente circoscrive specificamente le proprie censure alle parti della disposizione indicata (in specie, i commi 1, 2 e 3) che impongono la riduzione dei canoni di locazione passiva, dovuti dalle amministrazioni regionali, attraverso il meccanismo civilistico dell’inserimento automatico di clausole ai sensi dell’art. 1339 del codice civile;

 

che le questioni sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, come anche eccepito dalla difesa della Regione interveniente;

 

che, invero, il rimettente non ha indicato – oltre ai dati soggettivi ed oggettivi della controversia, quali ad esempio le generalità della parte resistente, la destinazione o l’uso degli immobili locati, l’ammontare dei canoni non versati – neanche gli elementi dai quali desumere i rilevanti dati temporali di vigenza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio (data di loro sottoscrizione, data di scadenza del primo periodo contrattuale pari a sei anni, data in cui si sarebbe verificata la rinnovazione tacita);

 

che tale omissione non consente a questa Corte di valutare se i canoni di locazione debbano o meno essere effettivamente decurtati in applicazione della misura censurata, avuto riguardo sia al momento di conclusione e di avvenuta rinnovazione dei contratti, sia alla sovrapposizione temporale tra la legge regionale censurata e la corrispondente disciplina statale, costituita dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (disposizione, quest’ultima, che pure – analogamente alla norma regionale oggetto di scrutinio – prevede un meccanismo di riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche);

 

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (ex plurimis, ordinanze n. 242 del 2018 e n. 185 del 2013) – determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (da ultimo, ex plurimis, ordinanze n. 203 e n. 64 del 2019, n. 191 e n. 64 del 2018, n. 210 del 2017);

 

che, peraltro, l’ordinanza di rimessione è carente anche lungo il versante della completa ricostruzione del quadro normativo rilevante poiché non considera la vigenza della corrispondente disciplina statale, quale nel tempo evolutasi con l’art. 24, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini di valutarne le conseguenze sulla fattispecie dedotta in giudizio;

 

che tale omissione, unita al mancato esame dei profili emergenti dalla disciplina statale indicata, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, ciò che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull’ammissibilità delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2019, n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014);

 

che i richiamati profili assorbono ogni ulteriore ragione di inammissibilità.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Silvana SCIARRA, Redattore

 

Filomena PERRONE, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020.