Ordinanza n. 84 del 2020

ORDINANZA N. 84

ANNO 2020

 

Commento alla decisione di

Alessandro Rosario Rizza

L’ordinanza n. 84 del 2020 della Corte costituzionale: note processuali su una pronuncia di altri tempi

negli Studi e Memorie 2020/II di questa Rivista, 329

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’avviso di vendita dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria 29 luglio 2019, n. prot. 7068, promosso dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, con ordinanza depositata in cancelleria il 21 novembre 2019 ed iscritta al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2020.

Ritenuto che, con ordinanza pervenuta in cancelleria in data 21 novembre 2019, il Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria, in relazione all’avviso da quest’ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell’esecutata Estate Mare srl, beni già pignorati e poi attinti da confisca;

che, per quanto espone il Tribunale ricorrente, gli immobili posti in vendita dall’Agenzia del demanio sono stati pignorati su istanza di Unieco società cooperativa, creditrice di Estate Mare srl, con trascrizione in data 4 agosto 2015, anteriore al sequestro disposto a carico di quest’ultima dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bolzano, con decreto in data 1° febbraio 2016, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

che, ad avviso del ricorrente, l’anteriorità della trascrizione determinerebbe la prevalenza degli effetti del pignoramento su quelli della confisca dei beni sequestrati, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, in sede di applicazione della sanzione su richiesta della Estate Mare srl, e trascritta in data 15 dicembre 2016 sugli immobili già sottoposti a sequestro;

che il ricorrente denuncia, pertanto, che «la vendita secondo modalità e forme estranee alla procedura esecutiva da parte dell’Agenzia del demanio dei beni confiscati (coincidenti con quelli già pignorati ed oggetto della procedura esecutiva) costituisce lesione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario come esercitate dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale della Spezia»;

che non avrebbe rilevanza il provvedimento emesso dal Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, il quale, definendo l’incidente sull’opponibilità della confisca promosso da Fedaia Spv srl, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva, ha affermato la competenza dell’Agenzia del demanio per la vendita dei beni confiscati e il soddisfacimento del creditore di buona fede;

che, secondo il ricorrente, l’esecuzione per espropriazione immobiliare dovrebbe procedere e lo Stato dovrebbe far valere il diritto di proprietà, ad esso derivante dalla sopravvenuta confisca, innanzi al giudice dell’esecuzione civile, nelle forme ordinarie dell’opposizione di terzo;

che porre a carico dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva l’onere di sollevare incidente di esecuzione penale per ottenere l’accertamento dell’inopponibilità della sopravvenuta confisca equivarrebbe ad assegnare allo Stato un «privilegio processuale», contrario agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che il ricorrente chiede dichiararsi, quindi, che la vendita degli immobili e la distribuzione del ricavato tra i creditori «[s]petta al potere giudiziario, e per esso al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale della Spezia, e non al potere esecutivo, e per esso all’Agenzia del demanio», con annullamento dell’avviso di vendita pubblicato da quest’ultima e degli atti ad esso conseguenti.

Considerato che il Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, ha promosso con ordinanza conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria, in relazione all’avviso da quest’ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell’esecutata Estate Mare srl, beni già pignorati e poi attinti da confisca;

che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare sulla sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, stabiliti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

che non osta all’ammissibilità del conflitto la forma di ordinanza dell’atto di promovimento, in quanto il nomen juris non è decisivo, se l’atto possiede, come in questo caso, i requisiti sostanziali di un valido ricorso, con l’indicazione delle ragioni del conflitto e la richiesta di un regolamento delle attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 452 e n. 315 del 2006, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 e n. 91 del 2016, n. 138 e n. 137 del 2015, n. 271 e n. 161 del 2014);

che, quanto ai requisiti soggettivi, mentre non è dubitabile la legittimazione attiva del Tribunale della Spezia ad essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato, quale organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la volontà del potere cui appartiene, deve invece escludersi che l’Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria possa essere qualificata, nel caso in esame, come potere dello Stato, agli effetti dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953;

che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all’Agenzia del demanio, insieme all’amministrazione dei beni immobili dello Stato, «è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati»;

che, pubblicando l’avviso di vendita di immobili confiscati dall’autorità giudiziaria, l’Agenzia del demanio ha esercitato un potere ad essa assegnato dalla legge, in particolare dall’art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ma non un’attribuzione direttamente riferibile a norme costituzionali; né una simile attribuzione provvista di “tono costituzionale” è configurabile, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, in capo al potere esecutivo;

che, in particolare, il ricorrente si limita a denunciare l’illegittimità del detto avviso di vendita senza prospettare in esso l’esercizio di un potere radicalmente diverso da quello di legge, sicché difetta, nella specie, il “tono costituzionale” del conflitto, in ragione dell’ontologica differenza tra atto meramente illegittimo e atto costituzionalmente invasivo (ex plurimis, sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260 e n. 104 del 2016);

che, del resto, al fine di sostenere la legittimazione passiva dell’Agenzia del demanio, il Tribunale ricorrente evoca la sentenza n. 31 del 2006, con la quale questa Corte ha ammesso, e giudicato fondato, il conflitto promosso da una Regione nei confronti dello Stato a seguito di una circolare della Direzione generale dell’Agenzia del demanio, idonea a vincolare gli uffici periferici ad un procedimento di alienazione dei beni del demanio idrico, caratterizzato dall’assenza di interlocuzione con l’ente locale;

che, tuttavia, l’evocato precedente, da cui non può trarsi una generale legittimazione al conflitto dell’Agenzia del demanio, tantomeno delle sue articolazioni territoriali, riguarda un conflitto intersoggettivo originato da un atto di portata generale, capace di alterare l’equilibrio costituzionale tra le attribuzioni degli enti interessati, sicché esso non è pertinente all’odierna fattispecie, viceversa relativa ad un conflitto interorganico avente ad oggetto un atto di portata specifica, i cui effetti non trascendono la circoscritta dimensione della vicenda patrimoniale;

che il menzionato precedente della Corte evidenzia come «l’impugnata circolare della Direzione generale dell’Agenzia del demanio si pone sul confine tra le sfere di competenza statale e regionale in materia di governo del territorio, in quanto incide contemporaneamente sulla gestione e sulla disponibilità di beni demaniali destinati a soddisfare interessi pubblici delle comunità amministrate, nel quadro dei principî fondamentali posti a tutela dell’intera collettività nazionale»;

che tali rilievi sono del tutto estranei alla fattispecie oggi in esame, la quale si esaurisce su un piano essenzialmente privatistico, come testimonia la circostanza che l’ordinanza-ricorso solleciti, in definitiva, l’annullamento degli atti di una sequenza negoziale, qual è quella instaurata dall’avviso di vendita e destinata a culminare nell’aggiudicazione;

che deve, dunque, escludersi che l’Agenzia del demanio, nell’adozione dell’atto oggetto del presente conflitto, possa essere qualificata come organo abilitato ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene;

che, infine, un’eventuale questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative “a monte” dell’atto impugnato, come quella prospettata dal Tribunale ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., non potrebbe essere veicolata da un conflitto di attribuzione, atteso il carattere residuale di questo strumento di legalità costituzionale, il cui impiego è inammissibile ove il soggetto interessato disponga di una sede giudiziale nella quale sollevare la medesima questione in via incidentale (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2018, n. 284 del 2005, n. 150 del 2003 e n. 334 del 2000; ordinanze n. 9 del 2020, n. 273 del 2017 e n. 343 del 2003);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria, dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.