Ordinanza n. 82 del 2020

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ORDINANZA N. 82

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 10 gennaio 2017 (approvazione del doc. IV-quater, n. 4), promosso dalla Corte d’appello di Brescia, con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 19 dicembre 2019 ed iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.

 

Udito il Giudice relatore Nicolò Zanon nella camera di consiglio del 6 aprile, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

 

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

 

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso (d’ora in avanti: ricorso) depositata in cancelleria il 19 dicembre 2019, la Corte d’appello di Brescia ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017 (approvazione del doc. IV-quater, n. 4), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini, all’epoca dei fatti parlamentare europeo, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che il ricorso è stato proposto nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, dott. Alfredo Robledo, avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due diversi reati di calunnia aggravata (artt. 368 e 61, numero 10, del codice penale), come contestati mediante i capi d’imputazione integralmente trascritti;

 

che la prima delle condotte calunniose attribuite all’Albertini – ed asseritamente commessa in Milano il 22 ottobre 2012 – consisterebbe nell’avere falsamente accusato il magistrato Alfredo Robledo di una serie di reati – tra i quali quelli di soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso di ufficio – nel corso delle indagini preliminari e del conseguente processo celebrato, davanti al giudice monocratico della quarta sezione penale del Tribunale ordinario di Milano, a carico di C. A. ed altri;

 

che tali accuse sarebbero state mosse con una memoria depositata nell’ambito del suddetto processo, nella piena consapevolezza da parte del senatore Gabriele Albertini circa la innocenza del dott. Alfredo Robledo, essendo stato lo stesso Albertini ascoltato in qualità di testimone, così da acquisire piena conoscenza dei fatti, delle circostanze oggetto del dibattimento nonché delle relative risultanze probatorie;

 

che il secondo reato di calunnia sarebbe stato commesso attraverso un esposto a firma del senatore in questione – indirizzato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia quale titolare dell’azione disciplinare – in cui l’esponente, pur consapevole dell’innocenza del dott. Robledo, avrebbe accusato quest’ultimo della commissione di una serie di reati – «tra cui abusi di ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla giustizia ed altro», con descrizione delle relative modalità di esecuzione – durante lo svolgimento di indagini nell’ambito di altri procedimenti a carico di soggetti diversi dall’esponente;

 

che, come riferisce la Corte d’appello ricorrente, il Senato della Repubblica, nella seduta del 10 gennaio 2017, ha deliberato che le dichiarazioni del senatore Gabriele Albertini, oggetto dei descritti capi d’imputazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.;

 

che, ciononostante, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 3 febbraio 2017, ha riconosciuto, per il primo addebito, l’insussistenza del fatto e, per l’ulteriore contestazione, che il fatto non costituisce reato;

 

che tale sentenza di assoluzione è stata appellata dalla parte civile, la quale, in riferimento alla citata deliberazione del Senato della Repubblica, ha chiesto di sollevare conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, poiché, al momento delle descritte dichiarazioni, Gabriele Albertini non rivestiva ancora la carica di senatore della Repubblica e, comunque, perché si tratterebbe di condotte estranee all’esercizio della funzione parlamentare;

 

che, secondo la Corte d’appello di Brescia, «effettivamente Albertini Gabriele all’epoca dei fatti, ovvero alla data del 22 ottobre 2012, non rivestiva ancora la carica di senatore, avendo assunto tale carica dal marzo 2013» e, d’altro canto, difetterebbe anche «il nesso funzionale delle opinioni manifestate dall’Albertini» con l’attività parlamentare, atteso che «tali dichiarazioni riguardano processi penali in relazione ai quali non vi è alcuna connessione con l’attività legislativa»;

 

che, ricorda ancora la Corte d’appello ricorrente, il Senato della Repubblica, nella seduta del 4 dicembre 2014, aveva già «ritenuto la propria incompetenza a deliberare su alcuni dei fatti in esame, sia pur nell’ambito di un processo civile» e, successivamente, il Parlamento europeo aveva escluso che nei predetti fatti potesse «configurarsi la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare europeo Albertini»;

 

che, ai fini della valutazione dei motivi di appello proposti dalla parte civile, la Corte d’appello ricorrente ha dunque ritenuto necessario promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con riguardo alla ricordata deliberazione del Senato della Repubblica, trascurata, invece, dal giudice di primo grado;

 

che, pertanto, la Corte d’appello di Brescia ha disposto la sospensione del giudizio penale e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini nella lettera indirizzata al Tribunale di Milano, depositata nella relativa cancelleria in data 22 ottobre 2012, nonché nell’esposto indirizzato in pari data al Ministro della giustizia quale titolare del potere disciplinare, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

 

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, impregiudicata restando ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

 

che la forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo è idonea a instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso (tra le ultime, ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016 e n. 271 del 2014);

 

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d’appello di Brescia a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286 e n. 271 del 2014);

 

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 271 e n. 53 del 2014), impregiudicata restando la questione relativa alla competenza del Senato medesimo a pronunciarsi sulle specifiche dichiarazioni che hanno dato origine al conflitto;

 

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte d’appello ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare, in pendenza del giudizio di primo grado, l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., impregiudicata restando ogni questione relativa all’attualità della lesione lamentata;

 

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d’appello di Brescia, nei confronti del Senato della Repubblica;

 

2) dispone:

 

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Brescia, che ha promosso il conflitto di attribuzione;

 

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Nicolò ZANON, Redattore

 

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.