Ordinanza n. 6 del 2020

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ORDINANZA N. 6

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della omessa riconvocazione della conferenza dei servizi, rinviata con nota n. 13005 del 17 agosto 2018, in relazione alla progettazione degli interventi di potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna “Passante nord di Bologna”, di cui all’Accordo 15 aprile 2016, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 8-14 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2019, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, previa deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 4 febbraio 2019, con ricorso notificato il 14 febbraio 2019 e depositato il successivo 15 febbraio (reg. confl. enti n. 3 del 2019), ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la Regione Emilia-Romagna ha dedotto che, in ragione del comunicato stampa pubblicato sul sito web del Ministero il 10 ottobre del 2018, il rinvio (disposto con nota n. 13005 del 17 agosto 2018) della conferenza di servizi già indetta dal Ministero medesimo, per il giorno 13 settembre 2018 − a seguito della assenza di conformità del progetto preliminare relativo agli interventi di potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna, oggetto dell’Accordo del 15 aprile 2016, agli atti di pianificazione urbanistico-edilizia −, ha leso le proprie attribuzioni, violando gli artt. 117, terzo comma, 120, secondo comma, e 118 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione;

che la Regione evince da tale comunicato stampa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe assunto la decisione di non riconvocare la conferenza di servizi, e dunque di non proseguire il procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica (cosiddetto “Passante nord di Bologna”), secondo quanto stabilito nell’Accordo del 15 aprile 2016, intendendo procedere all’elaborazione di soluzioni progettuali difformi da quelle sino ad allora concordate, senza coinvolgere la Regione Emilia-Romagna, né la Città metropolitana di Bologna e i Comuni interessati;

che le richieste di chiarimenti rivolte in merito al Ministero (l’ultima del 28 gennaio 2019, in cui veniva indicato un termine di dieci giorni per rispondere), erano rimaste senza esito:

che tale comportamento sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali, ragione per la quale è stato promosso il conflitto;

che in data 25 marzo 2019, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in data 20 marzo 2019, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, resistendo al conflitto, con la richiesta di dichiarare il conflitto inammissibile o non fondato.

Considerato che, con atto depositato il 6 novembre 2019 − su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1807 del 28 ottobre 2019 − la Regione Emilia-Romagna ha rinunciato al ricorso;

che, con atto depositato in data 18 novembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia;

che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 272 del 2019, n. 48 del 2018, n. 4 del 2017 e n. 221 del 2016).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020.