Ordinanza dibattimentale 9 ottobre (sent. n. 237 del 2019)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 15 novembre 2019, n. 237

 

 

ORDINANZA 9 OTTOBRE

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 15 marzo 2018 (r. ord. n. 69 del 2018), avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 del codice civile, 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitrici di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge applicabile ai sensi dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Rilevato che sono intervenuti nel giudizio davanti a questa Corte, con separati atti ad opponendum, depositati il 28 maggio 2018 e il 29 maggio 2018, il Centro Studi "Rosario Livatino" e la libera associazione di volontariato "Vita è" e, con atto ad adiuvandum, depositato il 29 maggio 2018, l'Avvocatura per i diritti LGBTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Considerato che i detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;

che nel presente giudizio il Centro Studi "Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita è" e l'Avvocatura per i diritti LGBTI non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari;

che, pertanto, gli interventi delle suddette associazioni devono essere dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.

F.to Giorgio Lattanzi, Presidente