Ordinanza n. 269 del 2019

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ORDINANZA N. 269

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 10 giugno 2019, depositato in cancelleria il 17 giugno 2019, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2019, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della Banca d’Italia e di ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA);

vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata da ICCREA;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo 17 giugno, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia, al fine di ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d’ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani;

che la Regione ricorrente deduce che, in attuazione della disciplina introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, la BCC di San Biagio Platani ha aderito al gruppo bancario cooperativo ICCREA;

che, con provvedimento del 26 marzo 2019, la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC e l’ha sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi violazioni e irregolarità nell’amministrazione, con contestuale nomina degli organi straordinari, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che, ad avviso della ricorrente, questo provvedimento sarebbe lesivo delle sue attribuzioni costituzionali e statutarie; in particolare, omettendo di coinvolgere la Regione Siciliana nell’adozione di tale provvedimento, la Banca d’Italia avrebbe violato sia gli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sia gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio), sia il principio di leale collaborazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, resiste al ricorso contestando la fondatezza delle censure in esso formulate;

che nel giudizio è intervenuta la Banca d’Italia, quale autorità che ha adottato l’atto impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione che spettava allo Stato, e per esso alla Banca d’Italia, il potere di adottare l’atto medesimo;

che, con atto depositato il 22 luglio 2019, ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA) è intervenuta nel giudizio, deducendo di essere parte del giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto; pertanto, osserva l’interveniente, l’oggetto del presente giudizio coinvolgerebbe in modo immediato e diretto la propria situazione soggettiva, poiché la salvaguardia della stessa discenderebbe dall’esito del conflitto;

che ICCREA deduce, inoltre, di svolgere, in veste di capogruppo, attività di direzione e coordinamento, tra le quali rientrano anche funzioni aziendali di controllo; da ciò discenderebbe la necessità di un assetto organizzativo atto a favorire la circolazione delle informazioni all’interno del gruppo per consentire la pianificazione dell’attività strategica e del piano industriale e finanziario del gruppo; ove fosse preclusa a ICCREA la partecipazione al presente giudizio, in mancanza di piene e complete informazioni, ad essa sarebbe di fatto impedito di svolgere pienamente il proprio ruolo di capogruppo e tale situazione sarebbe suscettibile di incidere sulle attribuzioni che le sono espressamente riconosciute dal contratto di coesione;

che in data 4 settembre 2019 ICCREA ha chiesto, previa decisione di questa Corte sull’ammissibilità del proprio intervento in giudizio, di essere ammessa alla consultazione del fascicolo di giudizio, anche ai fini della partecipazione alla trattazione orale della controversia;

che, viste le disposizioni presidenziali del 21 novembre 2018, con provvedimento dell’8 ottobre 2019, notificato alle parti, è stata fissata la camera di consiglio del 4 dicembre 2019 per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità dell’intervento di ICCREA.

Considerato che ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA) chiede di essere ammessa a intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia, al fine di ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d’ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani;

che a sostegno della propria legittimazione all’intervento, ICCREA deduce di essere parte del giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto; pertanto, osserva l’interveniente, l’oggetto del presente giudizio coinvolgerebbe in modo immediato e diretto la propria situazione soggettiva, poiché la salvaguardia della stessa discenderebbe dall’esito del conflitto;

che dagli atti depositati risulta che ICCREA riveste la qualità di parte del giudizio pendente dinanzi al TAR del Lazio, in cui è stato impugnato il medesimo provvedimento della Banca d’Italia che ha dato origine al presente conflitto;

che merita ulteriore continuità l’indirizzo giurisprudenziale per cui, sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammessa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può tuttavia escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito del conflitto (ex plurimis, sentenze n. 230 del 2017, n. 107 del 2015, n. 305 del 2011 e n. 279 del 2008);

che, nel caso in esame, il ricorso promosso dalla Regione Siciliana mira in definitiva a incidere sul medesimo provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo; pertanto, l’esito del giudizio costituzionale è suscettibile di ripercuotersi sulla posizione giuridica soggettiva di ICCREA, quale parte del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo;

che, di conseguenza, l’intervento di ICCREA è ammissibile, in quanto volto a consentirle di far valere le sue ragioni nel giudizio costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l’intervento spiegato da ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019.