Ordinanza n. 267 del 2019

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ORDINANZA N. 267

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 17 luglio 2018, depositato in cancelleria il 24 luglio 2018, iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 17 luglio 2018 e depositato il 24 luglio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 32, 81, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008);

che la legge regionale impugnata apporta modifiche alla legge della Regione Toscana 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), prevedendo, tra l’altro, che, delle attività rientranti nell’oggetto sociale della società Sviluppo Toscana spa, alcune sono svolte a carattere continuativo e finanziate con un contributo il cui ammontare è definito con la legge regionale di bilancio, mentre altre sono svolte a carattere non continuativo e finanziate mediante la erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività;

che, in particolare, l’impugnato art. 8 della legge reg. Toscana n. 19 del 2018 – sostituendo l’art. 7 (Norma finanziaria) della legge reg. Toscana n. 28 del 2008 – quantifica gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della predetta società per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, indica le relative coperture assicurate dal bilancio di previsione 2018-2020 e, a tale fine, apporta allo stesso bilancio di previsione una serie di variazioni di uguale importo, nell’ordine di approvazione espressamente indicato;

che le censure sono specificamente rivolte alle variazioni apportate per gli anni 2019 e 2020, le quali hanno diminuito lo stanziamento nella missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente di euro 1.296.000,00 per il 2019 e di euro 1.275.000,00 per il 2020, e incrementato degli stessi importi la missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», disponendo poi le ulteriori variazioni, in diminuzione dalla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti» e in aumento alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», titolo 1 «Spese correnti»;

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato in tal modo disposto un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute;

che, pertanto, l’art. 8 citato violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale», l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia della «tutela della salute» e con l’ulteriore violazione dell’art. 32 Cost., l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica» e con l’ulteriore violazione degli artt. 81 e 119, secondo comma, Cost. nonché, infine, l’art. 3 Cost.;

che, con atto depositato il 9 agosto 2018, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità o la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;

che, nel corso del giudizio, l’art. 8 della legge reg. Toscana n. 19 del 2018 è stato abrogato dall’art. 4 della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021), e che, con memoria depositata il 3 settembre 2019, la Regione resistente ha affermato che la disposizione impugnata, nella parte oggetto di censura, non ha avuto applicazione;

che, sul presupposto dell’intervenuta abrogazione e della dichiarazione circa la mancata applicazione, e in conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 23 settembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con atto depositato il 23 ottobre 2019, ha accettato la rinuncia su conforme delibera della Giunta regionale assunta nella seduta del 7 ottobre 2019.

Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 211, n. 190, n. 183 e n. 136 del 2019).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019.