Ordinanza n. 203 del 2019

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ORDINANZA N. 203

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1), e 2), della legge 23 marzo 2016, n. 41, e dell’art. 590-quater del codice penale, come introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), promossi dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Tribunale ordinario di Verbania (n. 3 ordinanze), dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, con ordinanze del 23 aprile, del 17, 18 e 19 ottobre, del 19 settembre e del 20 dicembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 178 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 15, 16, 17, 18 e 36 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale dell’anno 2018 e numeri 7 e 11, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, con ordinanza del 23 aprile 2018 (r. o. n. 178 del 2018), ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede obbligatoriamente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale);

che il rimettente premette che, chiesto il rinvio a giudizio di S. Z. Z. per il reato di omicidio stradale commesso in danno di M. C., veniva depositata dal difensore istanza di applicazione di pena, munita del consenso del pubblico ministero;

che il comma 2 dell’art. 222 del decreto legislativo citato fa conseguire, automaticamente e indefettibilmente, alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida;

che – secondo il giudice rimettente − la sanzione della revoca della patente appare sproporzionata rispetto al caso di specie sicché la sua rigida automaticità sembra irragionevole e contraria al principio di eguaglianza, con conseguente violazione del parametro costituzionale indicato;

che analoga questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione censurata è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania con ordinanze del 17 ottobre 2018 (r. o. n. 15 del 2018) e del 19 ottobre 2018 (r. o. n. 17 del 2019), dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 19 settembre 2018 (r. o. n. 18 del 2019) e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r. o. n. 36 del 2019) con riferimento, da parte di tutti i giudici rimettenti, a ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.);

che il Tribunale ordinario di Verbania, con ordinanza del 18 ottobre 2018 (r. o. n. 16 del 2019), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell’attenuante speciale di cui all’art. 590-bis, settimo comma, cod. pen.; nonché dell’art. 222, commi 2 e 3-ter, cod. strada, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede rispettivamente la revoca della patente di guida (comma 2) e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca (comma 3-ter);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le questioni inammissibili o comunque infondate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per la stretta connessione dell’oggetto delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte (sentenza n. 88 del 2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;

che pertanto, non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada;

che quindi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania (quest’ultimo con le ordinanze del 17 e 19 ottobre 2018, nonché con l’ordinanza del 18 ottobre 2018 in parte qua) sono divenute prive di oggetto e sono pertanto manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016);

che le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Verbania con l’ordinanza del 18 ottobre 2018 (r. o. n. 16 del 2019) nella parte riferita all’art. 590-quater cod. pen. e all’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sono altresì manifestamente inammissibili;

che, con riferimento particolare all’art. 590-quater cod. pen., le questioni sono del tutto prive dell’indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e le rende manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);

che manifestamente inammissibile – come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 88 del 2019) − è anche la questione avente ad oggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale;

che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Tribunale ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.