Ordinanza n. 201 del 2019

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ORDINANZA N. 201

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso spedito per la notifica il 26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, primo comma, 12, primo comma, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e ai principi di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;

che la disposizione impugnata prevede che, «[n]elle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d’Aosta che tenga conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l’anno 2018, 100 milioni di euro per l’anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;

che la Regione autonoma ha proposto l’impugnazione in via cautelativa, per l’ipotesi in cui la disposizione venga intesa nel senso che l’accantonamento da ridurre includa anche quello di cui all’art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo l’applicabilità del concorso per gli anni 2018, 2019 e, successivamente, a decorrere dall’anno 2020;

che, ad avviso della ricorrente, reiterando e stabilizzando il meccanismo dell’accantonamento con riferimento a un contributo avulso dal contesto in cui era previsto – connotato dall’applicabilità del patto di stabilità – e non più dovuto, la norma inciderebbe unilateralmente sulle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione, in violazione degli artt. 48-bis e 50 dello statuto reg. Valle d’Aosta in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, modificabili o derogabili solo secondo le procedure statutariamente previste;

che la disposizione contrasterebbe altresì con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., principio cardine nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, nella fattispecie disatteso dall’unilaterale previsione del contributo;

che tali violazioni, inoltre, si tradurrebbero inevitabilmente nella lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale, presidiata dagli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, primo comma, e 12, primo comma, dello statuto reg. Valle d’Aosta e dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che risulterebbe altresì violato il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., violazione che ridonderebbe sulla menzionata autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, atteso che il ripristino del meccanismo dell’accantonamento di cui all’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 lo stabilizzerebbe nel tempo, nonostante fosse destinato a operare solo fino all’adozione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);

che, infine, la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 136 e 137 Cost., contraddicendo le indicazioni cui la sentenza n. 77 del 2015 di questa Corte aveva subordinato la legittimità del contributo e del meccanismo di accantonamento – implicante la loro temporaneità – e, quindi, il giudicato formatosi sul punto;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza del ricorso;

che il resistente evidenzia preliminarmente come l’accantonamento previsto dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 sia applicabile anche agli anni 2017 e 2018;

che, poiché a decorrere dal 2019 il concorso alla finanza pubblica in questione, proprio alla stregua della citata sentenza n. 77 del 2015 e dell’interpretazione ivi condivisa, non sarebbe più dovuto, l’art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017, nella prospettiva di una rimodulazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali e nell’esercizio del potere dello Stato di imporre loro il concorso alla finanza pubblica quale misura di coordinamento, avrebbe provveduto a una provvisoria riduzione per gli anni a venire;

che risulterebbero così contemperate, da un lato, le esigenze di copertura finanziaria cui il precedente concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali sopperiva, l’ossequio ai vincoli che la astringono e il coordinamento spettante allo Stato e, dall’altro, il rispetto del principio di leale collaborazione e di autonomia finanziaria degli enti a statuto speciale;

che la norma non contrasterebbe con il principio consensualistico, in quanto detto vincolo di metodo, funzionale a conciliare gli equilibri di finanza pubblica con l’autonomia speciale, sarebbe immanente nella previsione della riduzione degli accantonamenti nelle more di una ridefinizione dei complessivi rapporti finanziari tra Stato e Regione, nella consapevolezza della necessità di una successiva fase dialogica funzionale a una loro negoziazione;

che gli accantonamenti al netto della riduzione prevista non violerebbero le norme dell’ordinamento finanziario regionale sulle compartecipazioni ai tributi erariali né, conseguentemente, l’autonomia organizzativa e finanziaria della ricorrente, in quanto sarebbero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, cui anche le autonomie speciali sono chiamate, senza che da ciò possa esonerarle il passaggio dal regime del patto di stabilità a quello del pareggio di bilancio;

che, infine, non vi sarebbe contrasto con gli artt. 136 e 137 Cost., per violazione del giudicato costituzionale formatosi in relazione alla menzionata sentenza n. 77 del 2015 – cui, peraltro, la norma censurata intenderebbe prestare ossequio – atteso che essa stessa ammetterebbe l’imposizione di misure di contenimento della spesa nell’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Considerato che, con riguardo al ricorso indicato in epigrafe, vi è stata rinuncia da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, depositata il 28 gennaio 2019, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 26 febbraio 2019, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2019;

che la rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.