Ordinanza n. 185 del 2019

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ORDINANZA N. 185

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge della Regione Puglia 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018, depositato in cancelleria l’11 settembre 2018, iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018 e depositato l’11 settembre 2018 (reg. ric. n. 61 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge della Regione Puglia 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica);

che, secondo il ricorrente, l’art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2018 viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., contrastando con la norma interposta di cui all’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quanto omette le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attività di controllo e abbattimento della fauna, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l’eccezionalità di questi ultimi) e il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la detta norma viola anche l’art. 118, secondo comma, Cost., attribuendo alla Regione, ovvero agli enti da questa eventualmente delegati, poteri di controllo e di abbattimento di tutte le specie animali, contrastando con gli artt. 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che, stabilendo il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall’Allegato D, lettera a), riserva il potere di deroga a tale divieto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, anche gli artt. 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2018, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;

che, nelle more del giudizio, gli artt. 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge reg. Puglia 28 del 2018 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)»;

che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 15 del 2019 ha, inoltre, modificato anche il testo dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2018, adeguandolo alla normativa statale di riferimento;

che, con atto notificato in data 17 giugno 2019 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 20 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 giugno 2019, ritenendo non più sussistente l’interesse alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni regionali impugnate.

Considerato che, con riguardo alle questioni proposte, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018, n. 112 e n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.