Ordinanza n. 183 del 2019

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ORDINANZA N. 183

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 20-26 novembre 2018, depositato in cancelleria il 29 novembre 2018, iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che la Regione autonoma Sardegna, con ricorso depositato il 29 novembre 2018 (reg. ric. n. 81 del 2018), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha modificato l’art. 16 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 119 della Costituzione, e agli artt. 4, lettera i), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che la Regione ha chiesto la sospensione della disposizione impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

che la Regione riferisce che la vicenda all’interno della quale la norma denunciata si inserisce ha visto coinvolti lo Stato, la Regione, il Comune di Olbia e un investitore privato, in partnership con l’Ospedale Bambino Gesù – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, nella attivazione di un presidio ospedaliero ad alta qualificazione sanitaria, il Mater Olbia;

che il nuovo ospedale è stato realizzato e che di esso si è tenuto conto per la programmazione del fabbisogno sanitario regionale con l’attribuzione di 242 posti letto;

che la ricorrente ritiene, tuttavia, che lo Stato, dopo avere incoraggiato la realizzazione dell’opera, starebbe «consapevolmente ostacolando la possibilità che la Regione onori gli impegni contrattualmente assunti», anche a mezzo della disposizione denunciata, la quale avrebbe «esteso temporalmente l’efficacia di una disposizione costituzionalmente illegittima sotto plurimi profili»;

che, secondo la ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe affetta da un vizio di irragionevolezza che ridonderebbe nella lesione delle competenze regionali;

che essa violerebbe la competenza legislativa regionale concorrente in materia di igiene e sanità pubblica, oltre che l’autonomia finanziaria della Regione in relazione all’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che dall’anno 2007 pone il finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale in capo alla Regione Sardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

che sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, previa reiezione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della norma impugnata, le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha stabilito che i commi 2 e 2-bis dell’art. 16 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, fossero sostituiti dal seguente comma: «2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l’ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all’effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

che, con atto depositato il 14 marzo 2019, conforme alla deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato al ricorso;

che, con atto depositato il 29 aprile 2019, conforme alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le ultime, ordinanze n. 136, n. 85 e n. 47 del 2019).

Visti l’artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.