Ordinanza n. 151 del 2019

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ORDINANZA N. 151

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con tre ordinanze del 29 giugno 2018, iscritte ai numeri 196, 197 e 198 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di Marta D’Alia;

udito nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2019 l’avvocato Giovanni Scala per Marta D’Alia.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre ordinanze del 29 giugno 2018 (reg. ord. n. 196, n. 197 e n. 198 del 2018), dal contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

che la disposizione censurata prevede l’applicazione all’elezione dei consigli circoscrizionali delle modifiche e integrazioni apportate dai primi due commi dello stesso art. 3 alla legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di elezioni comunali;

che, come riferisce il giudice a quo, le questioni traggono origine da tre distinti ricorsi, proposti da altrettanti candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali, risultati non eletti ai sensi del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017, ricorsi ove si argomentava un’erronea ripartizione dei seggi;

che tale erronea ripartizione sarebbe dovuta all’omessa detrazione del seggio attribuito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, al candidato Presidente non eletto maggiormente votato da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate, così come sarebbe richiesto dall’art. 4, comma 3-ter, della medesima legge;

che i citati ricorsi erano stati accolti dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Sicilia - Palermo, sezione prima, con sentenze 17 novembre 2017, n. 2685 e n. 2676, e 10 novembre 2017, n. 2550, appellate innanzi al collegio rimettente;

che l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 disciplina l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre il successivo art. 4-ter – inserito dall’art. 9 della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali) – regola l’elezione del consiglio circoscrizionale, facendo rinvio ai commi l, 2, 4, 5 e 7 dell’art. 4, senza fare menzione del comma 6 (relativo al premio di maggioranza) e del citato comma 3-ter, aggiunto solo successivamente dall’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016;

che quest’ultimo articolo ha infatti modificato gli artt. 2 e 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, nel secondo caso novellando il comma 7, con l’attribuzione di un seggio consiliare al candidato Sindaco non eletto maggiormente votato (purché abbia conseguito un numero di voti non inferiore al venti per cento), e con l’inserimento del comma 3-ter, secondo cui tale seggio deve essere detratto da quelli spettanti alle liste collegate allo stesso candidato (con conseguente rimodulazione del premio di maggioranza previsto dal comma 6);

che ad avviso del rimettente le modifiche sembrerebbero riguardare le sole elezioni comunali, tenuto conto che l’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, che indica le disposizioni da applicare alle elezioni circoscrizionali, senza includere il nuovo comma 3-ter dell’art. 4, non è stato oggetto d’intervento legislativo;

che, nondimeno, il quadro normativo sarebbe complicato da quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, oggetto di censura, ove, con una formula apparentemente di chiusura, si stabilisce che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali», secondo un’ottica apparentemente d’integrale rinvio alla disciplina dell’elezione dei Consigli comunali;

che tale formulazione sarebbe imprecisa, dimostrando innanzi tutto un’eccedenza rispetto allo scopo, tenuto conto che le modifiche concernenti l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 non si applicano certamente all’elezione dei consigli circoscrizionali, rivelandosi già in ciò una prima inesattezza del legislatore;

che, inoltre, il fatto che l’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 facesse e faccia rinvio solamente ad alcune delle disposizioni dell’art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il ricordato comma 3-ter, sul meccanismo di detrazione, e il comma 6, relativo al premio di maggioranza, non sarebbe casuale e, almeno per quest’ultimo, non potrebbe neppure imputarsi a un difetto di coordinamento normativo, trattandosi di una disposizione già in vigore quando fu introdotto l’art. 4-ter, che dunque consapevolmente il legislatore regionale avrebbe deciso di non applicare all’elezione del consiglio circoscrizionale;

che, infatti, tale differenza di sistema elettorale sarebbe motivata dalla diversa natura del Consiglio comunale, funzionale al governo locale, e di quello circoscrizionale, da sempre concepito come un organo assembleare, con funzioni per lo più consultive, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento;

che, pertanto, l’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 farebbe consapevole rinvio alle sole disposizioni per l’elezione del Consiglio comunale compatibili con l’elezione del consiglio circoscrizionale, mentre la disposizione censurata sarebbe all’apparenza ispirata a un criterio di segno opposto, d’integrale rinvio, la qual cosa comporterebbe più di un dubbio sulla sua ragionevolezza, equiparando istituti e realtà disomogenei, con l’introduzione anche per i consigli circoscrizionali di un correttivo di tipo maggioritario;

che, pertanto, in tale contesto normativo, la disposizione oggetto di censura risulterebbe evidentemente priva di razionalità intrinseca, ovvero d’intellegibilità e coerenza (evocando l’immagine di quel «gregge privo di pastore», raffigurata nella sentenza n. 204 del 1982), poiché della stessa potrebbero darsi più interpretazioni, tutte ugualmente plausibili e, in un certo senso, equivalenti;

che, malgrado la possibilità di ricostruire il contenuto della legge attraverso un’interpretazione sistematica, come avrebbe fatto il giudice di primo grado, dell’interpretazione costituzionalmente orientata, pur ritenuta da questa Corte piuttosto un obbligo che non una facoltà del giudice (per tutte è richiamata l’ordinanza n. 63 del 1989), dovrebbe farsi un uso sorvegliato in materia elettorale, gravando sul legislatore un dovere primario di clare loqui;

che, inoltre, la disposizione censurata porrebbe seri dubbi di conformità anche rispetto all’art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la soggezione del giudice soltanto alla legge presupporrebbe che questa sia decifrabile attraverso una funzione conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare, dovendosi privilegiare il promovimento della questione di legittimità costituzionale di una disposizione non razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili, che andrebbero lasciate alla volontà politica;

che le questioni, in quanto preordinate a espungere dall’ordinamento un disposto normativo indecifrabile e comunque irrazionale, sia sul piano della razionalità formale, sia di quella pratica (sono richiamate le sentenze n. 113 del 2015 e n. 172 del 1996), sarebbero, quindi, non manifestamente infondate e altresì rilevanti ai fini della decisione, poiché, ove non si dovesse fare applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, i giudizi a quibus andrebbero risolti alla luce del chiaro disposto dell’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, che non prevede né richiama alcun meccanismo di detrazione o pre-deduzione dei seggi, con la conferma del risultato elettorale originario favorevole agli appellanti;

che nel giudizio relativo all’ordinanza iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2018 si è costituita, con atto depositato l’11 febbraio 2019, Marta D’Alia, parte appellata nel giudizio a quo, argomentando l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal collegio rimettente;

che, in primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per violazione dell’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiché l’ordinanza di rimessione non disporrebbe la notifica al Presidente della Giunta regionale e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, come prescritto quando la questione concerne una legge regionale;

che, in secondo luogo, le questioni sarebbero altresì inammissibili in quanto il giudice a quo non avrebbe fatto uso del proprio potere interpretativo, attraverso la ricerca delle praticabili ipotesi ermeneutiche (è richiamata la sentenza n. 220 del 2014), affermando chiaramente che della disposizione oggetto di censura potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, e indicando anche una lettura «intellegibile» della stessa, ma censurandone una possibile illegittima interpretazione;

che, infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale non possono risolversi nel chiarimento di un mero dubbio interpretativo, consentendo al giudice rimettente di sottrarsi «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015), poiché il sindacato di costituzionalità non è teso alla valutazione dell’incertezza in ordine all’applicabilità delle norme, ma all’eliminazione della norma viziata (così l’ordinanza n. 427 del 1994), non potendo costituire una sede di revisione delle interpretazioni offerte (si richiama l’ordinanza n. 410 del 1994), con conseguente inammissibilità delle questioni che prospettano «una difficoltà nell’identificazione della norma [...] applicabile ai processi in corso» (ordinanza n. 355 del 2004), ovvero «una questione meramente interpretativa che avrebbe potuto e dovuto risolvere autonomamente, adottando, anche se non condivisa, l’interpretazione conforme a Costituzione» (ordinanza n. 59 del 2004), nonché delle questioni in cui si censuri solo una certa interpretazione che non si condivida (è citata l’ordinanza n. 548 del 1988) e di quelle volte a ottenere un mero avallo interpretativo (ex multis, sono richiamate le ordinanze n. 266, n. 97 e n. 58 del 2017 e n. 87 del 2016), specie in presenza d’indirizzi giurisprudenziali non del tutto stabilizzati (si richiama l’ordinanza n. 92 del 2015);

che, anzi, nel caso di specie il collegio rimettente avrebbe totalmente eluso il compito d’individuare il senso della disposizione censurata (viene richiamata l’ordinanza n. 212 del 2002), con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni (si citano la sentenza n. 10 del 2013 e l’ordinanza n. 212 del 2011);

che, inoltre, le questioni sarebbero inammissibili anche per difetto e contraddittorietà della motivazione (sono richiamate le sentenze n. 184 e n. 161 del 2017), argomentando il giudice rimettente, sia la non intellegibilità della disposizione censurata, sia la plausibilità di più interpretazioni, affermazioni in evidente e insanabile contraddizione tra loro, specie tenuto conto che verrebbe indicata anche «una interpretazione alternativa della norma, ritenuta conforme ai principi costituzionali» (ordinanza n. 87 del 2016);

che ulteriore motivo d’inammissibilità deriverebbe dal mancato esperimento dell’interpretazione conforme (sono richiamate le sentenze n. 69 del 2017, n. 203 del 2016, n. 206, n. 181 e n. 3 del 2015, n. 21 del 2013, n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996), affermando il collegio rimettente che, benché possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, nella materia elettorale dovrebbe comunque privilegiarsi il promovimento della questione di legittimità costituzionale, con un modo di procedere in contrasto anche con il più recente orientamento di questa Corte, secondo cui l’ordinanza di rimessione deve pur sempre adeguatamente motivare sul perché non sia ritenuta praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata (da ultimo è richiamata la sentenza n. 15 del 2018);

che, infine, le questioni dovrebbero ritenersi inammissibili anche per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto il meccanismo della detrazione del seggio non risponderebbe alla volontà del legislatore regionale d’introdurre un correttivo di tipo maggioritario, come sostenuto dall’ordinanza di rimessione, ma sarebbe ispirato a una logica proporzionale, senza equiparare, pertanto, istituti disomogenei;

che, nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate;

che, con particolare riferimento alle censure promosse in relazione all’art. 3 Cost., l’ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale sarebbe sanzionabile solo quando il suo esercizio risulti manifestamente irragionevole (sono richiamate le sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 260 del 2002, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993), mentre il giudizio di ragionevolezza potrebbe trovare ingresso solo ove l’irrazionalità o l’iniquità delle norme sia manifesta e irrefutabile (si richiamano la sentenza n. 86 del 2017 e, in senso conforme, le sentenze n. 434 del 2002 e n. 46 del 1993), oppure quando la formulazione della norma sia tale da dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue (è richiamata la sentenza n. 107 del 2017), presupposti che non ricorrerebbero nel caso di specie;

che, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, il sistema di elezione dei consigli circoscrizionali sarebbe ora disciplinato dal combinato disposto dell’art. 3, comma 3, della stessa legge e dell’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, applicandosi quindi a tali elezioni anche l’art. 4, comma 3-ter, di tale legge, che prevede il meccanismo di detrazione del seggio attribuito al candidato Presidente non eletto;

che tale interpretazione non solo sarebbe l’unica conforme a Costituzione, ma anche (e ancor prima) l’unica compatibile con elementari canoni di razionalità e coerente con l’attuale formulazione dell’art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, di sicura applicazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali – ove si stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sia proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di Presidente, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti – poiché, volendo ritenere non applicabile il più volte citato meccanismo di detrazione, si dovrebbe invertire l’ordine delle operazioni ivi previste, dapprima proclamando eletto a consigliere il candidato alla presidenza non eletto maggiormente votato e solo successivamente procedere al riparto dei residui seggi tra le varie liste o gruppi di lista;

che, dunque, sarebbe evidente il rapporto di presupposizione logica tra i commi 3-ter e 7 dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, implicito nella scelta d’introdurre l’elezione in consiglio del primo dei candidati Presidente non eletti, poiché in caso contrario non sarebbe disciplinato da quale lista o gruppo di liste dovrebbe detrarsi il relativo seggio;

che il meccanismo della detrazione, infine, non introdurrebbe alcun correttivo maggioritario, esprimendo anzi una chiara logica proporzionale, in quanto altrimenti si avrebbe un premio non per la maggioranza, bensì per la minoranza, con una distorsione tra voti espressi e attribuzione dei seggi in una «misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto» (sentenza n. 1 del 2014);

che, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., secondo la difesa della parte, il giudice a quo peccherebbe di «formalismo interpretativo», mentre l’interpretazione dovrebbe sempre essere logico-sistematica e, per definizione, teleologico-assiologica, non potendosi usare come unico criterio ermeneutico quello testuale (sono richiamate le sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014);

che, quindi, nel caso in esame, più che di una questione di legittimità costituzionale, si sarebbe in presenza di una questione relativa al coordinamento fra norme successive nel tempo in cui, come sottolineato dal giudice di prime cure, spetterebbe all’operatore giuridico ricostruire il contesto normativo, tenuto conto di quello ordinamentale di riferimento, mentre la ricostruzione offerta dal collegio rimettente, oltre a risultare anacronistica, porterebbe a un risultato paradossale e incostituzionale, recante una distorsione della rappresentatività e dell’uguaglianza del voto incompatibile con gli artt. 1 e 48 Cost.;

che il Presidente della Giunta regionale non è intervenuto in alcun giudizio.

Considerato che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre distinte ordinanze, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

che, in particolare, l’art. 3 di detta legge modifica l’art. 4 della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di composizione ed elezione dei Consigli comunali, novellando i commi 6 e 7, introducendo il comma 3-ter e stabilendo, al censurato comma 3, che tali modifiche «si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali», la cui disciplina è contenuta nell’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, ove si rinvia, però, ai soli commi l, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata determinerebbe, in primo luogo, una violazione dell’art. 3 Cost., poiché, operando un generico rinvio alla disciplina dell’elezione dei Consigli comunali, introdurrebbe elementi d’incoerenza e di non intellegibilità nella disciplina dell’elezione dei consigli circoscrizionali, in quanto consentirebbe anche interpretazioni nel senso di un’irragionevole equiparazione tra organi differenti;

che, in secondo luogo, sarebbe violato anche l’art. 101, secondo comma, Cost., perché la carenza d’intellegibilità e di coerenza della disposizione oggetto di censura pregiudicherebbe la stessa applicazione del precetto secondo cui «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge»;

che le tre ordinanze di rimessione pongono questioni identiche in relazione alla norma censurata e ai parametri costituzionali evocati e, pertanto, i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia;

che, in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione della parte privata relativa alla violazione dell’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiché, pur in assenza di specifica e testuale disposizione, le ordinanze di rimessione sono state comunque notificate al Presidente della Giunta regionale in data 23 ottobre 2018, oltre che comunicate al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana a mezzo posta elettronica certificata in data 29 giugno 2018;

che, invece, sono fondate le eccezioni d’inammissibilità relative al mancato esercizio, da parte del giudice a quo, dei poteri propri della funzione giurisdizionale, in presenza di quella che lo stesso giudice considera una mera scarsa comprensibilità della disposizione censurata nel contesto normativo di riferimento;

che, infatti, il collegio rimettente afferma che della stessa disposizione potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, ritenendo però opportuno sollevare le questioni in virtù di un’asserita peculiarità della materia elettorale, sebbene venga altresì riconosciuta la possibilità di tali interpretazioni, tra cui quella che sarebbe conforme a Costituzione, quale quella adottata dal giudice di prime cure;

che, quindi, la scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un’interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra l’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016 e l’art. 4-ter, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 – in ragione del rinvio da parte di quest’ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all’inserimento nell’art. 4 del comma 3-ter – risulta soltanto apparente, tenuto conto che, come osservato dal giudice di primo grado, sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell’art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato;

che, pertanto, il giudice rimettente ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa sulla successione temporale di disposizioni legislative (ordinanza n. 355 del 2004), che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l’esegesi della disposizione censurata;

che, inoltre, con specifico riferimento alle doglianze relative alla violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l’usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte;

che, in conclusione, la sottrazione del giudice rimettente «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015; nello stesso senso, si veda l’ordinanza n. 212 del 2011) comporta la manifesta inammissibilità delle questioni, restando assorbiti anche gli ulteriori profili d’inammissibilità eccepiti dalla parte costituita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.