Ordinanza n. 127 del 2019

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ORDINANZA N. 127

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del 3 maggio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, relativa al mantenimento del regime di segretezza apposto sul verbale contenente l’audizione, dinanzi alla Commissione, dell’ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, e al non accoglimento dell’istanza di desecretazione inoltrata alla medesima Commissione dalla Procura di Torino in data 23 giugno 2017, promosso dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino con ricorso notificato il 12-14 novembre 2018, depositato in cancelleria il 23 novembre 2018, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2018, fase di merito, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 gennaio 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto, quale titolare del procedimento n. 2017/3922, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati), nonché nei confronti della Camera dei deputati, in persona del suo Presidente pro tempore, e del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo dichiararsi che non spettava alla medesima Commissione bicamerale confermare il segreto sul verbale contenente l’audizione dell’ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, nonché rigettare la richiesta di desecretazione avanzata dalla Procura di Torino, e, per l’effetto, chiedendo altresì di annullare la deliberazione del 3 maggio 2017, che ha mantenuto la secretazione del resoconto stenografico della seduta del 2 agosto 2016, e consentire quindi la prosecuzione dell’attività dell’autorità giudiziaria;

che la Procura ricorrente premette di procedere in relazione alla querela, proposta dall’onorevole Stefano Vignaroli, per il reato di diffamazione aggravata in riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” dal titolo «Anche Vignaroli finisce nel mirino per le presunte pressioni su Tronca. Commissione Ecomafie e pm potrebbero ascoltare il deputato»;

che, nel proprio atto di denuncia-querela, l’onorevole Vignaroli lamentava che la giornalista autrice dell’articolo avesse posto arbitrariamente in relazione l’inchiesta cosiddetta “Monnezzopoli” e quella cosiddetta “Mafia Capitale”, addebitando al Movimento Cinque Stelle «ombre di intrighi», da un lato alludendo alla sua relazione con la senatrice Paola Taverna e ai loro presunti rapporti con l’ex assessore all’ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro; e, dall’altro, riferendo che, secondo quanto dichiarato dall’ingegnere Daniele Fortini nel corso della sua audizione davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, lo stesso querelante avrebbe esercitato pressioni sul commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Tronca, per l’allontanamento dell’ex direttore generale di AMA spa, dott. Alessandro Filippi;

che il querelante addebitava, inoltre, alla stessa giornalista, il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui all’art. 326 del codice penale, in concorso con soggetto non identificato, a norma dell’art. 110 cod. pen., sul rilievo che «tale vicenda l’articolista deve aver appreso, violando il segreto preteso dal medesimo Fortini ed apposto alle sue dichiarazioni dal presidente della Bicamerale», richiedendo, dunque, alla Procura ricorrente di «accertare come mai nell’articolo compare tale questione, oggetto appunto della detta segretazione, e guarda caso secondo la falsa ricostruzione dei fatti offerta dal Fortini»;

che a tal proposito la ricorrente sottolinea come le doglianze espresse dal querelante siano diverse ed investano: a) il tenore reputato diffamatorio dell’articolo di stampa; b) la diffusione del contenuto di dichiarazioni che, secondo quanto dichiarato dall’onorevole Vignaroli, il quale rivestiva la carica di vice presidente della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, erano state rese dall’ingegnere Fortini in sede di audizione presso la Commissione medesima, ma con richiesta di segretazione; c) la non veridicità di tali dichiarazioni;

che la denuncia-querela era dunque rivolta sia nei confronti della giornalista che aveva firmato l’articolo, sia nei confronti del direttore responsabile del quotidiano “La Stampa”, sia, infine, nei confronti di quanti si fossero resi responsabili del reato di rivelazione di segreto di ufficio, punito – in base all’art. 5 della legge n. 1 del 2014, istitutiva della Commissione parlamentare anzidetta – dall’art. 326 cod. pen.;

che, in data 28 febbraio 2017, la Procura ricorrente chiedeva al Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta copia della audizione dell’ingegnere Fortini del 2 agosto 2016, con richiesta di precisare «se, quando e in quali termini tale atto sia stato secretato» e «se lo stesso risulti ancora secretato» e «quando lo stesso sarà desecretato»;

che l’allora Presidente della Commissione, onorevole Alessandro Bratti, trasmetteva, con nota del 21 marzo 2017, «in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale», l’intero resoconto stenografico dell’audizione dell’ingegnere Fortini, di cui una parte era effettivamente secretata, sottolineando che quest’ultima veniva trasmessa «sotto vincolo di mantenimento del regime di segretezza apposto dalla Commissione»;

che successivamente, il 3 maggio 2017, il medesimo Presidente comunicava alla Procura ricorrente la decisione della Commissione di mantenere la secretazione, ponendo in evidenza che era stato richiesto allo stesso ingegnere Fortini di «esprimere la propria valutazione sulla persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione» e che il medesimo aveva chiesto di mantenere la segretezza dell’atto;

che la medesima Procura chiedeva formalmente il 23 giugno 2017 la desecretazione del verbale, rappresentando che quest’ultimo era stato ormai acquisito agli atti del procedimento e, dunque, qualunque fosse stato l’esito delle indagini preliminari, avrebbe dovuto essere formalmente depositato alle parti, in tal modo determinando un possibile contrasto con il provvedimento di secretazione;

che il 13 luglio 2017 il Presidente della Commissione di inchiesta ribadiva che la deliberazione relativa al mantenimento del segreto era stata già assunta il 3 maggio, ma che, attesa la richiesta formale della Procura della Repubblica, l’Ufficio di presidenza avrebbe valutato «le eventuali iniziative da assumere»;

che alla data di presentazione del ricorso, tuttavia, non era stata comunicata alcuna iniziativa volta alla desecretazione del verbale;

che, alla stregua di tale evoluzione della vicenda, a parere della ricorrente la Commissione bicamerale non si sarebbe attenuta, nella secretazione delle dichiarazioni, ai principi al riguardo affermati da questa Corte, la quale ha più volte sottolineato come il segreto degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta deve essere qualificato alla stregua di segreto di tipo funzionale, nel senso che esso è destinato a soddisfare le esigenze funzionali dell’organo parlamentare;

che, nel frangente, tale limite non sarebbe stato osservato in quanto: 1) la Commissione si sarebbe limitata a motivare il diniego di desecretazione «con esclusivo riferimento alla valutazione dell’Ing. Fortini “sulla persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione”»; 2) avrebbe omesso ogni valutazione e motivazione circa la necessità del mantenimento del segreto in funzione del perseguimento dei compiti istituzionali della Commissione medesima; 3) non avrebbe considerato il fatto che il contenuto delle dichiarazioni dell’ingegnere Fortini erano state ormai disvelate all’opinione pubblica ed acquisite alle indagini, avendo così la secretazione come unico ed esclusivo effetto quello di paralizzare il procedimento penale;

che, nella specie, deduce ancora la ricorrente, il verbale secretato costituirebbe – almeno secondo la prospettazione desumibile dalla denuncia-querela dell’onorevole Vignaroli – sia prova documentale del reato di diffamazione, in quanto contenente le dichiarazioni dell’ingegnere Fortini, sia corpo di reato in relazione al delitto di rivelazione ed utilizzazione di un segreto d’ufficio;

che, di conseguenza, il mantenimento del vincolo del segreto sul verbale in questione ne paralizzerebbe l’utilizzazione processuale, con conseguente pregiudizio per le indagini e per le conseguenti scelte sull’esercizio o non esercizio della azione penale, la quale costituisce un’attribuzione costituzionalmente riservata al pubblico ministero;

che, quanto alla legittimazione passiva, la ricorrente sottolinea come, alla data di proposizione del ricorso, fossero state già sciolte le Camere, con decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017; sicché, la Commissione parlamentare bicamerale, i cui atti hanno dato luogo al conflitto, aveva cessato le proprie funzioni, essendo queste limitate, in base alla legge istitutiva della stessa Commissione, alla durata della XVII Legislatura;

che, di conseguenza, il ricorso viene rivolto anche nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, giacché nella ipotesi in cui la Commissione parlamentare abbia, per qualsiasi causa, cessato di funzionare, «la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima» (sentenza n. 241 del 2007);

che con ordinanza n. 193 del 2018 questa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto;

che l’ordinanza e il ricorso sono stati notificati, a cura della ricorrente, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica il 12-14 novembre 2018 e depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 novembre 2018;

che né il Presidente della Camera dei deputati né il Presidente del Senato della Repubblica si sono costituiti nel presente giudizio.

Considerato che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita, per la durata della XVIII legislatura, con la legge 7 agosto 2018, n. 100 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati), ha deliberato, nella seduta del 13 dicembre 2018, di declassificare da segreta a libera la parte secretata del resoconto stenografico dell’audizione dell’ingegnere Daniele Fortini, presidente pro tempore del consiglio di amministrazione di AMA spa, del 2 agosto 2016;

che il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino hanno depositato, in data 24 gennaio 2019, atto di rinuncia, notificato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, non costituite;

che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, intervenuta in mancanza di costituzione in giudizio del resistente, determina l’estinzione del processo (ordinanza n. 31 del 2018).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2019.