Sentenza n. 68 del 2019

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SENTENZA N. 68

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell’art. 657-bis del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di A.P. B., con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 12 aprile 2018, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e 657-bis del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova».

1.1.– La Sezione rimettente premette di essere investita del ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano che, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta, formulata da un condannato, di riconoscimento in suo favore dello scomputo di pena prevista dall’art. 657-bis cod. proc. pen. per il caso di esito negativo della messa alla prova, laddove una parte della prova sia stata comunque eseguita.

1.1.1.– Nel caso di specie, il ricorrente A.P. B., rinviato a giudizio avanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano per rispondere di concorso in ricettazione, aveva beneficiato una prima volta nel 2011 della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, per un periodo pari a un anno.

Nel corso del periodo di sospensione, egli era stato sottoposto a un progetto elaborato dal servizio sociale minorile che prevedeva «interventi di orientamento formativo e lavorativo, di sostegno per il conseguimento del patentino per il ciclomotore, per il mantenimento della frequenza di uno sport di squadra, per lo svolgimento di attività di utilità sociale, da individuarsi a carico dello stesso servizio sociale, nonché colloqui di monitoraggio con l’assistente sociale e di sostegno psicologico dell’équipe penale».

Dopo un periodo in cui aveva correttamente adempiuto alle prescrizioni, l’imputato aveva tuttavia interrotto i contatti con gli operatori e si era sottratto alle prescrizioni medesime. Conseguentemente, il GUP aveva ritenuto che la messa alla prova si fosse conclusa con esito negativo e – ripreso il processo – aveva condannato l’imputato alla pena di sette mesi e quattro giorni di reclusione.

1.1.2.– Successivamente A.P. B. era stato nuovamente tratto a giudizio davanti al GUP del Tribunale per i minorenni di Milano per rispondere del delitto di violenza sessuale di gruppo aggravata e continuata, ed era stato ammesso una seconda volta, nel 2014, alla messa alla prova per un periodo di un anno e sei mesi.

Il nuovo progetto prevedeva «il mantenimento della frequenza scolastica, con profitto e buon comportamento, colloqui di sostegno psicologico, con cadenza quantomeno quindicinale, finalizzati anche alla rielaborazione dei reati e dei sottesi stili di vita e relazionali con i pari; lo svolgimento di attività socialmente utili inizialmente presso un oratorio e successivamente presso altri contesti al fine di incentivare “sentimenti di condivisione e di empatia”, di attività di servizio alla persona, con l’inserimento, ove possibile, in gruppi rivolti alla presa in carico di minori coinvolti in reati di stampo sessuale, nonché colloqui di verifica e di sostegno con l’assistente sociale, con il coinvolgimento dei familiari».

Anche questa messa alla prova aveva avuto, tuttavia, esito negativo. Rilevato come «il giovane si fosse sottratto ad una presa in carico piscologica, avesse interrotto e ripreso i rapporti con gli operatori a proprio piacimento, si fosse mantenuto “emotivamente distante rispetto alle relazioni di aiuto a lui offerte” […], non avesse svolto “alcuna significativa riflessione sulle condotte di reato”, non palesando alcun “movimento trasformativo” sia sul piano comportamentale che attitudinale», il GUP aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati a lui ascritti.

1.1.3.– Le due sentenze di condanna erano state quindi unificate con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, e la pena da espiare era stata determinata complessivamente in tre anni, un mese e quattro giorni di reclusione.

Il difensore del condannato aveva allora chiesto allo stesso Procuratore della Repubblica che dalla pena così determinata fosse detratto, ai sensi dell’art. 657-bis cod. proc. pen., un periodo corrispondente ai due anni e mezzo complessivi di messa alla prova eseguita.

Il Procuratore della Repubblica aveva tuttavia rigettato l’istanza, ritenendo che la disposizione invocata non fosse applicabile alla sospensione del processo con messa alla prova prevista, per gli imputati minorenni, dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Il condannato aveva allora proposto incidente di esecuzione volto a ottenere il relativo scomputo di pena, ma il Tribunale per i minorenni di Milano – in funzione, appunto, di giudice dell’esecuzione – aveva parimenti rigettato la richiesta, ritenendo esso pure che la disposizione invocata non fosse applicabile nel caso di specie.

Avverso tale ordinanza, il difensore del condannato aveva infine proposto il ricorso per cassazione che ha dato origine al procedimento a quo.

1.2.– Ritiene anzitutto la Sezione rimettente che l’applicazione estensiva dell’art. 657-bis cod. proc. pen. alla messa alla prova per i minorenni – sollecitata anche dal Procuratore generale in udienza, oltre che dal difensore dell’imputato – non sia praticabile.

Ad avviso del giudice a quo, infatti, la messa alla prova per i minorenni presenta significative differenze strutturali rispetto al corrispondente istituto previsto per gli adulti, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). In particolare, la messa alla prova per i minorenni non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla sfera dei suoi possibili destinatari e dei reati dei quali essi sono imputati; non richiede il consenso del minore; ha ad oggetto «prescrizioni variamente modulabili e almeno tendenzialmente connotate da una minore afflittività»; è soggetta a diversi termini di durata; e il suo esito può essere negativo anche nel caso in cui vengano rispettate le prescrizioni previste nel progetto. Sotto lo specifico profilo funzionale, d’altra parte, la necessaria previsione, nella messa alla prova per gli adulti, dell’obbligo di prestazioni lavorative di pubblica utilità connoterebbe l’istituto in termini «prettamente afflittivi», ciò che invece avverrebbe in maniera meno pregnante nella messa alla prova per i minorenni, caratterizzata invece da istanze di tipo essenzialmente educativo.

Da ciò discenderebbe l’impossibilità di estendere la previsione dell’art. 657-bis cod. proc. pen. al processo minorile, «in particolare per quanto concerne il rigido automatismo previsto dalla norma», la quale «contempla un meccanismo di fungibilità costruito alla stregua di un criterio matematico» – tre giorni di messa alla prova per ogni giorno di pena detentiva da detrarre – «che sembra non esportabile automaticamente in ogni caso di messa alla prova del minorenne».

1.3.– Tuttavia, a parere della Sezione rimettente «l’esclusione» per l’imputato minorenne «di qualunque rilevanza del percorso seguito durante la prova, pur segnato da un epilogo sfavorevole», darebbe vita a «un regime ingiustificatamente differenziato rispetto all’assetto regolativo che caratterizza l’omologo istituto per gli imputati maggiorenni, sì da confliggere con il principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost.». Ciò in relazione ai «significativi profili di afflittività» che caratterizzerebbero anche la messa alla prova per il minorenne, in particolare laddove ne sia previsto l’inserimento comunitario all’interno di una struttura, «attesa la consistente limitazione della libertà di movimento che esso implica». Alla medesima valutazione dovrebbe, peraltro, pervenirsi anche in una fattispecie come quella all’esame, in cui gli obblighi di fare o di non fare inerenti alle prescrizioni avrebbero avuto essi pure «carattere afflittivo, al di là della finalizzazione verso un obiettivo di natura prettamente educativa».

L’impossibilità di operare alcuno scomputo sulla pena da espiare in relazione al periodo di messa alla prova eseguito dall’imputato minorenne, in caso di fallimento della messa alla prova stessa, confliggerebbe altresì con l’art. 31 Cost.; e ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che da tale disposizione ha tratto il principio secondo cui il processo minorile deve essere ispirato alla prevalente esigenza educativa del minore (sentenza n. 222 del 1983), da attuarsi mediante la «specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sentenza n. 109 del 1997).

Tale impossibilità risulterebbe, altresì, distonica rispetto all’art. 27, terzo comma, Cost., che parimenti impone l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, al fine prioritario della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato minorenne all’epoca del fatto (così, ancora, sentenza n. 222 del 1983).

Il giudice a quo ritiene, dunque, non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, con riferimento ai tre parametri menzionati, dell’art. 657-bis cod. proc. pen. e dell’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 – quest’ultimo relativo alle determinazioni del giudice sull’esito della messa alla prova per i minori – nella parte in cui da tali disposizioni discende «l’impossibilità, per il giudice, di tenere in alcun conto, per il minore condannato a seguito di esito negativo della messa alla prova, del periodo trascorso in assoggettamento a tale regime, valutando, all’esito del pur negativo esperimento, le limitazioni alla libertà personale alle quali sia stato comunque nelle more sottoposto», analogamente a quanto consentito in caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in forza della sentenza n. 343 del 1987 di questa Corte.

1.4.– In punto di rilevanza, la Sezione rimettente osserva che solo in caso di accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale il ricorso proposto dal condannato potrebbe essere accolto, con conseguente rinvio al giudice dell’esecuzione per la valutazione in concreto dei contenuti afflittivi delle prescrizioni imposte nei due periodi di messa alla prova cui lo stesso è stato sottoposto, e per l’«esame del sostanziale aggravamento del trattamento sanzionatorio subito dal condannato in ragione della sua sottoposizione alla messa alla prova».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Ad avviso dell’Avvocatura generale, infatti, l’istituto della messa alla prova per i minorenni avrebbe caratteristiche peculiari, tali da escludere che la mancata previsione di un meccanismo di scomputo della pena paragonabile a quello previsto per gli imputati adulti determini una violazione dell’art. 3 Cost. Tale mancata previsione sarebbe giustificata dalla preminenza dell’esigenza di recupero del minore, che non consentirebbe di attribuire natura sanzionatoria all’istituto; natura sanzionatoria che, invece, sarebbe propria della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui si riferisce la sentenza n. 343 del 1987 invocata dal rimettente.

Infondate sarebbero, altresì, le censure formulate con riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31 Cost., dal momento che l’esclusione della possibilità di tener conto del periodo trascorso in prova, lungi dall’essere incompatibile con l’esigenza di tutela del minore e con la funzione di rieducazione della pena, sarebbe invece «assolutamente coerente con l’esigenza di recupero del minore, che costituisce la finalità precipua del processo penale minorile».

3.– In una successiva memoria, l’Avvocatura generale ha eccepito altresì l’inammissibilità delle questioni prospettate, dal momento che il giudice a quo non si limiterebbe qui a invocare una mera estensione della disciplina di cui all’art. 657-bis cod. proc. pen., ma invocherebbe l’introduzione di un sistema di computo della pena ulteriore e diverso da quello regolato per gli adulti. In tal modo, il rimettente chiederebbe però «un intervento additivo mirante ad introdurre nell’ordinamento giuridico una disciplina non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata», ciò che sarebbe precluso alle sentenze di questa Corte.

Le questioni sarebbero comunque infondate non solo per le ragioni già esposte nell’atto di intervento, ma anche perché l’istituto della messa alla prova per gli adulti sarebbe stato pensato dal legislatore come un rito speciale finalizzato a ottenere un trattamento alternativo alla pena fondato sulla volontà dell’imputato, nel quale il lavoro di pubblica utilità svolge un ruolo essenziale, determinandone il carattere afflittivo. Tale connotazione sarebbe invece del tutto estranea al parallelo istituto previsto per i minorenni, nel quale «la finalità rieducativa […] è talmente pregnante da consentire al giudice di non dichiarare l’estinzione del reato anche se il minore abbia ottemperato alle prestazioni indicate ma dal suo comportamento o dalla sua personalità la prova non abbia fornito esito positivo». In un simile contesto, la previsione di un «meccanismo di computo o fungibilità» non sarebbe corrispondente alle finalità essenzialmente educative del processo minorile.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e 657-bis del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova».

La Sezione rimettente evidenza, in particolare, una discrasia tra la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni, disciplinata dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, e quella dell’omologo istituto previsto oggi per gli imputati maggiorenni, in forza della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 657-bis cod. proc. pen.

Quest’ultima disposizione prevede che «[i]n caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Nessuna disposizione di analogo tenore è, invece, stabilita per la messa alla prova nel processo minorile, rispetto alla quale l’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 si limita a prevedere che «[d]ecorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33», disponendo così la prosecuzione del processo.

La discrasia in parola induce il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina della messa alla prova del minore, nella parte in cui non prevede, per l’appunto, che – in caso di esito negativo della messa alla prova dell’imputato minorenne e conseguente condanna dello stesso – il giudice possa comunque tener conto, nella determinazione della pena da eseguire, del periodo di avvenuta esecuzione della prova.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni prospettate, dal momento che con le stesse si solleciterebbe questa Corte a operare un intervento additivo, mirante a introdurre nell’ordinamento una disciplina non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata.

L’eccezione è infondata.

2.1.– Il giudice a quo, per la verità, non chiede che la disciplina prevista dall’art. 657-bis cod. proc. pen. per il caso di esito negativo di messa alla prova di imputati maggiorenni venga sic et simpliciter estesa all’omologo istituto previsto per i minorenni. Infatti, mentre la detrazione di pena prevista per i condannati adulti è operata direttamente dal pubblico ministero secondo i criteri di calcolo automatici stabiliti dallo stesso art. 657-bis cod. proc. pen., il petitum dell’ordinanza di rimessione mira all’attribuzione al giudice di un potere discrezionale, in forza del quale egli dovrebbe essere posto in grado di determinare la residua pena da espiare «tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova»: al di fuori, dunque, di ogni automatismo. D’altra parte, il riferimento al «giudice» operato nel petitum parrebbe abbracciare tanto il giudice dell’esecuzione – investito, come è accaduto nel procedimento a quo, di un ricorso del condannato mirante alla rideterminazione della pena da scontare –, quanto lo stesso giudice della cognizione, il quale ben potrebbe, nella logica del rimettente, sin dall’inizio essere chiamato a determinare la pena tenendo conto del periodo della prova comunque eseguita dal condannato, nonostante il suo complessivo fallimento (l’intervento del giudice dell’esecuzione apparendo, in quest’ottica, una sorta di rimedio residuale contro il mancato esercizio, già in sede di cognizione, del potere-dovere di determinare la pena tenendo conto della parte di prova già eseguita dal condannato).

Da ciò discende che, effettivamente, il giudice a quo chiede a questa Corte di introdurre nel sistema una regola nuova – distinta da quella sancita dall’art. 657-bis cod. proc. pen. per la messa alla prova degli adulti – che implicherebbe l’attribuzione al giudice (della cognizione, ed eventualmente dell’esecuzione) di un potere discrezionale nella determinazione della pena da eseguire in caso di fallimento della messa alla prova per gli imputati minorenni.

2.2.– Cionondimeno, l’intervento sollecitato appare strettamente modellato su quello già operato da questa Corte nella sentenza n. 343 del 1987, pure invocata dal rimettente, con la quale l’allora comma 10 dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), fu dichiarato illegittimo «nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova».

Nemmeno in quel caso la soluzione poteva dirsi costituzionalmente obbligata; ma questa Corte ritenne di doverla egualmente adottare, per sanare il riscontrato vulnus ai «principi di proporzionalità e individualizzazione della pena» arrecato dalla disciplina in quella sede censurata, che – come quella che oggi viene in considerazione – non prevedeva la possibilità di alcuno scomputo sulla pena detentiva da eseguire in caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale. «La Corte non si nasconde» – rilevò la sentenza n. 343 del 1987 – che il rimedio adottato «comporta l’attribuzione al Tribunale di sorveglianza di un consistente potere: ma ciò è fenomeno non solo ben noto […] in altri ordinamenti, ma coerente all’analogo potere spettante al predetto Tribunale e al magistrato di sorveglianza in sede di ammissione della misura, di controllo sul corso di essa e di individuazione dei presupposti per la sua revoca. D’altra parte, non è certo inibito al legislatore di dettare nuove regole che, in ottemperanza al precetto costituzionale, valgano a stabilire puntuali criteri di valutazione e comparazione». Considerazioni, queste ultime, che potrebbero in ipotesi valere anche con riferimento ai poteri del giudice (in particolare, della cognizione) nella determinazione concreta della pena da infliggere all’imputato nei cui confronti la messa alla prova abbia avuto esito negativo.

La soluzione sollecitata in questa occasione dall’ordinanza di rimessione non eccede, dunque, i limiti delle attribuzioni di questa Corte, così come già esercitati in passato in un caso del tutto simile. Dal che l’ammissibilità delle questioni prospettate.

3.– Nel merito, le questioni prospettate sono, tuttavia, infondate.

3.1.– Il rimettente – denunciando il possibile contrasto della disciplina oggi in vigore con gli artt. 3, 27 e 31 Cost. – non lamenta, come si è appena osservato, un’irragionevole disparità di trattamento tra il regime della messa alla prova per gli adulti e quello per i minorenni. La stessa ordinanza di rimessione dà atto, infatti, della diversa struttura e funzione dei due regimi, fondando proprio su tali differenze l’impossibilità di estendere analogicamente alla messa alla prova per i minorenni la disciplina dettata dall’art. 657-bis cod. proc. pen.

Il senso delle censure è, invece, quello di denunciare l’incongruità del regime oggi vigente, che non consente al giudice di tener conto del periodo di prova eseguita al momento della determinazione della pena che il condannato dovrà scontare, rispetto ai principi costituzionali in materia di pene desumibili, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., nonché – con riferimento specifico ai condannati minorenni – dall’art. 31 Cost.

Dalla trama complessiva dell’ordinanza di rimessione emerge infatti che il dubbio del giudice a quo concerne la possibile distonia della disciplina censurata rispetto a quei medesimi principi di proporzionalità e individualizzazione della pena che erano già stati posti a base della citata sentenza n. 343 del 1987, sul cui dispositivo il petitum dell’ordinanza di rimessione è modellato.

In buona sostanza, il rimettente teme che, essendo preclusa al giudice la possibilità di rideterminare la pena tenendo conto dei contenuti afflittivi delle prescrizioni inerenti alla messa alla prova e già ottemperate dal condannato, questi venga sottoposto a una pena eccessiva, e pertanto sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso; con conseguente frustrazione delle finalità di rieducazione, alla quale la pena deve necessariamente orientarsi, nonché di tutela del preminente interesse educativo del minore, al quale si ispira l’intera disciplina del processo penale minorile.

3.2.– Questa Corte non è, tuttavia, persuasa dalle argomentazioni del rimettente.

Come rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato, la messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall’omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, oggetto quest’ultima della sentenza n. 343 del 1987 richiamata dal rimettente.

3.2.1.– Tanto la messa alla prova per gli adulti quanto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale sono caratterizzate da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato.

Ciò appare evidente rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che è concepita dal legislatore come strumento di espiazione della pena, alternativo rispetto alla detenzione: uno strumento, certo, meno afflittivo rispetto al carcere, ma egualmente connotato in senso sanzionatorio rispetto al reato commesso, tanto che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale (art. 47, comma 12, ordin. penit.).

Ma una connotazione sanzionatoria non è aliena nemmeno alle prescrizioni inerenti alla sospensione del processo con messa alla prova prevista per gli imputati adulti in forza della disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014, come la recente giurisprudenza di questa Corte ha del resto riconosciuto.

Anzitutto, la sentenza n. 91 del 2018 ha richiamato in senso adesivo una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, con la quale si è affermata la duplice natura, processuale e sostanziale, del nuovo istituto, che è «[d]a un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272).

La Corte di cassazione, e questa stessa Corte, hanno in tal modo riconosciuto che la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto; un trattamento che persegue lo scopo – costituzionalmente imposto in forza dell’art. 27, terzo comma, Cost. – della risocializzazione del soggetto, sulla base della libera scelta che questi ha compiuto per evitare le conseguenze, da lui ritenute evidentemente più pregiudizievoli, del processo ordinario e della pena che potrebbe conseguirne. Un trattamento, ancora, che si radica comunque su di una sia pur incidentale e sommaria «considerazione della responsabilità dell’imputato», almeno allo stato degli atti, «posto che il giudice, in base all’art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrono le condizioni per “pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129” cod. proc. pen., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-quater, comma 2, cod. proc. pen.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.» (sentenza n. 91 del 2018).

Componente essenziale di tale «trattamento sanzionatorio» è, d’altra parte, l’obbligo a carico del soggetto che vi è sottoposto – ai sensi dell’art. 168-bis, terzo comma, del codice penale – di prestare lavoro di pubblica utilità, consistente in una «prestazione non retribuita […] di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività» e la cui «durata giornaliera non può superare le otto ore»; obbligo che si affianca alla «prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno», oltre agli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all’atto dell’ammissione al beneficio, le quali possono comprendere «attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali». Prescrizioni, queste ultime, che incidono in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, sia pure in maniera evidentemente meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva.

Il legislatore si è, inoltre, preoccupato di assicurare che le prescrizioni cui il soggetto è vincolato si mantengano entro un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso. In primo luogo, legittimati ad accedere al beneficio sono soltanto gli imputati per reati di non particolare gravità, in quanto «puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni» ovvero rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 168-bis cod. pen.). In secondo luogo, la durata della messa alla prova (e della relativa sospensione del processo) varia a seconda della gravità del reato contestato all’imputato (art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen.). Infine, il giudice è chiamato a valutare l’idoneità del programma di trattamento «in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale» (art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.), e cioè in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena, tra i quali spicca il riferimento alla gravità, oggettiva e soggettiva, del reato.

Proprio sulla base di una tale connotazione sanzionatoria della messa alla prova per gli adulti – e, più precisamente, delle prescrizioni inerenti al provvedimento, volontariamente accettate dall’imputato – trova piana spiegazione la scelta del legislatore, espressa dall’art. 657-bis cod. proc. pen., di imporre al pubblico ministero, in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, di scomputare dalla pena ancora da eseguire un periodo corrispondente a quello in cui il soggetto ha effettivamente eseguito le prescrizioni che gli erano state imposte. E ciò sulla base di un coefficiente stabilito dalla legge, che si fonda a sua volta su una valutazione di minore afflittività – ma pur sempre di afflittività – delle prescrizioni medesime rispetto a quella che deriva dalla pena detentiva.

3.2.2.– Una logica affatto diversa è quella che ispira la messa alla prova per i minorenni, alla quale non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria.

Per quanto anche tale beneficio possa essere concesso soltanto sulla base di un accertamento – sia pure sommario, incidentale e allo stato degli atti – della responsabilità penale dell’imputato (sentenza n. 125 del 1995), la messa alla prova per i minorenni è concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato. Ciò risulta evidente già a partire dalla considerazione che la messa alla prova è consentita per i minori di età che siano chiamati a rispondere di qualsiasi reato, ivi compresi quelli puniti in astratto con la pena dell’ergastolo, la diversa gravità del reato riflettendosi solo nel diverso termine massimo stabilito per la durata della sospensione del processo (che è pari a tre anni per i reati più gravi, a fronte del termine ordinario di un anno che vige per tutti i reati punibili con la reclusione inferiore nel massimo a dodici anni: art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988).

La definizione delle prescrizioni cui l’imputato deve essere sottoposto resta, d’altra parte, affidata alla valutazione largamente discrezionale del giudice e dei servizi sociali cui l’imputato sarà affidato. Il legislatore si è qui limitato a stabilire che «il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato» (art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988) e che il progetto di intervento elaborato dai servizi minorili «deve prevedere tra l’altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa» (art. 27, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»). Tali prescrizioni, significativamente, non comprendono l’obbligo di prevedere prestazioni di lavoro di pubblica utilità, obbligo che è invece concepito dal legislatore come condizione necessaria della messa alla prova prevista per gli adulti. Né compare alcun riferimento, qui, ai criteri generali di commisurazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen. per orientare la discrezionalità del giudice e dei servizi sociali nella definizione delle prescrizioni, a differenza di quanto si è visto accadere nella disciplina della messa alla prova per gli adulti.

Sulla base di queste indicazioni normative, il senso delle prescrizioni inerenti al programma cui l’imputato deve essere sottoposto appare esclusivamente orientato a stimolare un percorso (ri)educativo del minore, finalizzato all’obiettivo ultimo di una «evoluzione della sua personalità» nel senso del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, al cui riscontro è subordinata la stessa valutazione di esito positivo della messa alla prova (art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988).

Le stesse prescrizioni che limitano la libertà di autodeterminazione e di movimento dell’imputato minorenne – imponendogli la frequenza di corsi scolastici o professionali, percorsi terapeutici, attività di volontariato, e persino la residenza in specifici luoghi, come le case-famiglia, in cui vigano determinati orari – non possono che considerarsi come altrettante occasioni educative, volte a stimolare nel giovane un percorso di revisione critica del proprio passato e un correlativo processo di cambiamento, il cui esito positivo potrebbe rendere non più necessaria la celebrazione di un processo e l’inflizione di una pena nei suoi confronti. Qualsiasi processo educativo, d’altronde, passa necessariamente attraverso l’imposizione di regole, che limitano nell’immediato la libertà di individui la cui personalità è ancora in formazione.

Voler leggere, allora, tali regole come altrettante sanzioni per il fatto di reato commesso – e, più precisamente, come sanzioni anticipate rispetto alla pena che potrà essere inflitta al termine del processo, in caso di fallimento della prova – significherebbe fraintendere il loro significato, con il rischio per di più di incentivare condotte opportunistiche da parte dell’imputato: il quale potrebbe essere indotto a rispettare formalmente le prescrizioni soltanto al fine di scontare anticipatamente la pena per il proprio reato in condizioni meno gravose di quelle che incontrerebbe in carcere, senza però impegnarsi in un reale percorso di cambiamento.

Simili rischi di fraintendimento appaiono particolarmente evidenti in casi come quello oggetto del procedimento a quo, in cui le prescrizioni in concreto imposte all’imputato (si vedano i punti 1.1.1. e 1.1.2. del Ritenuto in fatto) – nelle due successive sospensioni di cui ha beneficiato, nel secondo caso per reati di rilevante gravità – non potevano essere ragionevolmente intese, né dovevano esserlo da parte dell’imputato, come altrettante “punizioni” per i fatti di reato a lui addebitati; bensì avrebbero dovuto essere accolte come – preziose – offerte educative, volte a stimolare un cammino che richiede però una consapevole adesione “interiore” da parte del destinatario, in vista dell’esito sperato di un’evoluzione della sua personalità, tale da non rendere più necessaria l’irrogazione di una pena nei suoi confronti.

3.2.3.– Non può, pertanto, considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all’art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell’imputato minorenne – non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice (secondo la prospettiva suggerita dal giudice a quo).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell’art. 657-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.