Ordinanza n. 53 del 2019

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ORDINANZA N. 53

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, recante «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’art. l, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)», trasmessa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante invio con posta elettronica certificata del 21 febbraio 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2018, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, con ricorso notificato il 23 aprile 2018, depositato in cancelleria il 27 aprile 2018, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 27 aprile 2018, la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) emanare la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20 febbraio 2018, recante «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’articolo l, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)», trasmessa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante invio con posta elettronica certificata del 21 febbraio 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2018, per violazione degli artt. 3, 81, 97, primo e secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, della Costituzione, anche in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e dell’art. 136 Cost. per violazione del giudicato costituzionale; dell’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e degli artt. 9 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), anche in relazione alla sentenza di questa Corte n. 247 del 2017; degli artt. 7, 25, 48, 49, 51, 52, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), anche in relazione al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), e all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni); del principio di predeterminazione, di proporzionalità e di temporaneità delle contribuzioni richieste alla Regione autonoma secondo gli artt. 3 e 119 Cost. e gli artt. 48 e 49 dello statuto d’autonomia; del principio di veridicità e di trasparenza dei bilanci ex artt. 81 Cost. e 7, 25 e 48 dello statuto d’autonomia; del principio di leale collaborazione ex art. 120, secondo comma, Cost. e del principio consensualistico ex artt. 63 e 65 dello statuto d’autonomia e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);

che, ad avviso della ricorrente, l’impugnata circolare n. 5 del 2018 violerebbe i sopra richiamati parametri e norme interposte e andrebbe, pertanto, annullata nella parte in cui essa limiterebbe, ai fini dell’equilibrio di bilancio, la possibilità di impiego dell’avanzo di amministrazione all’utilizzazione delle intese e dei patti di solidarietà ovvero allo strumento della cosiddetta flessibilità in corso di gestione, e nella parte in cui, nelle indicazioni contenute nell’Allegato 2, essa escluderebbe l’avanzo vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, il 31 gennaio 2019 la Regione ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, in forza della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 89;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 132 del 2011 e n. 44 del 2009).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.