Sentenza n. 22 del 2019

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 22

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 3 marzo 2017, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017»;

he, secondo il ricorrente, gli oneri derivanti dall’impugnato art. 10, il quale ha inserito, nella legge della Regione Lombardia 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), l’art. 5-bis, rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine», non troverebbero idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019 e dunque, sotto questo profilo, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.;

he l’art. 19, comma 2, parimenti impugnato, risulterebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., laddove, ad avviso del Governo, subordinerebbe le misure alternative al ticket sanitario aggiuntivo alla sola adozione di «azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell’appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale», anziché «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti» come prescritta dall’art. 1, comma 796, lettera p-bis), numero 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

che, con atto depositato in cancelleria il 22 marzo 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 10 della legge regionale, in ragione dei chiarimenti successivamente forniti dalla Regione Lombardia in ordine alle disponibilità finanziarie per l’intero triennio 2017-2019;

che la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione residua, relativa all’art. 19 della legge in esame, sia dichiarata non fondata e, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2017, n. 6444, ha altresì accettato la rinuncia parziale al ricorso;

che con successivo atto, depositato il 10 ottobre 2018, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2018, il ricorrente ha infine integralmente rinunciato all’impugnativa in seguito all’intervenuta abrogazione dell’art. 19 ad opera dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018»;

che la resistente, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2018, n. 669, ha accettato l’intervenuta rinuncia, depositando il relativo atto il 9 novembre 2018;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Lombardia;

che la rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

isti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.