Ordinanza n. 19 del 2019

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ORDINANZA N. 19

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, nel procedimento tra Silvio Giannattasio e la Regione Campania, con ordinanza del 6 marzo 2017, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato Alberto Armenante per la Regione Campania.

Ritenuto che – nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Campania, per l’annullamento di un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica (per l’anno 2013), che il ricorrente assumeva non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo – l’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)» (norma poi abrogata dall’art. 19, comma 4, lettera b, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017», ma reintrodotta, in termini analoghi, dall’art. 1, comma 21, della legge reg. Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017»);

che, secondo la rimettente, il denunciato art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013 (che è, ratione temporis, la disposizione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo) – con il prevedere che «[i]l fermo del veicolo disposto dall’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica […]» – contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e con l’art. 119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (alle cui motivazioni il giudice a quo fa rinvio) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale (a suo avviso) di analogo contenuto [art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»];

che, in questo giudizio incidentale, si è costituita, ed ha depositato memoria, la Regione Campania, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per la non fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con sentenza n. 47 del 2017, questa Corte ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni, di contenuto analogo a quella ora in esame, di cui all’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e all’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), identicamente sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, oltre che (con riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna) all’art. 3, della Costituzione. E, con successiva ordinanza n. 192 del 2018, ha dichiarato manifestamente infondata la riproposta questione di legittimità costituzionale del predetto art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003;

che, in dette decisioni, questa Corte ha, infatti, rispettivamente, chiarito e ribadito come il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche, per ciò caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 – sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada»;

che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)» – non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo adottato dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, come convertito in legge; e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso d.l. – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);

che, rispetto a tali motivazioni, nessuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;

che la questione sollevata dalla rimettente è, pertanto, manifestamente infondata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.