Ordinanza n. 243 del 2018

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 243

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                              ”

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

-      Giuliano                      AMATO                                                    ”

-      Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-      Daria                           de PRETIS                                                 ”

-      Nicolò                         ZANON                                                     ”

-      Franco                         MODUGNO                                              ”

-      Augusto Antonio        BARBERA                                                ”

-      Giulio                          PROSPERETTI                                         ”

-      Giovanni                     AMOROSO                                               ”

-      Francesco                    VIGANÒ                                                   ”

-      Luca                            ANTONINI                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), promossi dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di Cassazione, con ordinanze del 25 maggio 2016, del 1° agosto 2016 e del 2 febbraio 2017, iscritte, rispettivamente, al n. 228 del registro ordinanze 2016 e ai numeri 2 e 179 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2016, e numeri 6 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Siracusa in composizione monocratica, con ordinanza del 25 maggio 2016 (r.o. n. 228 del 2016), la Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza del 1° agosto 2016 (r.o. n. 2 del 2017), nonché il Tribunale ordinario di Siracusa, quale giudice di appello cautelare ex art. 322-bis del codice di procedura penale, con ordinanza del 2 febbraio 2017 (r.o. n. 179 del 2017), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui impone di applicare la disposizione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dalla quale – secondo la interpretazione fornita dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale in presenza delle circostanze indicate nella predetta sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendono effetti sfavorevoli;

che, secondo i giudici rimettenti, la “regola Taricco” sarebbe in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 24 e 111 Cost., in quanto la sopravvenuta modifica del regime della prescrizione, operando nei giudizi in corso, inciderebbe sulla punibilità dei reati con effetto retroattivo, «vulnerando la legittima aspettativa dell’imputato, che non intenda rinunciare alla prescrizione, ad ottenere una pronuncia di proscioglimento sulla base della legge regolativa del fatto»;

che sarebbe violato anche l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassatività e determinatezza delle disposizioni penali, perché la Corte di giustizia avrebbe individuato i presupposti dell’obbligo di disapplicazione delle norme sull’interruzione della prescrizione in concetti vaghi e indeterminati, quali “la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea” e il “numero considerevole di casi di frode grave”;

che risulterebbero violati altresì gli artt. 24 e 3 Cost., perché un’applicazione retroattiva (ai fatti commessi prima della sentenza Taricco) del prolungamento dei termini massimi di prescrizione, da un lato, comprometterebbe la posizione dell’imputato, che, legittimamente e sulla base delle informazioni sui presupposti della punibilità vigenti al momento della scelta processuale, abbia deciso di non beneficiare dei vantaggi premiali connessi alla scelta dei riti alternativi, e, sulla base dei nuovi presupposti, più sfavorevoli, non potrebbe più esercitare le facoltà difensive riconosciutegli nella competente scansione procedimentale; e, d’altro lato, determinerebbe disparità di trattamento rispetto a chi, in analoga situazione processuale, e nella consapevolezza dei nuovi presupposti della punibilità legati al prolungamento dei termini di prescrizione, è ancora in tempo per esercitare le facoltà difensive connesse alla scelta dei riti alternativi e ai conseguenti trattamenti sanzionatori premiali;

che la disciplina censurata violerebbe anche l’art. 101, secondo comma, Cost., sotto il profilo della separazione dei poteri e della sottoposizione del giudice soltanto alla legge, perché l’individuazione dei presupposti dell’obbligo di disapplicazione delle norme sull’interruzione della prescrizione secondo concetti vaghi e indeterminati avrebbe l’effetto di affidare al giudice una valutazione di natura politico criminale, relativa all’efficacia general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari dell’UE, che spetta, invece, al legislatore;

che parimente violati risulterebbero gli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., quanto alla finalità rieducativa della pena e alla ragionevolezza nella determinazione della stessa, perché il prolungamento dei termini di prescrizione, e quindi della punibilità, in ragione della tutela degli interessi finanziari dell’UE, comporta una funzionalizzazione della pena non più alla rieducazione del condannato, ma alla tutela di tali interessi finanziari, senza il necessario collegamento con la gravità del reato, e con ingiustificabili sperequazioni di trattamento nei confronti di chi commetta analoghi reati con esclusiva lesione di interessi finanziari domestici;

che vulnerato sarebbe, infine, anche l’art. 11 Cost., il quale, come rileva la Corte di cassazione, «prevede il rispetto, da parte dell’Unione europea, dei controlimiti alle limitazioni della sovranità degli Stati membri, perché i principi espressi con la richiamata sentenza Taricco travalicano i confini delle attribuzioni riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell’Unione, utilizzando come “base legale” per la tutela penale degli interessi finanziari dell’U.E. l’art. 325 TFUE, che non è una norma penale e non attribuisce una competenza penale diretta all’Unione»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondate le proposte questioni;

che, successivamente, l’Avvocatura ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi manifestamente infondate le questioni, alla luce di quanto puntualizzato da questa Corte nella sentenza n. 115 del 2018.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che le ordinanze di rimessione sono tutte antecedenti alla pronuncia della Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B., resa a seguito di rinvio pregiudiziale, effettuato da questa Corte con ordinanza n. 24 del 2017, per l’interpretazione relativa al corretto significato da attribuire all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla sentenza Taricco (Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14);

che la richiamata decisione della Grande sezione del 5 dicembre 2017 ha dissolto il dubbio interpretativo, affermando che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato;

che di conseguenza questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questioni del tutto analoghe a quelle odierne, con la sentenza n. 115 del 2018 ha osservato che, indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza Taricco, il giudice comune non può applicare la “regola” ivi enunciata perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, infatti, tale principio assume «una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque “una percezione sufficientemente chiara ed immediata” dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992)» (sentenza n. 115 del 2018);

che, inoltre, questa Corte ha soggiunto che «quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a “colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale” (sentenza n. 327 del 2008)» (sentenza n. 115 del 2018);

che da ciò si è dunque desunta l’infondatezza di tutte le questioni allora sollevate, in quanto, versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale «a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento»;

che, pertanto, le questioni ora proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.