Ordinanza n. 242 del 2018

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 242

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio            LATTANZI                                        Presidente

-      Aldo                            CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                               ”

-      Mario Rosario             MORELLI                                                  ”

-      Giancarlo                     CORAGGIO                                              ”

-      Giuliano                       AMATO                                                     ”

-      Silvana             SCIARRA                                                  ”

-      Daria                           de PRETIS                                                 ”

-      Nicolò                         ZANON                                                     ”

-      Franco                         MODUGNO                                              ”

-      Augusto Antonio          BARBERA                                                 ”

-      Giulio                           PROSPERETTI                                          ”

-      Giovanni                      AMOROSO                                               ”

-      Francesco                    VIGANÒ                                                   ”

-      Luca                            ANTONINI                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento vertente tra F. J. e la Regione Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017 (reg. ord. n. 4 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 «secondo comma, lettere e), i), l),» (recte: 119, secondo comma), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), in forza del quale, in materia di tassa automobilistica regionale, il presupposto d’imposta «si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito dall’art. 40» della stessa legge regionale;

che la rimettente è chiamata a giudicare dell’appello proposto da F. J. nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso del contribuente, diretto ad ottenere l’annullamento dell’atto di accertamento riferito al mancato pagamento della tassa automobilistica maturata nel periodo d’imposta, compreso tra il mese di maggio 2009 e quello di aprile 2010;

che, come evidenziato dal giudice a quo, il contribuente ha dedotto di aver ceduto il veicolo oggetto della contrastata obbligazione tributaria in data antecedente al maturarsi del relativo presupposto d’imposta, momento, quest’ultimo, individuato nella scadenza del termine utile per il pagamento del tributo in oggetto, in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

che, con la sentenza di primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso del contribuente perché, ai sensi dell’art. 39, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 10 del 2003, il presupposto d’imposta della tassa automobilistica si costituisce non alla scadenza del termine utile per il pagamento del tributo (come stabilito, invece, dalla legge statale), bensì «il primo giorno di ciascun periodo d’imposta», sicché, nel caso, la cessione del veicolo evidenziata dal contribuente nell’opporsi al pagamento del tributo, in quanto successiva al consolidarsi dell’imposizione nei termini definiti dalla norma regionale, doveva ritenersi indifferente rispetto alla corretta imputazione soggettiva della relativa pretesa tributaria;

che il contribuente, tra i motivi di appello, ha ribadito i dubbi di legittimità costituzionale già prospettati in primo grado, rispetto ai quali la Commissione ha ritenuto non manifestamente infondati quelli addotti in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., per avere la Regione Lombardia, con la norma censurata, invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria;

che, ad avviso del rimettente, la disciplina regionale e quella statale regolano diversamente l’insorgenza del presupposto impositivo relativo al tributo in oggetto, dando sostanza alla violazione dei parametri costituzionali evocati, alla luce del costante orientamento seguito dalla Corte costituzionale in materia di tassa automobilistica, in forza del quale la derivazione erariale della stessa preclude alle Regioni a statuto ordinario di integrare la normativa statale di riferimento, incidendo sulla disciplina sostanziale della relativa imposizione;

che, con atto depositato il 28 gennaio 2018, si è costituita la Regione Lombardia, concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza delle censure, con argomentazioni ulteriormente ribadite nella memoria depositata il 29 ottobre 2018;

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Lombardia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, «secondo comma, lettere e), i), l),» (recte: 119, secondo comma), della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione rimettente, la Regione Lombardia, tramite la disposizione censurata, avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria, disciplinando il momento di costituzione del presupposto d’imposta relativo alla tassa automobilistica regionale in termini diversi da quanto dettato dalla normativa statale e, segnatamente, dall’art. 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

che, in particolare, mentre il citato art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953 del 1982, quale convertito nella legge n. 53 del 1983, prevede che il presupposto di imposta si costituisce alla scadenza del termine utile per il pagamento del tributo, la disposizione regionale censurata fa invece riferimento al «primo giorno di ciascun periodo d’imposta»;

che il riferimento fatto nell’ordinanza alle «lettere e), i), l)» del secondo comma dell’art. 119 Cost. è frutto di un evidente refuso, tale da non mettere in discussione la puntuale individuazione del parametro evocato;

che costituisce punto decisivo del giudizio principale accertare se, come dedotto dal contribuente, la cessione del veicolo assoggettato a tributo sia intervenuta in data anteriore alla «costituzione» del presupposto d’imposta;

che siffatta circostanza, laddove riscontrata, renderebbe infatti illegittimo l’accertamento impugnato perché rivolto a soggetto ormai estraneo all’imposizione, in quanto non più titolare della posizione giuridica che la giustifica;

che, in coerenza, il rimettente, per consentire a questa Corte di verificare la rilevanza della questione, non poteva prescindere dalla puntuale indicazione degli elementi tramite i quali risalire all’esatta identificazione del periodo d’imposta cui riferire l’obbligazione tributaria contestata nel giudizio principale;

che tale profilo, infatti, costituisce l’antecedente logico dell’approfondimento legato al momento d’insorgenza del presupposto impositivo;

che il comma 1 dell’art. 40 della legge reg. Lombardia n. 10 del 2003, estraneo alle censure prospettate dal rimettente, stabilisce che il periodo d’imposta annuale relativo alla tassa automobilistica decorre dal mese in cui è stata effettuata l’immatricolazione del veicolo (essendo indifferente a tal fine ogni altro elemento);

che l’ordinanza di rimessione, omettendo di precisare la data di immatricolazione del veicolo, non consente a questa Corte di accertare compiutamente il dies a quo del periodo d’imposta secondo la disciplina regionale;

che, in conclusione, le indicate lacune dell’ordinanza di rimessione incidono sulla valutazione della rilevanza della questione;

che, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, l’omessa o l’insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza (sentenze n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 e n. 187 del 2017);

che le questioni devono essere, dunque, dichiarate manifestamente inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.